TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 351/20 R.G. cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G.
1239/20.
È comparso, per gli opponenti, l'avv. Giorgio TRIMARCHI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Santi DELIA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351 del Registro Generale Contenzioso 2020 cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 1239/20
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
36, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio TRIMARCHI C.F._1
presso il cui studio sito in Messina, via Ghibellina, n. 48, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE NEL GIUDIZIO PORTANTE
E
nato a [...]-PA il 02/07/1976 e residente a [...]in Controparte_1
via Bartolomeo Colleoni, n. 67, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Giorgio TRIMARCHI presso il cui studio sito in Messina, via Ghibellina, n. 48, è elettivamente domiciliato OPPONENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO
CONTRO
(P IVA , corrente a Messina, Via Bergamo, Controparte_2 P.IVA_1
is. 47/a, in persona dell'Amministratore, sig.ra , rappresentata difesa Controparte_3 dall'avv. Santi DELIA e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, Via S.
Agostino, 4 OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Con il giudizio portante ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1816 emesso in data 25/11/2019 dal Tribunale di Messina, mediante il quale la le ha ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
57.545,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
nell'ambito del diverso procedimento recante N.R.G. 1239/20 – riunito al presente giudizio con ordinanza del
15.09.2020 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto Controparte_1
ingiuntivo formulando contestazioni del medesimo tenore di quelle esposte dalla . Pt_1
Gli opponenti hanno rappresentato che nel mese di novembre 2018, avendo necessità immediata di reperire alloggio nella città di Messina ove la avrebbe dovuto Pt_1
riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di congedo per maternità, contattavano la società manifestando l'intenzione di acquistare un immobile in via Controparte_2
definitiva e – in attesa di individuare il bene da acquistare, e con l'impegno di imputare i canoni a titolo di “acconto prezzo” sulla futura compravendita – acquisivano in locazione annuale dalla predetta società l'immobile sito in Messina, via Bartolomeo da Colleoni, presso il condominio , palazzina 6.2, “Complesso Valleverde”, indicato in catasto Pt_2
al foglio n. 141, part. n. 1273, sub. 22.
La locazione, il cui canone indicato nell'atto del 27/11/2018 (per cui si sta verificando l'avvenuta registrazione fiscale) era pari ad € 500,00 mensili, aveva inizio in data 07/01/2019 e si concludeva in data 07/06/2019.
Successivamente veniva offerta loro la possibilità di acquistare la proprietà dell'unità immobiliare in catasto al foglio n. 141, part. n. 1547, sub. 6, anch'essa sita nel “complesso
Valleverde”, per il cui acquisto le parti convenivano il prezzo di € 228.800,00 (€ 220.000,00 oltre Iva 4%), somma che gli opponenti – essendo sprovvisti dell'intera somma – avrebbero dovuto acquisire in maggior parte avvalendosi di mutuo bancario;
per questa ragione, nel contratto preliminare del 17/12/2018 e nel contratto di compravendita del 29/03/2019 (ai rogiti del notaio dott. in Messina) il prezzo risulta indicato nella misura pari Persona_1 ad € 250.000,00 oltre Iva, da pagarsi con le modalità ivi indicate.
Ciò premesso, gli opponenti hanno contestato il decreto ingiuntivo evidenziando che la somma indicata nel contratto di vendita era stata fittiziamente prevista in quanto gli istituti finanziari finanziano solo in parte il prezzo delle compravendite e le parti avevano 3 TRIBUNALE di MESSINA concordato che l'assegno di € 30.000,00, consegnato al momento della stipulazione della compravendita, sarebbe stato restituito dalla società venditrice, odierna opposta.
Inoltre, in base agli accordi tra le parti l'importo di € 27.545,00 sarebbe dovuto essere pagato in parte imputando i canoni pagati dagli opponenti in “acconto prezzo” sulla futura compravendita pari ad € 3.500,00 (canoni gennaio 2018-giugno2019, oltre deposito cauzionale pari ad una mensilità), e per la residua parte di € 24.000,00 in forma rateale triennale (€ 500,00 per il primo anno, € 700,00 per il secondo, € 800,00 per il terzo), come risulta dalla nota scritta siglata anche dall'amministratrice della società opposta.
