CA
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII°
Riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere rel.
dott.ssa CATERINA GARUFI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di appello iscritta al n. 4375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 13.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Albano Parte_1 C.F._1
Laziale (RM), Via Albalonga n. 4, presso lo studio dell'Avv. Mauro Ermini del Foro di Velletri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio allegato al ricorso in appello;
Ricorrente
E
in persona del suo Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Velletri (RM), Controparte_1
Piazza C. O. Augusto n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale e rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Mollica Poeta in virtù di delega estesa in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2223/2019, pubblicata in data
5.12.2019. Ricorso in opposizione al decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 2223/2019, con la quale il Tribunale di Velletri aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rilascio avente prot. N. 9847 del 26.02.2018, emesso dal nei suoi Controparte_2 confronti e di cui lamentava l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia ovvero l'illegittimità, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali.
Il ricorrente, dopo aver riepilogato i fatti di causa, lamentava, in primo luogo, l'erronea valutazione delle risultanze processuali e l'omessa o insufficiente motivazione in merito alla validità dell'atto di diffida a lui trasmesso in data 28.12.2017; il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto l'atto valido nonostante fosse privo della firma autografa del responsabile del procedimento, in quanto la firma apposta sarebbe risultata non corrispondente alle altre riconducibili allo stesso responsabile. Tale difetto di sottoscrizione e la conseguente assenza di riferibilità dell'atto al funzionario che lo aveva redatto, avrebbero, quindi, comportato la nullità insanabile del provvedimento di rilascio per vizio di forma.
Con un secondo motivo di appello, deduceva la cessazione della materia del contendere, stante l'intervento, nelle more del giudizio, dell'art. 140 della Legge regionale n. 1 del 27.02.2020, per cui
“in deroga all'articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione, la regolarizzazione dell'alloggio”. Pertanto, il ricorrente, ritenendo di soddisfare le condizioni poste dalla nuova normativa per il protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare, dalla data dell'occupazione fino al provvedimento di assegnazione in regolarizzazione, concludeva chiedendo: in via preliminare, di sospendere la sentenza di primo grado e, in via principale, di dichiarare illegittimo, nullo, inefficace o, comunque, inesistente il decreto di rilascio emesso nei suoi confronti, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione della posizione amministrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello, salvi gli effetti di eventuale futura improcedibilità per carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere in esito al positivo spiegarsi degli effetti della sanatoria. All'udienza di prima comparizione del 19.11.2020 nessuno compariva, quindi, con ordinanza ex art. 348 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 18.2.2021, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
All'udienza di rinvio del 18.02.2021, le parti comparivano in giudizio, chiedendo un rinvio per la verifica della cessazione della materia del contendere;
la Corte, quindi, rinviava all'udienza del
11.03.2021, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note e documenti.
Alla successiva udienza di discussione del 11.03.2021 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 15.04.2021, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
All'udienza del 15.04.2021, compariva la sola parte appellante;
quindi, la causa veniva nuovamente rinviata per discussione all'udienza del 26.01.2023.
Nelle more del giudizio interveniva la modifica del difensore della parte appellata, che si riportava agli atti e alle conclusioni già formulate, chiedendo alla Corte di disporre un rinvio dell'udienza ai fini della conclusione del procedimento in sanatoria, che si sarebbe dovuto definire entro il mese di settembre 2022.
A seguito di plurimi rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
6.03.2025.
All'udienza del 6.03.2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 13.03.2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
13.03.2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 2223/2019, ordina la Controparte_1 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 20.03.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Adolfo Ceccarini Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII°
Riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere rel.
dott.ssa CATERINA GARUFI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di appello iscritta al n. 4375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 13.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Albano Parte_1 C.F._1
Laziale (RM), Via Albalonga n. 4, presso lo studio dell'Avv. Mauro Ermini del Foro di Velletri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio allegato al ricorso in appello;
Ricorrente
E
in persona del suo Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Velletri (RM), Controparte_1
Piazza C. O. Augusto n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale e rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Mollica Poeta in virtù di delega estesa in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2223/2019, pubblicata in data
5.12.2019. Ricorso in opposizione al decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 2223/2019, con la quale il Tribunale di Velletri aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rilascio avente prot. N. 9847 del 26.02.2018, emesso dal nei suoi Controparte_2 confronti e di cui lamentava l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia ovvero l'illegittimità, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali.
Il ricorrente, dopo aver riepilogato i fatti di causa, lamentava, in primo luogo, l'erronea valutazione delle risultanze processuali e l'omessa o insufficiente motivazione in merito alla validità dell'atto di diffida a lui trasmesso in data 28.12.2017; il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto l'atto valido nonostante fosse privo della firma autografa del responsabile del procedimento, in quanto la firma apposta sarebbe risultata non corrispondente alle altre riconducibili allo stesso responsabile. Tale difetto di sottoscrizione e la conseguente assenza di riferibilità dell'atto al funzionario che lo aveva redatto, avrebbero, quindi, comportato la nullità insanabile del provvedimento di rilascio per vizio di forma.
Con un secondo motivo di appello, deduceva la cessazione della materia del contendere, stante l'intervento, nelle more del giudizio, dell'art. 140 della Legge regionale n. 1 del 27.02.2020, per cui
“in deroga all'articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione, la regolarizzazione dell'alloggio”. Pertanto, il ricorrente, ritenendo di soddisfare le condizioni poste dalla nuova normativa per il protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare, dalla data dell'occupazione fino al provvedimento di assegnazione in regolarizzazione, concludeva chiedendo: in via preliminare, di sospendere la sentenza di primo grado e, in via principale, di dichiarare illegittimo, nullo, inefficace o, comunque, inesistente il decreto di rilascio emesso nei suoi confronti, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione della posizione amministrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello, salvi gli effetti di eventuale futura improcedibilità per carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere in esito al positivo spiegarsi degli effetti della sanatoria. All'udienza di prima comparizione del 19.11.2020 nessuno compariva, quindi, con ordinanza ex art. 348 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 18.2.2021, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
All'udienza di rinvio del 18.02.2021, le parti comparivano in giudizio, chiedendo un rinvio per la verifica della cessazione della materia del contendere;
la Corte, quindi, rinviava all'udienza del
11.03.2021, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note e documenti.
Alla successiva udienza di discussione del 11.03.2021 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 15.04.2021, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
All'udienza del 15.04.2021, compariva la sola parte appellante;
quindi, la causa veniva nuovamente rinviata per discussione all'udienza del 26.01.2023.
Nelle more del giudizio interveniva la modifica del difensore della parte appellata, che si riportava agli atti e alle conclusioni già formulate, chiedendo alla Corte di disporre un rinvio dell'udienza ai fini della conclusione del procedimento in sanatoria, che si sarebbe dovuto definire entro il mese di settembre 2022.
A seguito di plurimi rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
6.03.2025.
All'udienza del 6.03.2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 13.03.2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
13.03.2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 2223/2019, ordina la Controparte_1 cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 20.03.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Adolfo Ceccarini Dott.ssa Gisella Dedato