Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9182/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
Mangiameli Nelly Gaia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9182/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona del curatore pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Aci Sant'Antonio (CT), via Ludovico Ariosto n. 1, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Augello Giuseppe, presso il cui studio in Catania, Piazza Trento n.
2, è elettivamente domiciliato;
attore
CONTRO
(c.f. ), nato il [...] ad [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...], e (c.f. ), nata CP_2 C.F._2
il 12.01.1959 ad Acireale ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Cappuccio Bruno, presso il cui studio in Catania, Via G. D'
Annunzio n. 172, sono elettivamente domiciliati;
convenuti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_3 P.IVA_2
legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, procuratrice di (c.f. ), Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbaro
Alessandro e Aloi Andrea, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sanfilippo Dario;
convenuta
- 1 -
Successivamente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno insistito nelle proprie difese, in data 03.03.2025 la causa è stata posta in decisione.
Conclusioni delle parti.
Per il : “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, Parte_1
in accoglimento dei motivi esposti in parte narrativa, rigettare l'avversa opposizione all'esecuzione statuendo per l'effetto, previa revoca del provvedimento cautelare di sospensione, la pignorabilità dei beni costituiti in fondo dal debitore e la Controparte_1
prosecuzione della procedura esecutiva n. 485/2021 R.G. Es. Imm. anche sui detti beni pignorati, costituiti in fondo patrimoniale e ogni altro provvedimento ritenuto opportuno. Spese
e compensi anche della fase cautelare, in riforma del provvedimento cautelare del G.E. dell'1.5.2023.”
Per e : “si chiede che l'On.le Tribunale rigetti la domanda Controparte_1 CP_2
proposta dalla Curatela dichiarando che le obbligazioni azionate dalla Curatela sono estranee ai bisogni della famiglia;
dichiari l'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale
(appartamento e garage in Acireale Via L. Sturzo n. 14, ai fabbricati foglio 55 particella 301 subalterni 5 e 34; e immobile in Viagrande Via Monte Gorna n. 12, ai fabbricati foglio 2 particella 34) e la loro permanente destinazione ai bisogni della famiglia;
con ogni conseguente provvedimento;
favore di spese e compensi.”
Per quale procuratrice di “1) In via preliminare, dare atto che CP_3 Controparte_4
CP_ la , quale procuratrice di ha ipoteca su beni non conferiti in fondo e Controparte_4
CP_ non oggetto del presente procedimento;
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che la , quale procuratrice di non ha alcun interesse nel presente procedimento e, Controparte_4
pertanto, sollevarla da qualunque decisione verrà emessa dal Tribunale adito. 3) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.08.2023, il Controparte_5
ha introdotto ex art. 616 c.p.c. la fase di merito dell'opposizione esecutiva, spiegata
[...]
da e da nell'ambito della espropriazione forzata immobiliare Controparte_1 CP_2
portante il n. 485/2021 R.G.Es.; procedura intrapresa sulla scorta della conversione del sequestro conservativo in pignoramento a seguito della sentenza n. 2867/2021, parzialmente confermata in appello, con cui la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale
- 2 - sede aveva condannato l'amministratore-liquidatore per atti di mala gestio nei CP_1
confronti della società fallita.
Il debitore esecutato e la di lui moglie avevano, infatti, contestato il diritto degli organi della procedura concorsuale di procedere esecutivamente sui beni destinati al fondo patrimoniale
[precisamente sugli immobili ubicati in Acireale, Via L. Sturzo n. 14 (appartamento e garage censiti al NCEU al foglio 55, particella 301, subalterni 5 e 34) e in Viagrande, Via Monte Gorna
n. 12 (metà dell'immobile iscritto al NCEU al foglio 2, particella 34)], in quanto impignorabili.
Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza dell'01.05.2023, comunicata in data 02.05.2023, aveva accolto l'opposizione, atteso che il fondo patrimoniale era stato costituito il 05.08.1997, ovvero sette anni dopo il matrimonio, congiuntamente all'acquisto sia dell'immobile di
Viagrande, sia, giusta permuta del 07.06.2007, dell'appartamento e del garage siti in Acireale;
che il fallimento era stato dichiarato solo nel 2015; che -pur non individuandosi il momento esatto di inizio delle manovre distrattive- lo stato di decozione poteva, comunque, collocarsi non prima del 2013.
Dunque, il fondo non era stato istituito nell'imminenza del maturare del dissesto, ma molti anni prima e non comprendeva né tutti i beni dell'amministratore infedele, né tutti i beni della coppia
. Inoltre, il conferimento al fondo si era verificato contestualmente Controparte_6 all'acquisto o subito dopo di esso.
Veniva, all'uopo, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n.
4011/2013; Cass. sent. n. 11230/2003; Cass. sent. n. 29983/2021), secondo cui l'onere della prova circa i presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e, dunque, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., sul debitore opponente, il quale, oltre alla regolare costituzione del fondo e alla sua opponibilità nei confronti del creditore procedente, deve dimostrare anche che il debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Di contro, secondo la Corte di Cassazione, i beni non potrebbero essere sottratti all'azione esecutiva, quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi sia stato quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi in senso lato.
Quanto al criterio identificativo dei crediti, lo stesso andrebbe ricercato non già nella natura delle obbligazioni ("ex contractu" o "ex delicto"), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia.
Ed ancora, la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiederebbe una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non potrebbe considerarsi desumibile
- 3 - soltanto dalla tipologia dell'atto (ad esempio, la fideiussione prestata in favore di una società), in sé e per sé considerata.
In base a tale indirizzo, il G.E., ritenendo che, nel caso di specie, fosse stata raggiunta la prova in ordine all'opponibilità del fondo patrimoniale, sospendeva la procedura esecutiva limitatamente ai relativi beni immobili, assegnava il termine per l'instaurazione della causa di merito, condannava i creditori opposti alla rifusione delle spese del subprocedimento cautelare.
Indi, la curatela fallimentare provvedeva ad avviare il presente giudizio di merito, insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente revoca del provvedimento cautelare di sospensione, in uno alla prosecuzione della procedura esecutiva anche sugli immobili conferiti al fondo patrimoniale.
In particolare, dopo aver ripercorso le vicende giudiziarie che avevano interessato la ha censurato le conclusioni del giudice dell'esecuzione, il quale avrebbe Parte_1
escluso che i debiti fossero stati contratti per sostenere la famiglia in condizioni di crisi aziendale, poiché, quando un altro componente del nucleo familiare è in grado di per sé di sostentarlo, non può affermarsi che il fatto generativo della obbligazione sia stato la soddisfazione dei bisogni familiari, appunto perché astrattamente già soddisfatti aliunde.
A tal riguardo, la creditrice opposta ha dedotto che la circostanza in base alla quale l'altro coniuge percepisse un reddito tale da provvedere ai bisogni della famiglia non determinerebbe per ciò solo la natura extrafamiliare del credito, la quale andrebbe sempre accertata con riferimento al fatto generatore dell'obbligazione; ha negato che gli opponenti avessero assolto all'onus probandi su di essi gravante;
ha sostenuto che la avrebbe impiegato le proprie CP_2
risorse per supportare l'attività di impresa del marito;
ha obiettato che non sarebbe stata fornita la prova in ordine alla destinazione delle somme sottratte alla società, con ogni probabilità utilizzate per i bisogni della famiglia;
ha reputato indimostrato il requisito soggettivo, ossia che il creditore fosse consapevole che l'obbligazione non era stata assunta per i bisogni della famiglia.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno chiesto il rigetto Controparte_1 CP_2
delle domande spiegate dal curatore fallimentare e hanno insistito nei motivi di opposizione, con particolare riferimento all'impignorabilità dei beni di cui al fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico del 05.08.1997, trascritto in data 07.08.1997 ai nn. 24905/19071, incrementato il 31.05.1999 e il 04.07.2007.