Hanno concluso affermando che nella fattispecie in esame ricorrerebbe una simulazione relativa del prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1414 c.c. che, da un lato, non comporta l'inefficacia dell'intero contratto bensì la sostituzione delle clausole non volute con quelle effettivamente predisposte dalle parti e, dall'altro, in termini di prova, non incorre nelle limitazioni previste dall'art. 1417 c.c. e 2722 c.c., riconoscendo comunque un debito residuo di soli € 24.000,00.
Costituitasi in entrambi i giudizi, la ORIENTALE ha contestato le CP_2
argomentazioni difensive degli opponenti evidenziando che il contratto preliminare del
27.11.2018 cui avevano fatto riferimento non era mai stato sottoscritto dalle parti e che in quello successivo del 17.12.2018, soltanto parzialmente coincidente con il primo, la società opposta aveva promesso di vendere n. 2 unità immobiliari: l'appartamento, identificato in catasto al fg. 147, part. 1547 sub 8, ed un altro immobile costituito da un'area destinata a parcheggio indentificato in catasto al fg. 141, part. 1547, sub 6, utilizzabile per allocare due posti auto.
Proseguiva nell'esposizione rilevando che il prezzo pattuito per l'anzidetta compravendita era stato concordato fra le parti in € 250.000,00, oltre IVA al 4% per prima casa, per un totale di € 260.000,00.
Il 29 marzo 2019, con atto in Notar rep. n. 26338, racc. n. 13985, la Per_1 [...]
aveva trasferito ai coniugi le unità immobiliari CP_2 Controparte_4
promesse in vendita per il prezzo complessivo di € 260.000,00, le cui modalità di pagamento erano state indicate nell'art. 6.
4 TRIBUNALE di MESSINA In seguito alla stipula del mutuo, i coniugi avevano Controparte_4
corrisposto alla a mezzo bonifico la somma di € 197.445,00 e, subito Controparte_2
dopo, avevano chiesto alla Società di posticipare l'incasso dei surriferiti assegni, rispettivamente di € 27.545,00 ed € 30.000,00.
A seguito di richiesta di rinvio dell'incasso dei predetti titoli, reiterata verbalmente più volte, con scrittura del 9 maggio 2019 la Società opposta accettava la sostituzione
[... dell'assegno di € 27.545,00 con altro di medesimo importo (n. 3117235655-01) sempre di , la cui data di incasso era posticipata al 25 maggio 2019. Pt_3 Controparte_1
Concludeva la rilevando che la predetta locazione, per la quale Controparte_2 le parti avevano previsto un canone di € 500,00 mensili per il primo anno, decorrenti dal 5 giugno 2019, € 700,00 mensili per il secondo anno ed infine € 800,00 mensili per il terzo, non veniva mai concretizzata e che, scaduto anche il termine del 25 maggio, stante la perdurante inerzia, dopo l'ennesima richiesta dilatoria espressa dai coniugi
, con nota a.r. del 4 settembre 2019, li aveva diffidati ad eseguire Controparte_4
immediatamente il pagamento del debito complessivo, pari ad € 57.545,00: da ultimo ingiungeva in via monitoria il pagamento della predetta somma.
Entrambe le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate.
Preliminarmente si osserva che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “[…]«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [...]” (v. Cass. Civ. Sez. VI-3, n. 3587/21).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto del disallineamento tra le posizioni sostanziali e processuali assunte dalle parti, grava sull'opposto, creditore dal punto di vista sostanziale, l'onere di provare l'an ed il quantum del credito ingiunto mentre grava sull'opponente, debitore dal punto di vista sostanziale, l'onere di fornire la prova
5 TRIBUNALE di MESSINA dell'esatto adempimento della prestazione dovuta o, comunque, l'estinzione della pretesa creditoria.
