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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4797/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84025 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M3007112025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta e chiede l'accoglimento
Resistente: Si riporta e conclude per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19/9/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TF 901 M3 0071-2025 per il periodo di imposta 2017 notificato il 20-06-2025 per un importo di euro 12.213,00 emesso a seguito di controllo della posizione fiscale cristallizzata nel PVC del 12/9/2024 della Guardia di
Finanza Battipaglia nell'ambito di una verifica per gli anni 2016-2022, con cui tra l'altro veniva accertata una maggior Iva dovuta in euro 2.959,00 oltre sanzioni e interessi. Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato per aver recepito acriticamente il PVC della Guardia di Finanza, la violazione dell'articolo 32, comma 2, DPR 600/73 nonché dell'articolo 6 bis della legge 212/2000 per aver posto a fondamento dell'accertamento prelievi bancari in genere inferiore ad euro 1.000,00 e comunque per un totale mensile mai superiore ad euro 5.000,00 , utilizzati per pagare i fornitori o per prelievi per spese di famiglia e per non aver tenuto conto di tali motivazioni prima dell'emissione dell'atto impugnato, violando così le regole del contraddittorio preventivo. Lamentava infine che l'Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto le motivazioni circa le operazioni bancarie relative all'anno 2017 giustificate dalla ricorrente, trattandosi comunque sempre di operazioni di modesta entità.
Concludeva in via principale per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e in via subordinata per il riconoscimento degli ulteriori costi disconosciuti dall'Agenzia pari ad euro 9.627,85.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni nelle quali evidenziava che alla parte era stato notificato lo schema d'atto il 18/3/2025 e la contribuente aveva presentato a mezzo mail memorie e osservazioni che erano state recepite nel verbale di contraddittorio.
Specificava che la Ricorrente_1 era titolare di impresa individuale “Società_1
” e non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini delle II DD ed Iva per l'anno 2017 né aveva versato alcuna imposta, pertanto l'Amministrazione aveva proceduto alla ricostruzione dei ricavi secondo il metodo induttivo ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 633/72 e dell'art. 39, co.2, del DPR n. 600/73. Erano state acquisite fatture passive pari ad euro 9.627,85. Rappresentava che erano stati contestati versamenti non giustificati alla parte e non prelevamenti, per un importo di euro
962,00.
Per l'anno d'imposta 2017, erano stati quindi accertati ricavi per un importo di € 13.450,00 (12.488,00 +
962,00) e recuperata l'IVA al 22% dovuta sulla suddetta somma. La motivazione dell'atto era esaustiva ed intellegibile in quanto correttamente basata sul PVC e non vi era alcuna ulteriore esigenza di contraddittorio preventivo poiché non sussisteva alcuna altra questione o pretesa da poter essere fatta valere dalla contribuente.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 27 gennaio 2026 parte ricorrente depositava sentenza pubblicata il 16.1.2026 della sez.XIII della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno di accoglimento parziale del ricorso con riferimento all'accertamento dell'anno 2016
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai propri scritti veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Ritiene la Corte che sia infondato il motivo relativo alla eccepita violazione dell'art 32 , comma 2, DPR
600/73 poiché l'Amministrazione ha contestato alla contribuente versamenti ( e non prelevamenti ) non giustificati inferiori ad euro 1000,00.
La presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 invero non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici e sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.
Priva di rilievo è la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto meramente riepilogativo del PVC della Guardia di Finanza tenuto conto che l'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante rinvio per relationem al Processo Verbale di Constatazione (PVC), purché questo sia conosciuto dal contribuente e sia stato previamente comunicato ( Cfr Cassazione Ordinanza
n. 5933/2025 del 05.03.2025).
Si consideri inoltre che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell' art. 41 del DPR
n. 600/1973 , (accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni supersemplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ( cfr Cass Ordinanza del 21/05/2024 n. 14064 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5)
Analogamente, con riguardo all'IVA, oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n.
633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio – il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo – e preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa.» ( Cfr Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1020 del 20/01/2016, Rv. 638480-
01).
Infondata è infine la censura di omessa attivazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212, poiché l'atto impugnato è stato preceduto dalla comunicazione preventiva dello schema d'atto n. TF9Q1M300711/2025 con prot. n. 164470 del
26/05/2025 avverso il quale, la parte, in data 15/05/2025 presentava memorie ed osservazioni che venivano recepite nel verbale di contraddittorio dove l'ufficio ha accolto parzialmente le istanze di parte, con riferimento all' IRAP originariamente contestata.