Gli opponenti hanno evidenziato che trattasi di conferimenti risalenti a diversi anni prima del fallimento della (dichiarato il 16.04.2015) a fronte di ragioni di credito, sorte Parte_1
tra il 2012 e il 2015.
- 4 - Di tali crediti, per come accertati dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 2009/2022, nessuno sarebbe geneticamente e immediatamente riconducibile ai bisogni familiari.
I coniugi hanno, sul punto, rilevato che siffatte obbligazioni, in quanto Controparte_6
contratte nell'esercizio dell'attività di impresa, sarebbero per tabulas di natura extrafamiliare e che, secondo quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza (Cass. n. 2904/2021, confermata da Cass. n. 7232/2022; Cass. n. 8201/2020), non solo le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale avrebbero uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia, ma vi addirittura sarebbe un'inversione dell'onere probatorio, che graverebbe sul creditore.
Quest'ultimo dovrebbe provare l'esistenza di un quid pluris, ossia che il fatto generatore dell'obbligazione, avente causa obiettiva nell'attività professionale o d'impresa, sia, tuttavia, riconducibile ad uno specifico scopo soggettivo del debitore, ricollegato al soddisfacimento di bisogni familiari. Onere che, nella specie, non sarebbe stato assolto.
Anzi, gli opponenti avrebbero dato prova del fatto che i bisogni familiari erano soddisfatti interamente dal reddito di , moglie dell'esecutato; reddito derivante, in parte, dalla CP_2
carica di professoressa associata presso l'Università di Catania, in parte dalla locazione di immobili, oltre che dal contributo della famiglia d'origine.
Gli stessi bonifici, effettuati dalla in favore del marito, sarebbero stati finalizzati al CP_2
pagamento delle rate di mutuo e al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Costituitasi anche quale procuratrice di premesso di essere intervenuta CP_3 CP_4
nella procedura esecutiva n. 485/2021 R.G.Es. in virtù di un mutuo fondiario, garantito da ipoteca di primo grado su cespiti non conferiti in fondo patrimoniale, ha evidenziato la mancanza di qualsivoglia doglianza e/o domanda rivolta nei propri confronti e la conseguente estraneità alla lite pendente.
In assenza di istanze istruttorie, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., in uno alle note scritte in sostituzione dell'udienza fissata al 24.02.2025. La causa è stata posta in decisione il 03.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della causa postula una premessa in diritto.
Giova ricordare che il fondo patrimoniale implica la costituzione su beni immobili o mobili registrati o titoli di credito da parte di uno o di entrambi i coniugi o anche di un terzo, con convenzione matrimoniale assoggettata a particolari oneri formali (art. 167, 1° com., c.c.) e pubblicitari (art. 162, 4° com., c.c. e art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000), di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
- 5 - La destinazione ai bisogni della famiglia ha come corollario che l'esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni di famiglia (art. 170 c.c.).
L'art. 170 c.c. disciplina, pertanto, l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi (cfr. Cass., 05/03/2013, n. 5385).
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura – ex contractu o ex delicto - delle obbligazioni (cfr. Cass., 26/07/2005, n. 15603; Cass., 18/07/2003. n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo, qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (cfr. Cass., 08/07/2003, n. 11230: Cass., 31/05/2006. n.
12998; da ultimo, Cass., 19/06/2018, n. 16176, Cass., 07/07/2009, n. 15862).
La giurisprudenza maggioritaria ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di
“bisogni della famiglia”, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensiva anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (cfr.
Cass. n. 20998/2018; nello stesso senso Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 4011/2013), includendovi le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare (cfr.
Cass. n. 29983/2021).
Venendo alla riconducibilità del debito contratto nell'attività di impresa tra i bisogni della famiglia, secondo un orientamento estensivo tradizionale, esso assolve al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, perché da tale attività la famiglia trae i suoi mezzi di sostentamento.