Sotto il profilo della prova del titolo negoziale, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti è comprovata dalla documentazione in atti;
al riguardo occorre, preliminarmente, evidenziare che il contratto preliminare prodotto dagli opponenti è assolutamente irrilevante in quanto non firmato dai contraenti mentre quello del 17.12.2018, prodotto dall'opposta, è astrattamente rilevante in quanto sottoscritto dai contraenti ma in concreto non conducente ai fini della decisione in quanto, trattandosi di contratto preparatorio ad effetti obbligatori, la sua rilevanza giuridica è assorbita dalla stipula del contratto definitivo del 29.03.2019 in Notar che disciplina, in via definitiva, i Persona_1
rapporti tra le parti e costituisce l'unico atto vincolante al rispetto del cui contenuto precettivo i contraenti devono attenersi.
In questo contratto il prezzo pattuito è di € 250.000,00, oltre € 10.000,00 a titolo di iva, ed oggetto del trasferimento del diritto di proprietà sono gli immobili indicati all'art. 1;
l'art. 6 del contratto indica tempi e modalità di pagamento del prezzo d'acquisto.
Orbene, riaffermato il principio per cui la prova del titolo contrattuale – intesa non solo come esistenza di un rapporto contrattuale ma, e soprattutto, come prova del suo oggetto (prestazione e controprestazione) – grava sul creditore opposto e che, dedotto da questi l'inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento del prezzo, grava sull'acquirente dimostrare di averlo integralmente corrisposto, in merito alla simulazione del prezzo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art.2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto” (Cass. Civ., SS.UU., sent. n.
7246/07; conformi, sent. n. 21442/10 e 3234/15).
Pertanto, la prova testimoniale avente ad oggetto la simulazione del prezzo di acquisto non può essere ammessa – e, in verità, non è stata neanche chiesta dagli opponenti
– potendo la prova della simulazione relativa del corrispettivo discendere dalla produzione
6 TRIBUNALE di MESSINA della controdichiarazione scritta o dalla confessione giudiziale della società venditrice al cui fine è stato ammesso l'interrogatorio formale del suo legale rappresentante.
L'esito dell'interrogatorio formale è stato negativo in quanto il legale rappresentante non ha reso alcuna dichiarazione confessoria di circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli alla tesi degli opponenti né in relazione alla pattuizione di un prezzo di acquisto diverso da quello indicato nel rogito, né in merito alla consegna dei canoni di locazione alla creditrice opposta in “acconto” sul prezzo della successiva vendita dell'immobile.
Ciò affermato, all'art. 5 del contratto le parti hanno dichiarato che il pagamento del prezzo sarebbe stato regolato nel seguente modo: € 32.545,00, corrisposti prima della sottoscrizione del rogito, come da quietanza rilasciata dalla parte venditrice con la sottoscrizione del rogito di vendita, € 30.000,00 corrisposti in sede di sottoscrizione del rogito, giusta quietanza anch'essa rilasciata dalla parte venditrice con la sottoscrizione del rogito di vendita e, infine, € 197.455,00 che sarebbero stati corrisposti al momento dell'erogazione del mutuo: il tutto per complessivi € 260.000,00.
Al successivo art. 6 le parti hanno dichiarato che, della somma di € 32.545,00 i primi
€ 5.000,00 erano stati pagati tramite deposito cauzionale disposto con bonifico del
29.01.2019 mentre € 27.545,00 con assegno tratto su BNL, filiale di Messina: infine, ulteriori € 30.000,00 erano stati corrisposti con altro assegno tratto su BNL.
Nella comparsa di costituzione la società opposta ha ammesso il pagamento esclusivamente della somma di € 202.455,00 (€ 5.000,00 con bonifico ed € 197.455,00 derivanti dal mutuo), residuando dunque un debito di € 57.545,00 che, nella ricostruzione della società opposta, sono le somme portate dai due assegni di € 30.000,00 ed € 27.545,00, mai incassati.
Orbene, se per un verso è innegabile che del pagamento della somma di € 57.545,00 la società opposta ha rilasciato quietanza nel rogito notarile affermando di averla ricevuta tramite assegni bancari, è anche vero che, secondo l'orientamento della Corte di legittimità,
“La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico 7 TRIBUNALE di MESSINA dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo” (v. Cass. Civ., ord. n. 12685/24; ord. n. 1572/19).
