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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO AR, EL
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1184/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 597/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00865-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00867-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00868-2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00869-2024 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1621/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, confermare la sentenza appellata. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, come da nota spese ed onorari allegata, con gli eventuali interessi ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del ricorso sono quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2019, 2020, 2021,
2022.
L'ufficio ha contestato alla società contribuente l'illegittimità della detrazione dell'iva in quanto afferente a fatture soggettivamente inesistenti.
Le indagini avevano preso le mosse da segnalazioni di operazioni sospette compiute dall'amministratore unico della società Società_1, Nominativo_2; dall'indagine, che ne era seguita, la Guardia di finanza aveva dato conto dell'esistenza di numerose società cartiere tra le quali Società_1 e Società_2 risultate fornitrici della società Resistente_1; nella realtà, tali società si interponevano tra il reale fornitore Società_3 e la stessa Resistente_1
.
Con la sentenza qui impugnata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano aveva accolto il ricorso della Resistente_1 Sas di Nominativo_1 la quale – secondo i giudici - non aveva alcuna contezza che la fornitura dei beni, dalla stessa società fatturata, provenisse da società cartiere.
Ha ritenuto la Corte che occorresse prendere le mosse da quanto previsto e disciplinato dall'articolo 19 e seguenti del DPR 633 del 72 il quale dispone che “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile”; da ciò consegue che il diniego del diritto alla detrazione debba considerarsi come un'eccezione all'applicazione di tale principio fondamentale;
graverebbe pertanto sulle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sia responsabile dell'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in tale evasione;
ed ha richiamato sentenza CGUE – 1.12.22 IN C512/21.
Hanno ritenuto i primi giudici che l'Ufficio non avesse offerto alcuna prova, indizio, argomentazione o contestazione che provasse la consapevolezza della Resistente_1 della qualità di cartiere dei soggetti fornitori e quindi della illecita evasione dell'IVA.
I primi giudici hanno escluso che possa gravare sul soggetto acquirente l'onere di effettuare verifiche, accertamenti e controlli sulle società fornitrici che invece competono certamente all'amministrazione; nè sarebbe possibile ritenere la contribuente responsabile del solo fatto di essersi affidata allo storico intermediario per la fornitura del materiale come faceva ormai da trent'anni.
La Corte di Giustizia ha pertanto accolto il ricorso compensando le spese tra le parti.
Dal canto suo l'appellante ha evidenziato che le società fornitrici della contribuente - vale a dire la società
Società_1 e la Società_2 non disponevano di altri luoghi di esercizio, non avessero locali idonei a stoccare un rilevante quantitativo di materiale non ferroso, non avessero utenze elettriche, personale dipendente, mezzi commerciali, articoli di proprietà, non avessero disponibilità di magazzino nè disponibilità di attrezzature e automezzi.
Secondo l'ufficio, la Resistente_1 ben avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, verificare che la situazione complessiva risultava quantomeno sospetta.
Infatti, l'amministrazione accende un focus sulle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza da parte di Nominativo_1 il quale ha affermato di non avere mai avuto rapporti con le società considerate cartiere, né di aver conosciuto i rappresentanti legali in quanto aveva sempre trattato degli acquisti di rame esclusivamente con tale Nominativo_3 il quale faceva un prezzo competitivo, metteva a disposizione della contribuente una certa quantità di rame che stoccava presso la Società_4 spa.
Nominativo_1 aveva affermato che Nominativo_3 gli aveva comunicato che, pur avendo la potenzialità di procurare grandi quantità di rame da mettere poi a sua disposizione, non aveva la forza finanziaria per sostenerne il pagamento;
ragion per cui, su richiesta del Nominativo_3, Nominativo_1 bonificava il saldo, comprensivo di iva, in favore di altra società che poi avrebbe emesso la relativa fattura.
La fattura riportava la dicitura “base rame in trasformazione” e quindi Nominativo_1 aveva ritenuto che quel rame fosse stato sottoposto ad una qualche lavorazione da parte della società Società_4.
