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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/09/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE est.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 67/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pt_1 P.IVA_1
MARESCA ARTURO e CONTI MARCO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli Avv.ti Gianfrancesco
Garattoni e Filippo Tomassoli del Foro di Rimini, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 10/09/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, depositato in data
21/04/2022 e notificato alla
[...]
(da qui in poi Parte_2
solo in data 26.9.2023, il Dott. , dottore Pt_2 CP_1
commercialista in pensione dal 1° dicembre 2012, ha chiesto accertarsi la illegittimità del “contributo di solidarietà” trattenuto sulla propria prestazione pensionistica, sin dalla sua costituzione, in applicazione dell'art. 22, comma 1, del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale.
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, il ricorrente ha lamentato che la regolamentazione di cui sopra fosse illegittima in quanto lesiva della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. in materia tributaria e del principio del “pro rata”.
La ha resistito in primo grado, eccependo Pt_2
preliminarmente la improcedibilità del ricorso, sia per mancata instaurazione del procedimento amministrativo, sia per omessa notifica, nei termini di legge, del decreto di fissazione dell'udienza.
Nel merito ha richiamato giurisprudenza di merito a proprio favore, secondo cui le trattenute sarebbero legittime, in quanto applicate sulla base di norme regolamentari rispettose dei
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principi di cui sopra e più specificamente dell'art. 24 co. 24, lett. b), d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011. Infine ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati.
Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di improcedibilità del ricorso sollevate dalla ha condannato la stessa a Pt_2
restituire al ricorrente le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, nei limiti della eccepita prescrizione, ritenendola tuttavia decennale.
Le spese di lite sono state regolate secondo la regola della soccombenza.
Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari in quanto:
- la controversia in oggetto non era assoggettata alla disciplina di cui all'art. 443 c.p.c., prevista solo per le cause di natura previdenziale;
- la costituendosi in giudizio, aveva sanato ogni vizio di Pt_2
ritardata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nel merito ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:
- secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione (Cass. n. 31875 e 32595 del 2018; n. 423, 603, 982,
16814, 25212del 2019; n. 27340, 28054, 28055 del 2020, n.
6897 e 29535 del 2022 ex plurimis), è impossibile per gli enti previdenziali privatizzati adottare, anche avendo quale obiettivo di assicurare un equilibrio di bilancio e una gestione stabile, atti
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o provvedimenti che non incidono sulla determinazione del trattamento pensionistico ma impongono una trattenuta su un trattamento già determinato con riferimento ai criteri ad esso applicabili;
- tali atti devono ritenersi incompatibili con il criterio del pro rata, dando luogo ad un prelievo inquadrabile nelle prestazioni patrimoniali per le quali l'art. 23 Cost. prevede una riserva di legge (Corte Costituzionale n. 173/2016);
- anche con riferimento al dedotto ampliamento dei poteri normativi degli enti previdenziali privati per effetto della modifica dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 a seguito dell'intervento delle leggi n. 296/2006 e n. 147/2013, la
Suprema Corte (Cass. 31875/2018 e altre successive conformi), riprendendo i principi sopra evidenziati, ha ritenuto che anche la disciplina innovata non consentisse un simile prelievo.
Avverso la sentenza la propone appello e l'appellato Pt_2
resiste al gravame.
La Corte, disposta la discussione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data settembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la censura la sentenza appellata per aver Pt_2
il giudice respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini di cui all'art. 415 comma
IV° c.p.c., con conseguente violazione dell'art. 307 comma III°
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c.p.c..
La notifica era avvenuta infatti solo il giorno prima della terza udienza fissata dal giudice, a seguito della mancata comparizione delle parti;
secondo l'appellante, quindi, il vizio non è stato sanato dalla propria costituzione in giudizio, in cui era stata subito sollevata l'eccezione; il Tribunale avrebbe dovuto dunque dichiarare l'estinzione del procedimento ai sensi del cit. art. 307 c.p.c.
Nel merito la contesta la decisione del primo giudice di Pt_2
ritenere illegittimo il contributo di solidarietà applicato alla pensione del ricorrente, sostenendo che:
- il contributo era previsto da norme regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti, quale misura temporanea e proporzionale, applicata solo alla quota reddituale della pensione e finalizzata a garantire l'equilibrio finanziario della in linea con l'art. 3, comma 12, L. 335/1995; Pt_2
- la normativa di riferimento ha ampliato i poteri regolamentari degli enti previdenziali privatizzati, per cui le delibere che hanno introdotto il contributo di solidarietà sono legittime e coerenti con il principio del pro rata, della gradualità
e dell'equità intergenerazionale;
di tale evoluzione normativa il
Tribunale non ha tenuto conto;
- il bilancio tecnico attuariale evidenziava il rischio di default della come dimostrato dalla documentazione Pt_2
prodotta, per cui la trattenuta in questione è stata adottata per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale.
