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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1968/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1968/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
12.11.2025, promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.8.1996, residente in [...] alla traversa II di via Del Carmelo n.
4, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA LAMORTE (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._2 via Chiaia n. 171 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
EL (Germania) il 22.6.2001, residente in [...]alla via Comunela Santo n.
85, cittadina italo-tedesca, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA LAMORTE
(C.F.: , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli alla via Chiaia n. 171 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1968/2025 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.11.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 11.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Essen (Germania) il 24.6.2022 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Chirico Nuovo (PZ) al n. 4, P. II, S. C,
Ufficio 1, anno 2022), deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, dopo la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta il 16.1.2025, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con sentenza n. 22/2025 del 23.1.2025, presente agli atti del giudizio munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 12.11.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra loro in Essen (Germania) il 24.6.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Chirico Nuovo (PZ) al n. 4, P. II, S. C, Ufficio 1, dell'anno 2022, alle seguenti condizioni:
«nulla da disporre a titolo di mantenimento reciproco, in quanto i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e non avanzano alcuna richiesta
2 R.G. N. 1968/2025 V.G.
economica; Dichiarare che non esistono beni in comune tra i coniugi, avendo gli stessi già regolato ogni rapporto economico tra di loro».
IV Orbene, anzitutto si ritiene -in ogni caso- l'esistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. b), Regolamento UE n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno
2019, che individua quale criterio di collegamento al fine della competenza a decidere, rectius giurisdizione, sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato «b) di cui i due coniugi sono cittadini»; nonché l'applicazione alla causa della Legge italiana ai sensi dell'art. 8, lett. d), Regolamento UE n. 1259/10, il quale stabilisce, in mancanza di scelta a opera delle parti, che si applica la legge dello Stato: «a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'elencazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento prevede criteri gerarchici a cascata, come risulta ricavabile dal mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione «o in mancanza», con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente. Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei criteri sopra individuati la legge applicabile alla fattispecie è quella di cui alla lettera sub c), ossia quella italiana.
Ciò precisato, nonché posta la competenza territoriale dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 1, c.p.c., occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
3 R.G. N. 1968/2025 V.G.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 16.1.2025, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 11.10.2025.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
4 R.G. N. 1968/2025 V.G.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1968 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Essen (Germania) il
24.6.2022 da (C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
AR (MT) il 14.8.1996, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel C.F._3 registro degli atti di matrimonio del Comune di San Chirico Nuovo (PZ) al N. 4,
Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2022;
2) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra le parti riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Chirico
Nuovo (PZ) di procedere, dopo il passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1968/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
12.11.2025, promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.8.1996, residente in [...] alla traversa II di via Del Carmelo n.
4, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA LAMORTE (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._2 via Chiaia n. 171 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
EL (Germania) il 22.6.2001, residente in [...]alla via Comunela Santo n.
85, cittadina italo-tedesca, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA LAMORTE
(C.F.: , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli alla via Chiaia n. 171 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1968/2025 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.11.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 11.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Essen (Germania) il 24.6.2022 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Chirico Nuovo (PZ) al n. 4, P. II, S. C,
Ufficio 1, anno 2022), deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, dopo la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta il 16.1.2025, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con sentenza n. 22/2025 del 23.1.2025, presente agli atti del giudizio munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 12.11.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra loro in Essen (Germania) il 24.6.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Chirico Nuovo (PZ) al n. 4, P. II, S. C, Ufficio 1, dell'anno 2022, alle seguenti condizioni:
«nulla da disporre a titolo di mantenimento reciproco, in quanto i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e non avanzano alcuna richiesta
2 R.G. N. 1968/2025 V.G.
economica; Dichiarare che non esistono beni in comune tra i coniugi, avendo gli stessi già regolato ogni rapporto economico tra di loro».
IV Orbene, anzitutto si ritiene -in ogni caso- l'esistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. b), Regolamento UE n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno
2019, che individua quale criterio di collegamento al fine della competenza a decidere, rectius giurisdizione, sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato «b) di cui i due coniugi sono cittadini»; nonché l'applicazione alla causa della Legge italiana ai sensi dell'art. 8, lett. d), Regolamento UE n. 1259/10, il quale stabilisce, in mancanza di scelta a opera delle parti, che si applica la legge dello Stato: «a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'elencazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento prevede criteri gerarchici a cascata, come risulta ricavabile dal mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione «o in mancanza», con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente. Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei criteri sopra individuati la legge applicabile alla fattispecie è quella di cui alla lettera sub c), ossia quella italiana.
Ciò precisato, nonché posta la competenza territoriale dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 1, c.p.c., occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
3 R.G. N. 1968/2025 V.G.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 16.1.2025, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 11.10.2025.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
4 R.G. N. 1968/2025 V.G.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1968 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Essen (Germania) il
24.6.2022 da (C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
AR (MT) il 14.8.1996, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel C.F._3 registro degli atti di matrimonio del Comune di San Chirico Nuovo (PZ) al N. 4,
Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2022;
2) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra le parti riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Chirico
Nuovo (PZ) di procedere, dopo il passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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