Secondo l'amministrazione, questo sarebbe stato sufficiente a mettere sull'avviso il contribuente della necessità di effettuare idonei controlli quali: verifica camerale, richiesta di certificato di carichi pendenti, richiesta di referenze commerciali, ispezione diretta dei fornitori, facendo sopralluoghi;
ciò gli avrebbe consentito di verificare l'inesistenza di strutture commerciali dei fornitori e quindi dedurne la illiceità delle operazioni sottostante le forniture stesse.
Dal canto suo l'appellato contesta che gravasse su di esso l'onere di fare accertamenti amministrativi e penali che invece gravano esclusivamente sull'amministrazione finanziaria;
ha poi sottolineato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ben altri sono gli elementi che hanno una rilevanza sintomatica delle operazioni soggettivamente fittizie vale a dire: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato;
la limitatezza dell'eventuale ricarico;
la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione;
la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi;
la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati cash;
la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali;
il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Appare decisivo al fine del decidere la circostanza che – nonostante il Nominativo_1 avesse avuto rapporti commerciali esclusivamente con il Nominativo_2 il quale gli aveva proposto di ricevere ad un prezzo competitivo il rame proveniente da tale società Società_4 – egli poi riceveva la fattura da parte della Società_1 e della Società_2, in favore delle quali provvedeva poi a bonificare il prezzo dell'acquisto.
Prova di tale illegittimo acquisto si ricava dalle dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di Finanza nonchè dalle fatture e dai bonifici emessi dallo stesso Nominativo_1.
Il Nominativo_1 ha infatti dichiarato:
"Non ho mai avuto rapporti con le società riportate in precedenza, né conosco i loro rappresentanti legali;
ho sempre trattato degli acquisti di rame con il sig. Nominativo_3. In sostanza, lui mi avvertiva quando era disponibile il rame ad un prezzo competitivo e, dopo aver avuto il mio assenso, ne metteva a mia disposizione una certa quantità presso la "Società_4 Spa. A riprova di quanto sto affermando vi esibisco tutta una serie di documenti in copia. Nominativo_3 mi diceva che lui aveva tutta un'altra serie di rapporti commerciali simili al mio con altre aziende, nel senso che aveva la potenzialità di procurare grandi quantità di rame da mettere poi a disposizione, ma certamente non aveva la forza finanziaria per sostenerne il pagamento. Pertanto, mi diceva che la quota del mio rame sarebbe stata fatturata non da lui, ma da un'altra azienda di sua fiducia alla quale poi avrei dovuto bonificare il saldo, comprensivo di IVA. Ho sempre ritenuto che tali operazioni fossero regolari: ricevevo la merce e poi la pagavo. Mi sono chiesto talvolta se era giusto pagare l'IVA, ma ho ritenuto che fosse giusto perché sulla fattura non c'era scritto "CATODO DI RAME GRADO A" come riporta la Spa "Società_4, ma "BASE RAME IN TRASFORMAZIONE" e, quindi, pensavo che fosse stato sottoposto ad una qualche lavorazione. Non ho altro da aggiungere" (cfr .Processo verbale di constatazione 9.11.2023 allegato alla memoria depositata dall'Amministrazione Finanziaria nel procedimento di prime cure).
E lo stesso Nominativo_1 – dopo avere egli stesso dichiarata la dissociazione tra i soggetti coi quali si rapportava e le società fornitrici (Società_1, Società_2) che dichiarava di non conoscere e con le quali non aveva mai tenuto alcun rapporto commerciale – ha consegnato alla
Guardia di Finanza la documentazione dalla quale si evince che il contribuente effettuava i pagamenti in favore proprio delle società fornitrici che emettevano la relativa fattura (cfr fatture e bonifici di pagamento prodotti dal Nominativo_1 ed allegati al verbale di constatazione 9.11.2023).
Proprio da tale dichiarata e documentale dissociazione si ricava che il Nominativo_1 era certamente in grado di comprendere dell'esistenza della società cartiera, se solo avesse usato l'ordinanza diligenza ed avesse espletato i necessari e dovuti controlli sulla stessa.