Pertanto, non rinvenendosi nel rogito alcuna dichiarazione della creditrice opposta circa l'effettivo incasso degli assegni portanti la somma di € 57.545,00, questa quietanza non può essere considerata prova dell'adempimento – tra l'altro, il pagamento con assegno si perfeziona con l'incasso del titolo e non con la mera consegna (v. Cass. Civ., sent. n.
17749/09) – il che rende attuale l'obbligo degli opponenti di provare l'effettivo pagamento della predetta somma, ovvero quantomeno l'uscita delle predette somme dal conto corrente bancario del soggetto sottoscrittore dei titoli bancari: prova che gli opponenti non hanno mai fornito e che impone di riconoscere come sussistente la loro posizione debitoria.
Infine, in merito alla nota depositata dall'opponente con l'alleg. 5), ne evidenzia il
Tribunale la genericità il che, unitamente al fatto che in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante dell'opposta ha dichiarato non essere vero che, come indicato nella nota versata in atti e siglata dal legale rappresentante della (atto di Controparte_2
citazione, allegato n. 5), le parti avevano concordato – quanto alla corresponsione del prezzo di vendita – che la somma di € 24.000,00 sarebbe stata versata in forma rateale triennale (€
500,00 per il primo anno, € 700,00 per il secondo, € 800,00 per il terzo), impone di ritenere non raggiunta la prova sulla circostanza di cui al capo f) del capitolato di interrogatorio formale.
Rimane da esaminare la questione relativa al contratto di locazione ed alla sua rilevanza sulla vicenda in esame.
Il contratto di locazione, stipulato dalle parti in data 27.11.2018, è stato prodotto dagli opponenti e, nonostante l'affermazione circa il fatto che i canoni di locazione sarebbero stati corrisposti, come da accordi, “in acconto prezzo”, nel predetto contratto non vi è alcuna clausola che comprovi l'esistenza di tale accordo tra le parti.
I pagamenti dei canoni dimostrati dagli opponenti ammontano ad € 1.500,00, come da ricevute depositate in allegato alla seconda memoria istruttoria, ma sono comunque irrilevanti in quanto a tali pagamenti non può essere attribuita, in mancanza di prova al riguardo, la natura di pagamenti parziali del prezzo di acquisto, come da questi sostenuto, ma quella fisiologica di corrispettivo della locazione dell'immobile. 8 TRIBUNALE di MESSINA Infine, la domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale e dei canoni è stata articolata dagli opponenti nella prima memoria istruttoria ed è inammissibile atteso che, essendo gli opponenti convenuti in senso sostanziale, avrebbe dovuto formulare tale domanda nell'atto di citazione che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo assume la valenza di comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di quanto sopra esposto, le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da e nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
nei giudizi riuniti devono essere rigettate;
il decreto ingiuntivo n. 1816 reso dal
[...]
Tribunale di Messina in data 25/11/2019 deve essere confermato.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio portante seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'opponente e per le sole fasi istruttoria e decisoria anche a carico del Pt_1
in via solidale e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e CP_1
delle questioni trattate, liquidate in favore della n complessivi Controparte_2
€ 14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese del giudizio riunito seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'opponente e, tenuto conto della natura della controversia, del Controparte_1
valore e delle questioni trattate, liquidate in favore della in Controparte_2
complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da e nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
1) rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte nei giudizi riuniti da
[...]
e nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
9 TRIBUNALE di MESSINA 2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1816 emesso dal Tribunale di
Messina in data 25/11/2019;
3) condanna e in solido, quest'ultimo Parte_1 Controparte_1
limitatamente agli importi delle fasi istruttoria e decisoria, alla rifusione delle spese del giudizio portante in favore della che liquida in complessivi € Controparte_2
14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna alla rifusione delle spese del giudizio riunito in Controparte_1 favore della che liquida in complessivi € 4.000,00 per Controparte_2
compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 12.02.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
10
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 351/20 R.G. cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G.
