Articolo 59 quinquies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 59 quaterArticolo 137
Versione
23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 59-quinquies. (Attivita' in uno Stato terzo) 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all' ((IVASS)) .
2. L' ((IVASS)) vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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