Del resto in tal senso è la Cassazione la quale con Ordinanza n. 10845 del 22/4/2024 ha così statuito:
“questa Corte - in decisioni recenti - ha rilevato … che la prova, fornita dall'Amministrazione, che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della, sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce, di per sè, per la sua pregnanza dimostrativa, idoneo elemento sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente. L'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - fatturante - cessionario o committente) induce, invero, ragionevolmente ad escludere in via presuntiva - a fronte di una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica - l'ignoranza incolpevole del cessionario o committente circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta. In tal caso, sarà - di conseguenza - il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinari sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata”, Cass. sez. V, 2.4.2014, n. 7650”.
E' pertanto sufficiente tale considerazione per escludere una qualsiasi forma di buona fede del contribuente che possa qualificarsi come giustificabile;
difatti non è richiesto certamente che il contribuente sia assistito da una buona fede soggettiva, in quanto l'ordinamento richiede che l'operatore commerciale sia consapevole della necessità che egli sia avveduto nell'acquisto da fornitore che sia affidabile e che operi in un contesto di legalità.
Qualora, come nel caso di specie, via sia il ragionevole sospetto che così non sia (in quanto paga e riceve fattura da un soggetto diverso dal presunto fornitore) ha un preciso onere di accertamento della condizione in cui opera il fornitore stesso;
diversamente dovrà necessariamente rispondere dei suoi mancati controlli e delle sue omissioni.
Pertanto, l'appello deve essere accolto.
Il ricorso introduttivo della causa deve essere respinto e confermata la legittimità degli avvisi di accertamento.
In quanto soccombente la società contribuente va condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in € 5.000 per il primo grado e 6.000 per il secondo, somme da maggiorarsi del 15% per rimborso forfettario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta il ricorso introduttivo della causa e conferma la legittimità degli avvisi di accertamento;
2) condanna la contribuente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro
5.000,00 per il primo grado ed euro 6.000,00 per il secondo, somme da maggiorarsi del 15% per rimborso forfettario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO AR, EL
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1184/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 597/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00865-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00867-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00868-2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506CG00869-2024 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1621/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, confermare la sentenza appellata. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, come da nota spese ed onorari allegata, con gli eventuali interessi ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del ricorso sono quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2019, 2020, 2021,
2022.
L'ufficio ha contestato alla società contribuente l'illegittimità della detrazione dell'iva in quanto afferente a fatture soggettivamente inesistenti.
Le indagini avevano preso le mosse da segnalazioni di operazioni sospette compiute dall'amministratore unico della società Società_1, Nominativo_2; dall'indagine, che ne era seguita, la Guardia di finanza aveva dato conto dell'esistenza di numerose società cartiere tra le quali Società_1 e Società_2 risultate fornitrici della società Resistente_1; nella realtà, tali società si interponevano tra il reale fornitore Società_3 e la stessa Resistente_1
.
Con la sentenza qui impugnata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano aveva accolto il ricorso della Resistente_1 Sas di Nominativo_1 la quale – secondo i giudici - non aveva alcuna contezza che la fornitura dei beni, dalla stessa società fatturata, provenisse da società cartiere.
Ha ritenuto la Corte che occorresse prendere le mosse da quanto previsto e disciplinato dall'articolo 19 e seguenti del DPR 633 del 72 il quale dispone che “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile”; da ciò consegue che il diniego del diritto alla detrazione debba considerarsi come un'eccezione all'applicazione di tale principio fondamentale;
graverebbe pertanto sulle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sia responsabile dell'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in tale evasione;
ed ha richiamato sentenza CGUE – 1.12.22 IN C512/21.
Hanno ritenuto i primi giudici che l'Ufficio non avesse offerto alcuna prova, indizio, argomentazione o contestazione che provasse la consapevolezza della Resistente_1 della qualità di cartiere dei soggetti fornitori e quindi della illecita evasione dell'IVA.