1239/20.
È comparso, per gli opponenti, l'avv. Giorgio TRIMARCHI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Santi DELIA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351 del Registro Generale Contenzioso 2020 cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G. 1239/20
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
36, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio TRIMARCHI C.F._1
presso il cui studio sito in Messina, via Ghibellina, n. 48, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE NEL GIUDIZIO PORTANTE
E
nato a [...]-PA il 02/07/1976 e residente a [...]in Controparte_1
via Bartolomeo Colleoni, n. 67, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Giorgio TRIMARCHI presso il cui studio sito in Messina, via Ghibellina, n. 48, è elettivamente domiciliato OPPONENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO
CONTRO
(P IVA , corrente a Messina, Via Bergamo, Controparte_2 P.IVA_1
is. 47/a, in persona dell'Amministratore, sig.ra , rappresentata difesa Controparte_3 dall'avv. Santi DELIA e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, Via S.
Agostino, 4 OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Con il giudizio portante ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1816 emesso in data 25/11/2019 dal Tribunale di Messina, mediante il quale la le ha ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
57.545,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
nell'ambito del diverso procedimento recante N.R.G. 1239/20 – riunito al presente giudizio con ordinanza del
15.09.2020 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto Controparte_1
ingiuntivo formulando contestazioni del medesimo tenore di quelle esposte dalla . Pt_1
Gli opponenti hanno rappresentato che nel mese di novembre 2018, avendo necessità immediata di reperire alloggio nella città di Messina ove la avrebbe dovuto Pt_1
riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di congedo per maternità, contattavano la società manifestando l'intenzione di acquistare un immobile in via Controparte_2
definitiva e – in attesa di individuare il bene da acquistare, e con l'impegno di imputare i canoni a titolo di “acconto prezzo” sulla futura compravendita – acquisivano in locazione annuale dalla predetta società l'immobile sito in Messina, via Bartolomeo da Colleoni, presso il condominio , palazzina 6.2, “Complesso Valleverde”, indicato in catasto Pt_2
al foglio n. 141, part. n. 1273, sub. 22.
La locazione, il cui canone indicato nell'atto del 27/11/2018 (per cui si sta verificando l'avvenuta registrazione fiscale) era pari ad € 500,00 mensili, aveva inizio in data 07/01/2019 e si concludeva in data 07/06/2019.
Successivamente veniva offerta loro la possibilità di acquistare la proprietà dell'unità immobiliare in catasto al foglio n. 141, part. n. 1547, sub. 6, anch'essa sita nel “complesso
Valleverde”, per il cui acquisto le parti convenivano il prezzo di € 228.800,00 (€ 220.000,00 oltre Iva 4%), somma che gli opponenti – essendo sprovvisti dell'intera somma – avrebbero dovuto acquisire in maggior parte avvalendosi di mutuo bancario;
per questa ragione, nel contratto preliminare del 17/12/2018 e nel contratto di compravendita del 29/03/2019 (ai rogiti del notaio dott. in Messina) il prezzo risulta indicato nella misura pari Persona_1 ad € 250.000,00 oltre Iva, da pagarsi con le modalità ivi indicate.
Ciò premesso, gli opponenti hanno contestato il decreto ingiuntivo evidenziando che la somma indicata nel contratto di vendita era stata fittiziamente prevista in quanto gli istituti finanziari finanziano solo in parte il prezzo delle compravendite e le parti avevano 3 TRIBUNALE di MESSINA concordato che l'assegno di € 30.000,00, consegnato al momento della stipulazione della compravendita, sarebbe stato restituito dalla società venditrice, odierna opposta.
Inoltre, in base agli accordi tra le parti l'importo di € 27.545,00 sarebbe dovuto essere pagato in parte imputando i canoni pagati dagli opponenti in “acconto prezzo” sulla futura compravendita pari ad € 3.500,00 (canoni gennaio 2018-giugno2019, oltre deposito cauzionale pari ad una mensilità), e per la residua parte di € 24.000,00 in forma rateale triennale (€ 500,00 per il primo anno, € 700,00 per il secondo, € 800,00 per il terzo), come risulta dalla nota scritta siglata anche dall'amministratrice della società opposta.