Per la Suprema Corte, infatti, il lavoro è un bisogno della famiglia, perché serve per il suo mantenimento e per il suo sviluppo, sicché, se esiste una relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, i beni conferiti nel fondo sono aggredibili (cfr. ex multiis Cass. n. 16176/2018).
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sul debitore opponente. E in effetti, chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Inoltre, l'opponente deve dimostrare la ricorrenza dell'elemento soggettivo, e cioè la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore.
- 6 - Secondo altro orientamento, più punitivo, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (cfr. Cass. 8201/2020).
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2904/2021), con un mutamento di rotta, ha, infatti, ritenuto che i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o di quella professionale non assolvono di norma ai bisogni familiari, ma che può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto.
In altri termini, deve ritenersi che la presunzione -secondo cui i debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa o di quella professionale non assolvono ai bisogni familiari- possa essere vinta da prova contraria.
Conseguentemente, l'onere della prova è a carico di chi ha interesse ad invertire la presunzione, ossia spetta al creditore provare che dette obbligazioni siano eccezionalmente destinate a soddisfare le esigenze familiari in via diretta ed immediata.
Da ultimo, tuttavia, la Corte di Cassazione è tornata all'orientamento tradizionale, ritenendo l'indirizzo più restrittivo non convincente.
In particolare, l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze
- anche in senso ampio - della famiglia (cfr. Cass. n. 32146 del 12.12.2024).
D'altra parte, in base all'espressa disposizione dell'art. 170 c.c., il fatto che giustifica l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall'opponente è un fatto negativo (cioè il fatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia), mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell'assunzione del debito stesso.
L'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non esime quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari.
Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia – sia in Costituzione (artt. 2 e 29), sia nel codice civile (artt. 143 e 144 c.c.)– si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria, prestandosi
- 7 - reciproca assistenza, morale e materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale o casalingo alla contribuzione ai bisogni della famiglia (da intendersi in senso ampio: al suo sostentamento, ma pure al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno sviluppo della loro personalità e così via).
Il dettato normativo individua una situazione di normalità, in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale, ma, anzi, in via principale, in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.
Se è vero che non è corretto riferire direttamente e immediatamente alle esigenze familiari i debiti dipendenti dall'attività professionale o imprenditoriale, svolta di persona dal membro della famiglia, poiché questi attengono, in via immediata e diretta, soltanto all'attività stessa, è altrettanto vero che il reddito che è vincolato ai bisogni della famiglia è l'utile netto dell'attività svolta, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi e gli esborsi sostenuti, ordinariamente rivolto a remunerare proprio quella attività e, pertanto, alla doverosa contribuzione alle esigenze della famiglia in cui il singolo è organicamente inserito.
Va, però, osservato che rispetto al rischio di un'eccessiva generalizzazione (secondo cui qualsiasi attività con finalità lucrative, professionale od imprenditoriale, finirebbe comunque per essere tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia), che potrebbe trascurare le particolarità della fattispecie concreta, proprio in base alle citate norme, è possibile che l'indirizzo della vita familiare sia stato regolato dai coniugi diversamente da quanto previsto nell'art. 143, ult. co., c.c. (ad esempio, prevedendo che i frutti della capacità di lavoro professionale non siano in alcun modo impiegati per il benessere della famiglia, alle cui esigenze si è deciso di destinare le rendite di un determinato patrimonio): ciò è certamente consentito dall'art. 144 c.c., norma che impone l'adozione – necessariamente sull'accordo di entrambi, ma senza richiesta di forme particolari – delle decisioni fondamentali relative alla famiglia e concernenti il tipo ed il tenore di vita da condurre, la distribuzione dei compiti,
l'educazione e l'istruzione dei figli, la determinazione delle rispettive contribuzioni, ai sensi dell'art. 143, ult. co., c.c.
In altre parole, la regola casistica della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa, nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva.