Il ricorso va in definitiva respinto. Le spese possono essere compensate in considerazione di un precedente depositato in atti da parte ricorrente di diverso tenore di questa Corte, (non condiviso da questo giudicante ) che ha fornito un' interpretazione estensiva del divieto di prova presuntiva ai fini dei ricavi sia per i prelevamenti che per i versamenti inferiori ad euro 1.000,00
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite
Così deciso in Salerno il 28 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dr F.Mario Fiore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4797/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84025 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M3007112025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta e chiede l'accoglimento
Resistente: Si riporta e conclude per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19/9/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TF 901 M3 0071-2025 per il periodo di imposta 2017 notificato il 20-06-2025 per un importo di euro 12.213,00 emesso a seguito di controllo della posizione fiscale cristallizzata nel PVC del 12/9/2024 della Guardia di
Finanza Battipaglia nell'ambito di una verifica per gli anni 2016-2022, con cui tra l'altro veniva accertata una maggior Iva dovuta in euro 2.959,00 oltre sanzioni e interessi. Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato per aver recepito acriticamente il PVC della Guardia di Finanza, la violazione dell'articolo 32, comma 2, DPR 600/73 nonché dell'articolo 6 bis della legge 212/2000 per aver posto a fondamento dell'accertamento prelievi bancari in genere inferiore ad euro 1.000,00 e comunque per un totale mensile mai superiore ad euro 5.000,00 , utilizzati per pagare i fornitori o per prelievi per spese di famiglia e per non aver tenuto conto di tali motivazioni prima dell'emissione dell'atto impugnato, violando così le regole del contraddittorio preventivo. Lamentava infine che l'Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto le motivazioni circa le operazioni bancarie relative all'anno 2017 giustificate dalla ricorrente, trattandosi comunque sempre di operazioni di modesta entità.
Concludeva in via principale per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e in via subordinata per il riconoscimento degli ulteriori costi disconosciuti dall'Agenzia pari ad euro 9.627,85.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni nelle quali evidenziava che alla parte era stato notificato lo schema d'atto il 18/3/2025 e la contribuente aveva presentato a mezzo mail memorie e osservazioni che erano state recepite nel verbale di contraddittorio.
Specificava che la Ricorrente_1 era titolare di impresa individuale “Società_1
” e non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini delle II DD ed Iva per l'anno 2017 né aveva versato alcuna imposta, pertanto l'Amministrazione aveva proceduto alla ricostruzione dei ricavi secondo il metodo induttivo ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 633/72 e dell'art. 39, co.2, del DPR n. 600/73. Erano state acquisite fatture passive pari ad euro 9.627,85. Rappresentava che erano stati contestati versamenti non giustificati alla parte e non prelevamenti, per un importo di euro
962,00.
Per l'anno d'imposta 2017, erano stati quindi accertati ricavi per un importo di € 13.450,00 (12.488,00 +
962,00) e recuperata l'IVA al 22% dovuta sulla suddetta somma. La motivazione dell'atto era esaustiva ed intellegibile in quanto correttamente basata sul PVC e non vi era alcuna ulteriore esigenza di contraddittorio preventivo poiché non sussisteva alcuna altra questione o pretesa da poter essere fatta valere dalla contribuente.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 27 gennaio 2026 parte ricorrente depositava sentenza pubblicata il 16.1.2026 della sez.XIII della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno di accoglimento parziale del ricorso con riferimento all'accertamento dell'anno 2016
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai propri scritti veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Ritiene la Corte che sia infondato il motivo relativo alla eccepita violazione dell'art 32 , comma 2, DPR
600/73 poiché l'Amministrazione ha contestato alla contribuente versamenti ( e non prelevamenti ) non giustificati inferiori ad euro 1000,00.
La presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 invero non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici e sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.
Priva di rilievo è la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto meramente riepilogativo del PVC della Guardia di Finanza tenuto conto che l'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante rinvio per relationem al Processo Verbale di Constatazione (PVC), purché questo sia conosciuto dal contribuente e sia stato previamente comunicato ( Cfr Cassazione Ordinanza
n. 5933/2025 del 05.03.2025).
Si consideri inoltre che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell' art. 41 del DPR
n. 600/1973 , (accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni supersemplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ( cfr Cass Ordinanza del 21/05/2024 n. 14064 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5)
Analogamente, con riguardo all'IVA, oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n.
633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio – il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo – e preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa.» ( Cfr Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1020 del 20/01/2016, Rv. 638480-
01).
Infondata è infine la censura di omessa attivazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212, poiché l'atto impugnato è stato preceduto dalla comunicazione preventiva dello schema d'atto n. TF9Q1M300711/2025 con prot. n. 164470 del
26/05/2025 avverso il quale, la parte, in data 15/05/2025 presentava memorie ed osservazioni che venivano recepite nel verbale di contraddittorio dove l'ufficio ha accolto parzialmente le istanze di parte, con riferimento all' IRAP originariamente contestata.
Il ricorso va in definitiva respinto. Le spese possono essere compensate in considerazione di un precedente depositato in atti da parte ricorrente di diverso tenore di questa Corte, (non condiviso da questo giudicante ) che ha fornito un' interpretazione estensiva del divieto di prova presuntiva ai fini dei ricavi sia per i prelevamenti che per i versamenti inferiori ad euro 1.000,00
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite
Così deciso in Salerno il 28 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dr F.Mario Fiore