I primi giudici hanno escluso che possa gravare sul soggetto acquirente l'onere di effettuare verifiche, accertamenti e controlli sulle società fornitrici che invece competono certamente all'amministrazione; nè sarebbe possibile ritenere la contribuente responsabile del solo fatto di essersi affidata allo storico intermediario per la fornitura del materiale come faceva ormai da trent'anni.
La Corte di Giustizia ha pertanto accolto il ricorso compensando le spese tra le parti.
Dal canto suo l'appellante ha evidenziato che le società fornitrici della contribuente - vale a dire la società
Società_1 e la Società_2 non disponevano di altri luoghi di esercizio, non avessero locali idonei a stoccare un rilevante quantitativo di materiale non ferroso, non avessero utenze elettriche, personale dipendente, mezzi commerciali, articoli di proprietà, non avessero disponibilità di magazzino nè disponibilità di attrezzature e automezzi.
Secondo l'ufficio, la Resistente_1 ben avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, verificare che la situazione complessiva risultava quantomeno sospetta.
Infatti, l'amministrazione accende un focus sulle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza da parte di Nominativo_1 il quale ha affermato di non avere mai avuto rapporti con le società considerate cartiere, né di aver conosciuto i rappresentanti legali in quanto aveva sempre trattato degli acquisti di rame esclusivamente con tale Nominativo_3 il quale faceva un prezzo competitivo, metteva a disposizione della contribuente una certa quantità di rame che stoccava presso la Società_4 spa.
Nominativo_1 aveva affermato che Nominativo_3 gli aveva comunicato che, pur avendo la potenzialità di procurare grandi quantità di rame da mettere poi a sua disposizione, non aveva la forza finanziaria per sostenerne il pagamento;
ragion per cui, su richiesta del Nominativo_3, Nominativo_1 bonificava il saldo, comprensivo di iva, in favore di altra società che poi avrebbe emesso la relativa fattura.
La fattura riportava la dicitura “base rame in trasformazione” e quindi Nominativo_1 aveva ritenuto che quel rame fosse stato sottoposto ad una qualche lavorazione da parte della società Società_4.
Secondo l'amministrazione, questo sarebbe stato sufficiente a mettere sull'avviso il contribuente della necessità di effettuare idonei controlli quali: verifica camerale, richiesta di certificato di carichi pendenti, richiesta di referenze commerciali, ispezione diretta dei fornitori, facendo sopralluoghi;
ciò gli avrebbe consentito di verificare l'inesistenza di strutture commerciali dei fornitori e quindi dedurne la illiceità delle operazioni sottostante le forniture stesse.
Dal canto suo l'appellato contesta che gravasse su di esso l'onere di fare accertamenti amministrativi e penali che invece gravano esclusivamente sull'amministrazione finanziaria;
ha poi sottolineato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ben altri sono gli elementi che hanno una rilevanza sintomatica delle operazioni soggettivamente fittizie vale a dire: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato;
la limitatezza dell'eventuale ricarico;
la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione;
la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi;
la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati cash;
la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali;
il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Appare decisivo al fine del decidere la circostanza che – nonostante il Nominativo_1 avesse avuto rapporti commerciali esclusivamente con il Nominativo_2 il quale gli aveva proposto di ricevere ad un prezzo competitivo il rame proveniente da tale società Società_4 – egli poi riceveva la fattura da parte della Società_1 e della Società_2, in favore delle quali provvedeva poi a bonificare il prezzo dell'acquisto.
Prova di tale illegittimo acquisto si ricava dalle dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di Finanza nonchè dalle fatture e dai bonifici emessi dallo stesso Nominativo_1.