- 8 - In base ai principi generali, l'onere della prova incombe sul soggetto che invoca il divieto ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale a norma dell'art. 2740 c.c.: il coniuge debitore potrebbe provare che lo specifico credito fosse estraneo ai bisogni familiari e che la stessa scelta di uno speciale regime, quale il fondo patrimoniale, rende evidente la centralità che lo stesso ha attribuito ai bisogni della famiglia, anche ai fini della gestione del proprio patrimonio.
Il principio di diritto, che va applicato al caso in esame, è, dunque, quello secondo cui, in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia, da intendersi ovviamente non limitati al suo sostentamento, del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge, perché sono destinati alla famiglia – in via principale (e non solo in via residuale) – i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c. (cfr. Cass. n. 32146/2024, ma nello stesso senso anche Cass. n. 41255/2021 e Cass.
n. 31575/2023).
Orbene, venendo alla fattispecie per cui è processo, gli opponenti hanno dimostrato, per come evincibile dalla copiosa produzione documentale, che il fondo patrimoniale, oltre ad essere stato regolarmente costituito, è opponibile al creditore procedente, essendo state le obbligazioni contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Ciò si ricava sia dal dato cronologico, ossia dalla costituzione del fondo non in prossimità del dissesto economico della ma diciotto/sedici anni prima del default Parte_1
societario, sia dalla composizione del fondo stesso, che non ha ricompreso l'intero patrimonio dei coniugi , ma solo alcuni dei beni a loro intestati. Controparte_6
A quest'ultimo riguardo, va evidenziato come sia incontestato tra le parti, da un canto, che rientrano nel fondo patrimoniale unicamente la casa coniugale e la casa di villeggiatura;
dall'altro, che l'acquisto nel 1999 per £ 130.000.000 dell'appartamento e del garage in Acireale,
Via L. Sturzo, di proprietà dell'esecutato, destinati a prima casa, è stato eseguito anche con denaro della moglie e che il mutuo acceso per l'atto di compera è stato pagato con i canoni di locazione dello stesso immobile, mentre, avvenuta il 07.06.2007 la permuta con l'unità immobiliare dei Sig.ri , questi ultimi hanno provveduto a estinguere il mutuo, Parte_2
come da scrittura privata di pari data.
- 9 - Dunque, a questi fini, non sono state utilizzate risorse economiche provenienti dall'attività lavorativa svolta da . Controparte_1
E' altrettanto indubitabile che le obbligazioni rimaste inadempiute e azionate in via esecutiva sono sorte, una volta che la è divenuta insolvente, ovverosia, secondo quanto Parte_1
si evince dalla lettura della sentenza dichiarativa di fallimento, a partire dal 2013.
Ne deriva che l'arco temporale che va dal 1990 al 2004, preso come riferimento dalla curatela, per dimostrare che l'impresa dell' fosse l'unica fonte di sostentamento per la sua CP_1
famiglia, non rileva ai fini del decidere circa la pignorabilità o meno dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Occorre, piuttosto, avere riguardo al periodo tra il 2013 e il 2015, allorquando, tuttavia, il ménage familiare era già cambiato.
, dopo aver iniziato il percorso accademico nel 1994, era divenuta, a far data dal CP_2
2014, professoressa associata dell'Università di Catania, con un reddito tale da consentirle di provvedere alle esigenze familiari, cui erano finalizzati anche i canoni locatizi rivenienti da un immobile in Viagrande di sua proprietà, nonché i contributi della famiglia di origine.
