Ordinanza collegiale 13 novembre 2024
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06116/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 6116 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del giudice del lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-, “ha dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento stipendiale, che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto e per l’effetto ha condannato il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di un’anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo”;
per la nomina di un commissario ad acta;
per il riconoscimento dell’indennità di mora ex art 114, lett. e), c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Alfonso RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.Con il ricorso in trattazione la ricorrente -OMISSIS-, premette:
- che ella, deducendo di essere stata utilizzata dall’amministrazione scolastica per molti anni in attività di docenza mediante la stipula di reiterati contratti a tempo determinato su posti vacanti in organico, ha chiesto in parte qua al Giudice del lavoro del Tribunale di -OMISSIS- (ricorso R.G.N. -OMISSIS-): “di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio con condanna al relativo pagamento delle differenze retributive”;
- che il Giudice del lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, con la sentenza n. 25 pubblicata il 08/01/2019, ha accolto il ricorso in parte qua e: “ha dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento stipendiale, che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto e per l’effetto ha condannato il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di un’anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
- che la sentenza n. -OMISSIS- è passata in giudicato, come da certificato del 08/10/2022 rilasciato dalla Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS- (all.1 del ric.);
- che la citata decisione, spedita in forma esecutiva il 08/02/2019, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione, dell‘Università e della Ricerca il 08/10/2019 (All. 2 del ric.);
- che risulta trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, termine previsto per il completamento delle “procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro” dall’art. 14, comma 1, del D. L. n. 669/1996, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 30 del 28/02/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- che, in data 07/11/2022, la prof.ssa -OMISSIS- ha ulteriormente diffidato l’Amministrazione scolastica soccombente a disporre per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-; - che a tutt’oggi l’Amministrazione intimata non ha attribuito all’odierna ricorrente il trattamento stipendiale, che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto e non ha liquidato le corrispondenti differenze retributive;
- che si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza;
1.1. la ricorrente conclude dunque affinché:
l’adito T.A.R. ordini al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 25, pubblicata il 08/01/2019 dal Giudice del lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, con particolare riferimento: “a) alla dichiarazione del diritto della ricorrente al trattamento stipendiale, che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto e per l’effetto alla condanna del Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di un’anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo”; 2) affinché nomini, ove occorra, un commissario ad acta; 3) affinché condanni l’amministrazione scolastica soccombente al pagamento della cd. penalità di mora, attraverso la fissazione di una congrua somma di denaro a carico della stessa amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato de quo, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 114, comma 4, lettera e) del C.P.A. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con attribuzione al difensore antistatario
2. Si è costituito in giudizio il MIUR con atto formale del 20.1.2023 di poi producendo memorie e repliche.
Anche la deducente produceva memorie, documenti e repliche (19/7/2024; 4/7/2025, 7/8/2025).
Con ordinanza 6186 del 13 novembre 2024, la Sezione disponeva l’istruttoria di seguito indicata: “Precisato che è controversa inter parte la questione dell’avvenuta esecuzione o meno della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in funzione di giudice del lavoro, che, accogliendo il ricorso all’uopo proposto dalla signora -OMISSIS-, “ha dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento stipendiale, che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto e per l’effetto ha condannato il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di un’anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo”;
Ritenuto che non appare chiara e, conseguentemente, risolutiva e dirimente – nel senso dell’avvenuta ottemperanza alla azionata citata sentenza, sostenuta dalla difesa erariale, e posta dunque alla base del propugnato rigetto del ricorso ovvero della declaratoria di inammissibilità /improcedibilità dello stesso - la nota prot. n. -OMISSIS- del 03/03/2023 dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- (CE) con allegato esito positivo del riscontro contabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di -OMISSIS- del 20/02/2023,n prodotta dall’Avvocatura di Stato in allegato alla memoria depositata in pari data - con la quale la Scuola ha documentato l’operato dell’Amministrazione Scolastica patrocinata relativamente al ricorso in ottemperanza proposto da controparte nel presente giudizio, comunicando che: “a seguito della trasmissione della documentazione relativa a sentenza 25/2019- sig. -OMISSIS- già inviata agli uffici competenti ed inoltrata al Vs. Ufficio la conoscenza (prot.n.218-19/01/2023), questa amministrazione ha ricevuto l’esito positivo del riscontro contabile del MEF”.
Ritenuto che, del pari non si prospetta dirimente la nota prot. n. -OMISSIS- del 19/01/2023 del competente Istituto Comprensivo -OMISSIS-, allegata alla nota del 31/01/2023 prot. n. -OMISSIS-dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS- prodotta dalla difesa erariale in uno con la memoria difensiva depositata il 32 gennaio 2023;
Rilevato, infatti che tale ultima nota dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, consiste in una serie di atti di asserita esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- in questa sede azionata. dai quali non è agevole inferire con certezza, in mancanza di una relazione chiarificatrice che, commentando gli atti in questione, ne illustri, nel complessivo procedimento in cui si inseriscono, l’idoneità adempitiva del giudicato di cui alla citata sentenza;
Ritenuto pertanto che occorre acquisire dall’amministrazione e, in particolare da parte dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, una relazione di documentati chiarimenti, con i contenuti testé indicati (…)” da depositare entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica della stessa Ordinanza.