Il Nominativo_1 ha infatti dichiarato:
"Non ho mai avuto rapporti con le società riportate in precedenza, né conosco i loro rappresentanti legali;
ho sempre trattato degli acquisti di rame con il sig. Nominativo_3. In sostanza, lui mi avvertiva quando era disponibile il rame ad un prezzo competitivo e, dopo aver avuto il mio assenso, ne metteva a mia disposizione una certa quantità presso la "Società_4 Spa. A riprova di quanto sto affermando vi esibisco tutta una serie di documenti in copia. Nominativo_3 mi diceva che lui aveva tutta un'altra serie di rapporti commerciali simili al mio con altre aziende, nel senso che aveva la potenzialità di procurare grandi quantità di rame da mettere poi a disposizione, ma certamente non aveva la forza finanziaria per sostenerne il pagamento. Pertanto, mi diceva che la quota del mio rame sarebbe stata fatturata non da lui, ma da un'altra azienda di sua fiducia alla quale poi avrei dovuto bonificare il saldo, comprensivo di IVA. Ho sempre ritenuto che tali operazioni fossero regolari: ricevevo la merce e poi la pagavo. Mi sono chiesto talvolta se era giusto pagare l'IVA, ma ho ritenuto che fosse giusto perché sulla fattura non c'era scritto "CATODO DI RAME GRADO A" come riporta la Spa "Società_4, ma "BASE RAME IN TRASFORMAZIONE" e, quindi, pensavo che fosse stato sottoposto ad una qualche lavorazione. Non ho altro da aggiungere" (cfr .Processo verbale di constatazione 9.11.2023 allegato alla memoria depositata dall'Amministrazione Finanziaria nel procedimento di prime cure).
E lo stesso Nominativo_1 – dopo avere egli stesso dichiarata la dissociazione tra i soggetti coi quali si rapportava e le società fornitrici (Società_1, Società_2) che dichiarava di non conoscere e con le quali non aveva mai tenuto alcun rapporto commerciale – ha consegnato alla
Guardia di Finanza la documentazione dalla quale si evince che il contribuente effettuava i pagamenti in favore proprio delle società fornitrici che emettevano la relativa fattura (cfr fatture e bonifici di pagamento prodotti dal Nominativo_1 ed allegati al verbale di constatazione 9.11.2023).
Proprio da tale dichiarata e documentale dissociazione si ricava che il Nominativo_1 era certamente in grado di comprendere dell'esistenza della società cartiera, se solo avesse usato l'ordinanza diligenza ed avesse espletato i necessari e dovuti controlli sulla stessa.
Del resto in tal senso è la Cassazione la quale con Ordinanza n. 10845 del 22/4/2024 ha così statuito:
“questa Corte - in decisioni recenti - ha rilevato … che la prova, fornita dall'Amministrazione, che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della, sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce, di per sè, per la sua pregnanza dimostrativa, idoneo elemento sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente. L'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - fatturante - cessionario o committente) induce, invero, ragionevolmente ad escludere in via presuntiva - a fronte di una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica - l'ignoranza incolpevole del cessionario o committente circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta. In tal caso, sarà - di conseguenza - il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinari sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata”, Cass. sez. V, 2.4.2014, n. 7650”.
E' pertanto sufficiente tale considerazione per escludere una qualsiasi forma di buona fede del contribuente che possa qualificarsi come giustificabile;
difatti non è richiesto certamente che il contribuente sia assistito da una buona fede soggettiva, in quanto l'ordinamento richiede che l'operatore commerciale sia consapevole della necessità che egli sia avveduto nell'acquisto da fornitore che sia affidabile e che operi in un contesto di legalità.
Qualora, come nel caso di specie, via sia il ragionevole sospetto che così non sia (in quanto paga e riceve fattura da un soggetto diverso dal presunto fornitore) ha un preciso onere di accertamento della condizione in cui opera il fornitore stesso;
diversamente dovrà necessariamente rispondere dei suoi mancati controlli e delle sue omissioni.
Pertanto, l'appello deve essere accolto.
Il ricorso introduttivo della causa deve essere respinto e confermata la legittimità degli avvisi di accertamento.
In quanto soccombente la società contribuente va condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in € 5.000 per il primo grado e 6.000 per il secondo, somme da maggiorarsi del 15% per rimborso forfettario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta il ricorso introduttivo della causa e conferma la legittimità degli avvisi di accertamento;
2) condanna la contribuente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro
5.000,00 per il primo grado ed euro 6.000,00 per il secondo, somme da maggiorarsi del 15% per rimborso forfettario.