Più nel dettaglio, analizzando le certificazioni uniche dei redditi, relative agli anni 2011-2015, si ricava: quanto al 2011 un reddito complessivo pari ad euro 47.203,00 (di cui € 34.733,00 da lavoro ed € 12.470,00 per locazione); quanto al 2012 un reddito complessivo pari ad euro
53.753,00 (di cui € 36.287,00 da lavoro ed € 17.466,00 per locazione); quanto al 2013 un reddito complessivo pari ad euro 54.375,00 (di cui € 36.369,00 da lavoro ed € 18.006,00 per locazione); quanto al 2014 un reddito complessivo pari ad euro 56.162,00 (di cui € 38.257,00 da lavoro ed
€ 17.905,00 per locazione); quanto al 2015 un reddito complessivo pari ad euro 68.625,00 (di cui € 51.224,00 da lavoro ed € 17.401,00 per locazione). Somme sicuramente sufficienti ad andare incontro alle necessità di una famiglia media.
Inoltre, in relazione al periodo di interesse risultano in atti diversi bonifici in favore della CP_2
da parte dei fratelli, e , per complessivi €. 16.700,00. Per_1 Per_2
Il che a fronte di buste paga e di utili, riferibili al socio-amministratore in Controparte_1
base ai bilanci d'esercizio per gli anni 2005-2013, per un ammontare di appena €. 39.055,00.
Per di più, considerato il momento di difficoltà finanziaria attraversato dal marito, a far tempo dal 2011 fino al 2015 l' era stata costretta a bonificargli somme mensili per un totale di CP_2
€. 60.400,00; somme rivolte principalmente al pagamento del mutuo di €. 150.000,00, stipulato dall' con il Credito Siciliano S.p.A. il 18.11.2010, il cui netto ricavo era stato CP_1
riversato alla e per la residua parte ai bisogni familiari. Parte_1
- 10 - Essendo, pertanto, emerso che a provvedere al nucleo familiare era soltanto la , ne deriva CP_2
che le obbligazioni contratte da erano nate non per soddisfare i bisogni della CP_1
famiglia, bensì per far fronte ai debiti societari, che di lì a poco avrebbero portato l'impresa al fallimento.
Quanto all'elemento soggettivo, si deve ritenere che la prova della conoscenza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia possa essere soddisfatta con ogni mezzo di prova, sia documentale sia orale, ed anche mediante presunzioni semplici. La prova finalizzata all'inespropriabilità si deve considerare raggiunta, quando l'opponente dimostri che il creditore era effettivamente a conoscenza che l'obbligazione non era stata assunta al fine del soddisfacimento degli interessi della famiglia. Del resto, non incombendo in capo al creditore l'onere di verificare, al momento della conclusione del contratto, se l'obbligazione era stata contratta nell'interesse familiare, risulta insufficiente la dimostrazione da parte del debitore che il creditore avrebbe potuto conseguire tale conoscenza aliunde o con l'uso della normale diligenza.
Sennonché, per i debiti non derivanti da contratto, quali quelli in esame, si reputa irrilevante il requisito della conoscenza del creditore;
requisito che, nella fattispecie sub judice, può dirsi, ad ogni modo, sussistente, vista la copiosa documentazione bancaria che è stata allegata alla comparsa di costituzione e risposta dei Sig.ri . Controparte_6
Conseguentemente, l'opposizione va accolta.
Quanto alla posizione di procuratrice di le contestazioni in ordine CP_3 Controparte_4
alla sua estraneità nel presente giudizio risultano fondate, vantando la stessa un credito garantito su beni ulteriori e diversi da quelli costituiti in fondo patrimoniale, oggetto di contestazione esclusivamente tra la curatela e gli opponenti.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (ex D.M. 147/2022 cause di valore da € 52.000.00 fino a €
260.000.00, valori minimi e valori tra i medi e i massimi, in considerazione dell'attività svolta dalle parti convenute), omettendo la liquidazione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9182/2023 R.G., così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da e da e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2
dichiara l'impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale;
- 11 - -condanna il Fallimento della alla refusione delle spese di Parte_1
lite, che si liquidano in favore di e di in euro 9.500,00, oltre Controparte_1 CP_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
in favore di e per essa Controparte_4 [...]
in euro 4.217,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge. CP_3
Catania, 10.04.2025.
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
- 12 -