Hanno concluso affermando che nella fattispecie in esame ricorrerebbe una simulazione relativa del prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1414 c.c. che, da un lato, non comporta l'inefficacia dell'intero contratto bensì la sostituzione delle clausole non volute con quelle effettivamente predisposte dalle parti e, dall'altro, in termini di prova, non incorre nelle limitazioni previste dall'art. 1417 c.c. e 2722 c.c., riconoscendo comunque un debito residuo di soli € 24.000,00.
Costituitasi in entrambi i giudizi, la ORIENTALE ha contestato le CP_2
argomentazioni difensive degli opponenti evidenziando che il contratto preliminare del
27.11.2018 cui avevano fatto riferimento non era mai stato sottoscritto dalle parti e che in quello successivo del 17.12.2018, soltanto parzialmente coincidente con il primo, la società opposta aveva promesso di vendere n. 2 unità immobiliari: l'appartamento, identificato in catasto al fg. 147, part. 1547 sub 8, ed un altro immobile costituito da un'area destinata a parcheggio indentificato in catasto al fg. 141, part. 1547, sub 6, utilizzabile per allocare due posti auto.
Proseguiva nell'esposizione rilevando che il prezzo pattuito per l'anzidetta compravendita era stato concordato fra le parti in € 250.000,00, oltre IVA al 4% per prima casa, per un totale di € 260.000,00.
Il 29 marzo 2019, con atto in Notar rep. n. 26338, racc. n. 13985, la Per_1 [...]
aveva trasferito ai coniugi le unità immobiliari CP_2 Controparte_4
promesse in vendita per il prezzo complessivo di € 260.000,00, le cui modalità di pagamento erano state indicate nell'art. 6.
4 TRIBUNALE di MESSINA In seguito alla stipula del mutuo, i coniugi avevano Controparte_4
corrisposto alla a mezzo bonifico la somma di € 197.445,00 e, subito Controparte_2
dopo, avevano chiesto alla Società di posticipare l'incasso dei surriferiti assegni, rispettivamente di € 27.545,00 ed € 30.000,00.
A seguito di richiesta di rinvio dell'incasso dei predetti titoli, reiterata verbalmente più volte, con scrittura del 9 maggio 2019 la Società opposta accettava la sostituzione
[... dell'assegno di € 27.545,00 con altro di medesimo importo (n. 3117235655-01) sempre di , la cui data di incasso era posticipata al 25 maggio 2019. Pt_3 Controparte_1
Concludeva la rilevando che la predetta locazione, per la quale Controparte_2 le parti avevano previsto un canone di € 500,00 mensili per il primo anno, decorrenti dal 5 giugno 2019, € 700,00 mensili per il secondo anno ed infine € 800,00 mensili per il terzo, non veniva mai concretizzata e che, scaduto anche il termine del 25 maggio, stante la perdurante inerzia, dopo l'ennesima richiesta dilatoria espressa dai coniugi
, con nota a.r. del 4 settembre 2019, li aveva diffidati ad eseguire Controparte_4
immediatamente il pagamento del debito complessivo, pari ad € 57.545,00: da ultimo ingiungeva in via monitoria il pagamento della predetta somma.
Entrambe le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate.
Preliminarmente si osserva che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “[…]«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [...]” (v. Cass. Civ. Sez. VI-3, n. 3587/21).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto del disallineamento tra le posizioni sostanziali e processuali assunte dalle parti, grava sull'opposto, creditore dal punto di vista sostanziale, l'onere di provare l'an ed il quantum del credito ingiunto mentre grava sull'opponente, debitore dal punto di vista sostanziale, l'onere di fornire la prova
5 TRIBUNALE di MESSINA dell'esatto adempimento della prestazione dovuta o, comunque, l'estinzione della pretesa creditoria.