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Infine l'appellante sostiene che il giudice abbia errato ad applicare la prescrizione decennale, anziché quinquennale, come previsto dall'art. 19, comma 3, L. 21/1986 e dell'art. 47 bis D.P.R. 639/1970. In ogni caso ritiene che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà per cui è causa siano assistite anche da liquidità, rappresentando una mera percentuale della pensione ed essendo facilmente computabili dall'interessato, in quanto risultanti dai cedolini di pensione.
Chiede quindi la reiezione del ricorso del pensionato o, in subordine, l' accertamento della prescrizione dei crediti anteriori al 29.9.2018.
§§§
L'appello è infondato.
Il primo motivo, relativo alla improcedibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si basa su argomentazioni giuridiche non corrette.
In fatto risulta che, a fronte del ricorso del Dott. CP_1
depositato in data 21/04/2022, il giudice ha fissato l'udienza di discussione in data 16.11.2022, poi differita al 10.3.2023; udienza in cui il Giudice ha rilevato la mancata costituzione della parte convenuta e la mancata prova della notifica a Pt_2
quest'ultima del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza da parte del ricorrente al quale è stato conseguentemente ordinato di provvedere al deposito degli atti di notificazione alla successiva udienza del 20.9.2023. A tale udienza nessuno è
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comparso e il giudice ha nuovamente rinviato la causa in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissando nuova udienza al 27.9.2023; udienza in cui è comparso il ricorrente che ha chiesto di poter rinnovare la notifica del ricorso alla controparte nel rispetto dei termini a difesa, avendo provveduto ad instaurare il contraddittorio solo il giorno prima, con notifica via pec del 26.9.2023. Il giudice ha autorizzato la rinotifica, fissando nuova udienza al 21/02/2024 in cui il ricorrente ha depositato in giudizio la nuova notifica, avvenuta sempre via pec, nel rispetto del termine di legge. Il giudice, rilevato che la si era finalmente costituita, ha disposto la prosecuzione Pt_2
del giudizio conclusosi con la sentenza appellata.
La tesi della si snoda su due profili: da un lato il giudice Pt_2
non avrebbe dovuto autorizzare la rinnovazione della notifica del ricorso, non avendo il ricorrente fornito la prova dell'instaurazione del contraddittorio alla seconda udienza fissata all'uopo dal giudice (20.9.2023); udienza in cui lo stesso neppure era comparso. Secondo l'appellante alla terza udienza del 27/09/2023, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio, anche tenuto conto del fatto che con la prima notifica del 26/09/2023 (così come in quella successiva del 20/01/2024) non era stato erano stato inserito il decreto di fissazione dell'udienza, seppur nelle due relate fosse stata attestata falsamente l'avvenuta notifica dello stesso;
a fronte di tale mancanza, il giudice avrebbe dovuto automaticamente estinguere il giudizio in forza del combinato disposto degli artt.
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415, 4° comma, e 307, 3° comma, c.p.c..
La tesi non ha pregio.
Va anzitutto rilevato che, diversamente da quanto previsto nel giudizio di appello in cui prevale l'interesse della parte vittoriosa al consolidamento delle statuizioni a sé favorevoli, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, anche in caso di inesistenza della notifica del ricorso (e non solo di nullità), il giudice di primo grado può autorizzare la rinnovazione della stessa ex art. 291 c.p.c., in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici a tutela del diritto di azione
(Cass. n. 1483/2015).
Nel caso in esame, alla prima udienza fissata per la discussione il giudice, rilevata la mancata costituzione della convenuta, non ha disposto il rinnovo della notifica ma ha rinviato la causa per consentire al ricorrente di depositare gli atti di notificazione. Il fatto che alla seconda udienza il ricorrente non sia comparso non comporta alcuna decadenza, avendo il legislatore richiesto, ai fini della estinzione del giudizio, una inerzia protratta per due udienze consecutive. Correttamente quindi in primo giudice ha fissato una nuova udienza di discussione, la terza, in applicazione degli artt. 181 e 309 c.c.. A quel punto il ricorrente ha provveduto, per la prima volta, a notificare il ricorso alla controparte, ma, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni tra la notifica e l'udienza ex art. 415 comma 5°, ha chiesto di adempiervi nuovamente.
Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice abbia
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accolto l'istanza del ricorrente, in applicazione dell'art. 291
c.p.c. sopra citato, in presenza di una precedente notifica nulla per violazione del termine a difesa.
Infine, il fatto che nelle due notifiche tramite pec non sia stato inserito anche il primo decreto di fissazione dell'udienza, non rileva, essendo stato lo stesso ampiamente superato dai successivi provvedimenti di rinvio della causa emessi dal giudice e regolarmente notificati alla l'importante è che Pt_2
quest'ultima sia stata messa in grado di costituirsi tempestivamente alla nuova udienza e di difendersi entro i termini di legge, come effettivamente avvenuto nella fattispecie in esame.
Le doglianze di merito sono infondate.
Il Collegio non può che richiamare i consolidati principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione nei termini di seguito riportati, come ribaditi nelle plurime sentenze emesse sulla scorta del precedente n. 2454/2023, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
“Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e
603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
-l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti Pt_2
dell'art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di
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determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
-l'art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es.
Cass. 36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà.
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Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art.1, co.763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla Pt_2
in sede regolamentare, senza considerare che – come già sottolineato dalle citate pronunce – la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della
risiede nel testo dell'art.3, co.12 legge n.335/95 Pt_1
previgente la modifica apportata nel 2006.
I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge
n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018,
n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co.24, lett. b) d.l.
n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, pari all'1% per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
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prestazioni pensionistiche. Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della
Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge”.
I principi richiamati - incentrati sulla estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e alla perdurante soggezione del prelievo alla necessaria previsione di legge, ex art. 23 Cost., anche nell'evoluzione del quadro normativo richiamata dall'appellante
- assorbono tutte le doglianze principali sopra individuate.
Va inoltre respinta l'interpretazione fornita dalla Cassa dell'art. 24 co. 24, lett. b), D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, il forza del quale: “In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il
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termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”).
Secondo il suo chiaro tenore letterale, la norma subordina espressamente l'applicazione del contributo dell'1% a carico dei pensionati negli anni 2012 e 2013 alla condizione che, nel termine del 30.9.2012, l'ente gestore non abbia ancora adottato misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche (o le stesse non abbiano ricevuto parere positivo dei Ministeri vigilanti). Tale condizione di inerzia non ricorre nella fattispecie in esame, atteso che la aveva a tale data già approvato misure dirette ad Pt_2
assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei dottori commercialisti, attraverso il Regolamento di disciplina e la delibera attuativa del 2008 (cfr. in senso conforme C. Appello Torino n. 65/2023, C. Appello Milano nn.
1164/2023 e 72/2021).
Neppure va accolto il motivo di appello relativo alla durata del termine prescrizionale, basato sull' applicazione della normativa di cui all'art. 19, co. 3, l. 21/1986 (“con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ”) e Pt_2
dell'art. 47 bis d.p.r. 639/70, come introdotto dall'art. 38 d.l.
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98/11 («Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni»). La questione è stata ripetutamente affrontata dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce (Cass. 41320/2021, Cass. 29523/2022, Cass.
31527/2022, Cass. 31641/2022, Cass. 31642/2022, Cass.
4604/2023), secondo cui la controversia in esame consiste in un'azione di recupero di somme indebitamente trattenute, assoggettata alla regola di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; si legge nelle varie massime che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.".
Né a diverse conclusioni può pervenirsi, secondo il consolidato orientamento appena richiamato, sulla base dell'art. 47 bis
D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 38, comma
1, lett. D) n.2), per la decisiva considerazione che "la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di
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trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (Cass. 36560/2022).
Sulla scorta di quest'ultima considerazione in merito alla natura del credito azionato, è parimenti infondato il richiamo alla disciplina dell'art. 19, comma 3, L. 21/1986, che prevede il termine quinquennale di prescrizione per le prestazioni della
; nozione a cui non è riconducibile il credito sorto Pt_2
dall'indebito prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, che non va confuso con l'obbligazione pensionistica che la ha preteso di ridurre. (Cass. 36560/2022 già citata). Pt_2
Discende da tutte le ragioni esposte il rigetto dell'appello.
In punto spese, non si ravvisano ragioni di deroga al criterio della soccombenza e la va condannata alla rifusione in Pt_2
favore degli appellati delle spese del grado, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Consegue, altresì, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
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Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all' appellato le spese del grado, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario
15%, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Dichiara che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento,
a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/09/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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