Con successiva ordinanza del 14 luglio 2025, n. -OMISSIS- la Sezione disponeva ulteriore istruttoria nei seguenti sensi:
“Considerato che il decreto n.-OMISSIS- del 11.5.2022 del Dirigente scolastico dell' Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, prodotto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in allegato alla memoria del 31 gennaio 2023 e recante ottemperanza alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 2019 in questa sede azionata, nel mentre riporta "in maniera analitica i periodi lavorativi svolti dall' interessato ed oggetto della sentenza indicata”, altresì precisando che "per ogni periodo viene indicato lo stipendio percepito e lo stipendio che si sarebbe dovuto percepire” , e che “Le retribuzioni indicate non tengono conto di eventuali somme prescritte, interessi legali ,ratei tredicesima e quant'altro previsto in sentenza”, puntualizza che "L' effettiva quantificazione delle somme spettanti all'interessato, saranno calcolate secondo quanto indicato nella sentenza" (pag. 57, all. 1 alla memoria erariale del 31.01.2023); segue una tabella analitica riportante lo stipendio tabellare previsto a seguito riconoscimento (D) e quello annuo lordo come supplente, nonché una colonna indicante "Calcolo differenza spettante nel singolo periodo”;
Considerato, pertanto che sembra residuare solo il calcolo delle somme effettivamente spettanti, demandato alla Ragioneria territoriale di -OMISSIS-, alla quale "è stata inviata la documentazione e trasmessi tutti gli atti in data 12.01.2023" , come si afferma nella nota prot. -OMISSIS- del 27.12.2023 della stessa Dirigente scolastica”
3. Alla Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti presenti, come da verbale, la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso risulta infondato, avendo l’istruttoria disposta con l’ultima riportata ordinanza, chiarito, inter alia, il dubbio secondo cui sembrava residuare solo il calcolo delle somme effettivamente spettanti, demandato alla Ragioneria territoriale di -OMISSIS-.
Invero, come illustrato dalla difesa erariale con memoria del 8 settembre 2025, l’Istituto comprensivo di -OMISSIS-, con nota del 04/09/2025 e relativi allegati da 1 a 6 ivi indicizzati, ha fornito i documentati chiarimenti richiesti dalla Sezione con l’ordinanza interlocutoria di carattere istruttorio n. -OMISSIS-.
4.1. Il predetto Istituto ha fornito prova della circostanza che il giudicato ottemperando è già stato eseguito dall’Amministrazione Scolastica, come del resto la difesa erariale aveva già dedotto con le pregresse memorie depositate in atti.
Alla citata nota del 4.9.2025 dell’Istituto sono infatti uniti eloquenti allegati, tra cui (all. 1) il decreto di ricostruzione della carriera a seguito della sentenza; il decreto di liquidazione delle somme spettanti (all. 2); la dichiarazione della ricorrente di non aver percepito in altro modo nessuna somma oggetto della sentenza (all. 4) e addirittura il codice IBAN della ricorrente (All. 5).
In particolare, la nota prot n. -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS- del 26.11.2024 (all. 7 alla memoria dell’Avvocatura di Stato del 8 settembre 2025), attesta che “questo ufficio ha nuovamente inviato alla Ragioneria territoriale di -OMISSIS- con ulteriori documenti il decreto di liquidazione delle somme spettanti (per euro € 2163,00) con allegato il decreto di ricostruzione di carriera per il calcolo delle differenze retributive del servizio pre ruolo, per il calcolo contabile a seguito di sentenza, e per consentire il pagamento da parte della ragioneria”
5. Quanto, poi, alla questione, agitata dalla difesa ricorrente negli scritti e nel corso della discussione camerale, in ordine alle residue impagate competenze dell’anno 2013, la nota in disamina puntualizza che “Si precisa che l’anno 2013 non è stato conteggiato poiché in base al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è rimasto fino ad oggi inalterato il blocco stipendiale per l’anno 2013. (ALLEGATO 2)”.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto finora argomentato ed esaminato, va dichiarata cessata la materia del contendere, come eccepito dall’Amministrazione in varie memorie, atteso che nel corso del giudizio la pretesa della ricorrente, ex art. 34, co.5, c.p.a. risulta pienamente soddisfatta.
Va, correlativamente, respinta la richiesta di riconoscimento dell’indennità di mora di cui all’art. 114, lett. e, c.p.a..
Le spese e i compensi di lite possono essere integralmente compensati tra le parti per giusti motivi nonché per l’esito processuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Respinge la domanda di riconoscimento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso RA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso RA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.