Sotto il profilo della prova del titolo negoziale, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti è comprovata dalla documentazione in atti;
al riguardo occorre, preliminarmente, evidenziare che il contratto preliminare prodotto dagli opponenti è assolutamente irrilevante in quanto non firmato dai contraenti mentre quello del 17.12.2018, prodotto dall'opposta, è astrattamente rilevante in quanto sottoscritto dai contraenti ma in concreto non conducente ai fini della decisione in quanto, trattandosi di contratto preparatorio ad effetti obbligatori, la sua rilevanza giuridica è assorbita dalla stipula del contratto definitivo del 29.03.2019 in Notar che disciplina, in via definitiva, i Persona_1
rapporti tra le parti e costituisce l'unico atto vincolante al rispetto del cui contenuto precettivo i contraenti devono attenersi.
In questo contratto il prezzo pattuito è di € 250.000,00, oltre € 10.000,00 a titolo di iva, ed oggetto del trasferimento del diritto di proprietà sono gli immobili indicati all'art. 1;
l'art. 6 del contratto indica tempi e modalità di pagamento del prezzo d'acquisto.
Orbene, riaffermato il principio per cui la prova del titolo contrattuale – intesa non solo come esistenza di un rapporto contrattuale ma, e soprattutto, come prova del suo oggetto (prestazione e controprestazione) – grava sul creditore opposto e che, dedotto da questi l'inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento del prezzo, grava sull'acquirente dimostrare di averlo integralmente corrisposto, in merito alla simulazione del prezzo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art.2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto” (Cass. Civ., SS.UU., sent. n.
7246/07; conformi, sent. n. 21442/10 e 3234/15).
Pertanto, la prova testimoniale avente ad oggetto la simulazione del prezzo di acquisto non può essere ammessa – e, in verità, non è stata neanche chiesta dagli opponenti
– potendo la prova della simulazione relativa del corrispettivo discendere dalla produzione
6 TRIBUNALE di MESSINA della controdichiarazione scritta o dalla confessione giudiziale della società venditrice al cui fine è stato ammesso l'interrogatorio formale del suo legale rappresentante.
L'esito dell'interrogatorio formale è stato negativo in quanto il legale rappresentante non ha reso alcuna dichiarazione confessoria di circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli alla tesi degli opponenti né in relazione alla pattuizione di un prezzo di acquisto diverso da quello indicato nel rogito, né in merito alla consegna dei canoni di locazione alla creditrice opposta in “acconto” sul prezzo della successiva vendita dell'immobile.
Ciò affermato, all'art. 5 del contratto le parti hanno dichiarato che il pagamento del prezzo sarebbe stato regolato nel seguente modo: € 32.545,00, corrisposti prima della sottoscrizione del rogito, come da quietanza rilasciata dalla parte venditrice con la sottoscrizione del rogito di vendita, € 30.000,00 corrisposti in sede di sottoscrizione del rogito, giusta quietanza anch'essa rilasciata dalla parte venditrice con la sottoscrizione del rogito di vendita e, infine, € 197.455,00 che sarebbero stati corrisposti al momento dell'erogazione del mutuo: il tutto per complessivi € 260.000,00.
Al successivo art. 6 le parti hanno dichiarato che, della somma di € 32.545,00 i primi
€ 5.000,00 erano stati pagati tramite deposito cauzionale disposto con bonifico del
29.01.2019 mentre € 27.545,00 con assegno tratto su BNL, filiale di Messina: infine, ulteriori € 30.000,00 erano stati corrisposti con altro assegno tratto su BNL.
Nella comparsa di costituzione la società opposta ha ammesso il pagamento esclusivamente della somma di € 202.455,00 (€ 5.000,00 con bonifico ed € 197.455,00 derivanti dal mutuo), residuando dunque un debito di € 57.545,00 che, nella ricostruzione della società opposta, sono le somme portate dai due assegni di € 30.000,00 ed € 27.545,00, mai incassati.
Orbene, se per un verso è innegabile che del pagamento della somma di € 57.545,00 la società opposta ha rilasciato quietanza nel rogito notarile affermando di averla ricevuta tramite assegni bancari, è anche vero che, secondo l'orientamento della Corte di legittimità,
“La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico 7 TRIBUNALE di MESSINA dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo” (v. Cass. Civ., ord. n. 12685/24; ord. n. 1572/19).
Pertanto, non rinvenendosi nel rogito alcuna dichiarazione della creditrice opposta circa l'effettivo incasso degli assegni portanti la somma di € 57.545,00, questa quietanza non può essere considerata prova dell'adempimento – tra l'altro, il pagamento con assegno si perfeziona con l'incasso del titolo e non con la mera consegna (v. Cass. Civ., sent. n.
17749/09) – il che rende attuale l'obbligo degli opponenti di provare l'effettivo pagamento della predetta somma, ovvero quantomeno l'uscita delle predette somme dal conto corrente bancario del soggetto sottoscrittore dei titoli bancari: prova che gli opponenti non hanno mai fornito e che impone di riconoscere come sussistente la loro posizione debitoria.
Infine, in merito alla nota depositata dall'opponente con l'alleg. 5), ne evidenzia il
Tribunale la genericità il che, unitamente al fatto che in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante dell'opposta ha dichiarato non essere vero che, come indicato nella nota versata in atti e siglata dal legale rappresentante della (atto di Controparte_2
citazione, allegato n. 5), le parti avevano concordato – quanto alla corresponsione del prezzo di vendita – che la somma di € 24.000,00 sarebbe stata versata in forma rateale triennale (€
500,00 per il primo anno, € 700,00 per il secondo, € 800,00 per il terzo), impone di ritenere non raggiunta la prova sulla circostanza di cui al capo f) del capitolato di interrogatorio formale.
Rimane da esaminare la questione relativa al contratto di locazione ed alla sua rilevanza sulla vicenda in esame.
Il contratto di locazione, stipulato dalle parti in data 27.11.2018, è stato prodotto dagli opponenti e, nonostante l'affermazione circa il fatto che i canoni di locazione sarebbero stati corrisposti, come da accordi, “in acconto prezzo”, nel predetto contratto non vi è alcuna clausola che comprovi l'esistenza di tale accordo tra le parti.
I pagamenti dei canoni dimostrati dagli opponenti ammontano ad € 1.500,00, come da ricevute depositate in allegato alla seconda memoria istruttoria, ma sono comunque irrilevanti in quanto a tali pagamenti non può essere attribuita, in mancanza di prova al riguardo, la natura di pagamenti parziali del prezzo di acquisto, come da questi sostenuto, ma quella fisiologica di corrispettivo della locazione dell'immobile. 8 TRIBUNALE di MESSINA Infine, la domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale e dei canoni è stata articolata dagli opponenti nella prima memoria istruttoria ed è inammissibile atteso che, essendo gli opponenti convenuti in senso sostanziale, avrebbe dovuto formulare tale domanda nell'atto di citazione che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo assume la valenza di comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di quanto sopra esposto, le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da e nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
nei giudizi riuniti devono essere rigettate;
il decreto ingiuntivo n. 1816 reso dal
[...]
Tribunale di Messina in data 25/11/2019 deve essere confermato.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio portante seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'opponente e per le sole fasi istruttoria e decisoria anche a carico del Pt_1
in via solidale e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e CP_1
delle questioni trattate, liquidate in favore della n complessivi Controparte_2
€ 14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese del giudizio riunito seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'opponente e, tenuto conto della natura della controversia, del Controparte_1
valore e delle questioni trattate, liquidate in favore della in Controparte_2
complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da e nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
1) rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte nei giudizi riuniti da
[...]
e nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
9 TRIBUNALE di MESSINA 2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1816 emesso dal Tribunale di
Messina in data 25/11/2019;
3) condanna e in solido, quest'ultimo Parte_1 Controparte_1
limitatamente agli importi delle fasi istruttoria e decisoria, alla rifusione delle spese del giudizio portante in favore della che liquida in complessivi € Controparte_2
14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna alla rifusione delle spese del giudizio riunito in Controparte_1 favore della che liquida in complessivi € 4.000,00 per Controparte_2
compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 12.02.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
10