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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa da:
PASINI MECCANICA S.r.l. (C.F. e P. IVA 01563020120), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Alessandra Federica Picenni (C.F.
[...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Testa ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
BA NI (C.F. [...]),
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 07/05/2024 la società Pasini Meccanica s.r.l. ha dedotto che:
- la sig.ra AR NI, odierna convenuta, veniva assunta dalla società ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetto dal 01.07.1997 e, da ultimo, con orario a tempo parziale (50%) ed inquadramento al livello C3 del contratto collettivo nazionale di lavoro industria metalmeccanica, con mansioni di impiegata amministrativa (doc.
2 ricorrente);
- tra le mansioni assegnate alla sig.ra NI vi era anche la gestione amministrativa del personale dipendente: in particolare, la sig.ra NI, interfacciandosi con lo studio di pagina 1 di 5 consulenza fiscale e contabile, effettuava la rendicontazione delle presenze in servizio di tutto il personale dipendente, comunicandole al menzionato studio paghe (ai fini dell'elaborazione del Libro Unico del Lavoro) ed effettuava personalmente i bonifici per stipendi nei confronti di tutto il personale, avendo accesso ai conti correnti della Società (detenendone le relative credenziali on-line);
- in esito ad attività di verifica la società ricorrente ha accertato la presenza di numerosi bonifici in uscita dai conti correnti della società e diretti alla sig.ra NI, per somme molto superiori rispetto a quelle dovute per stipendi;
- nel periodo giugno 2022 – giugno 2023, a fronte di un totale dovuto per stipendi pari a netti
€ 17.659,00, da imputarsi alle 14 mensilità di retribuzione del periodo (inclusa la 13ma mensilità prevista dal CCNL applicato) come da relativi cedolini paga (doc. 7 ricorrente), risultavano effettuati in totale n. 23 bonifici bancari in favore della sig.ra NI (con causali quali “acconto stipendio” o “anticipo stipendio”) per complessivi € 37.932,00 (doc. 8 ricorrente), con una differenza in eccesso per totali € 20.273,00;
- con lettera del 14.07.2023 la Società contestava disciplinarmente alla sig.ra NI le condotte poste in essere, procedendo altresì alla sua sospensione cautelare dal servizio (doc.
9 ricorrente);
- in data 01.08.2023 la lavoratrice rendeva le proprie giustificazioni per iscritto a mezzo e-mail
(doc. 10 ricorrente) confermando gli addebiti contestati e manifestando altresì l'intenzione di
“restituire tutto”;
- la ricorrente, con lettera del 08.08.2023, irrogava alla signora NI il licenziamento per giusta causa (doc. 12 ricorrente) e tale licenziamento non è stato impugnato dalla stessa;
- in seguito ad ulteriori verifiche è emerso che nel periodo ottobre 2021 – giugno 2023, a fronte di un totale dovuto per stipendi pari a netti € 28.816,00, da imputarsi alle 23 mensilità di retribuzione del periodo (inclusa la 13ma mensilità prevista dal CCNL applicato) come risultante dai relativi cedolini paga (doc. 13 ricorrente), risultavano effettuati in totale n. 35 bonifici bancari in favore della sig.ra NI (con causali quali “acconto stipendio” o “anticipo stipendio”) per complessivi € 54.900,00 (doc. 14 ricorrente), con una differenza in eccesso per totali € 26.084,00;
- all'atto della liquidazione delle spettanze di fine rapporto, la società ricorrente tratteneva, al netto dei pignoramenti in corso, la somma complessiva di € 5.753,18, a scomputo di quanto già percepito dalla dipendente (doc. 15 ricorrente);
pagina 2 di 5 - la ricorrente ha dedotto che l'indebito percepito dalla sig.ra NI risultava dunque pari a complessivi € 20.330,82;
- con lettera del 21.09.2023 la società ricorrente intimava alla sig.ra NI l'integrale restituzione delle somme indebitamente sottratte (doc. 16 ricorrente) e tale missiva restava priva di riscontro;
- da ultimo, in data 12.10.2023 la società ricorrente sporgeva formale denuncia querela nei confronti della sig.ra NI (doc. 17 ricorrente).
Ciò premesso la ricorrente ha adito il Tribunale di Busto Arsizio chiedendo quanto segue: “Nel merito: - Accertare e dichiarare che la sig.ra AR NI, per effetto delle illegittime condotte descritte in narrativa, si è appropriata della (e/o, in ogni caso, anche ai sensi dell'art.
2033 c.c., abbia indebitamente percepito la) somma complessiva pari a netti € 26.084,00 e, per l'effetto, - Condannare la sig.ra AR NI a restituire (e/o a risarcire il danno), anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla Pasini Meccanica S.r.l., come sopra identificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di netti € 20.330,82
(come risultante dalla deduzione di quanto la Società è già riuscita a recuperare, mediante compensazione sulle spettanze di fine rapporto) oltre interessi decorrenti da ciascun pagamento indebitamente effettuato ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, a partire dalla domanda, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, previo, se del caso, esperimento di CTU contabile. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Nessuno si costituiva per la resistente che, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace.
Omessa ogni istruttoria, fissata la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note finali al 2 dicembre 2024, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
In diritto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di restituzione (e/o risarcimento del danno), anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme di cui la sig.ra NI, dipendente della società ricorrente, si sarebbe appropriata per effetto delle illegittime condotte descritte in narrativa. Nello specifico, la sig.ra NI, che si occupava della gestione amministrativa del personale dipendente - effettuando la rendicontazione delle presenze in servizio del personale dipendente e comunicandole allo studio paghe ai fini dell'elaborazione del Libro
Unico del Lavoro ed effettuando personalmente i bonifici per stipendi nei confronti di tutto il pagina 3 di 5 personale, avendo accesso ai conti correnti della ricorrente - ha effettuato una molteplicità di bonifici (in uscita dai conti correnti della società) in suo favore, per somme molto superiori rispetto a quelle dovutele per stipendi.
Risulta documentalmente provato - e non è stato contestato dalla resistente rimasta contumace - che la sig.ra NI, unica dipendente che all'epoca dei fatti di causa, disponeva mensilmente tutti i bonifici per stipendi in favore del personale della ricorrente, abbia sottratto alla Pasini Meccanica s.r.l. ingenti somme di denaro per totali € 26.084,00 (di cui € 20.330,82 non ancora restituiti), senza alcuna autorizzazione da parte della società; ciò mediante plurimi bonifici bancari effettuati in proprio favore.
I fatti sono stati peraltro ammessi dalla stessa sig.ra NI (si vedano le sue giustificazioni, doc. 10 ricorrente), la quale non ha neppure proceduto ad impugnare il licenziamento intimatole dalla società (doc. 12 ricorrente).
Risulta dunque pacifico il diritto della società ricorrente alla restituzione della complessiva somma di € 20.330,82 e/o al relativo risarcimento del danno per l'equivalente ammontare costituendo la sottrazione un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., che la ricorrente
Pasini Meccanica s.r.l. ha diritto di ripetere.
Contenuto del diritto e scopo dell'azione di ripetizione - che si risolve in un'azione personale per ottenere l'adempimento di un'obbligazione di restituzione - sono quelli di conseguire, appunto, la restituzione di ciò che fu indebitamente pagato, con tutti gli accessori: presupposto o condizione per l'esercizio di detta azione è la sussistenza di un danno, pacifico nel caso in esame in capo al solvens. L'azione è infatti diretta a conseguire la restituzione del danaro nella stessa somma versata.
A tal proposito, risulta documentalmente provato (in quanto attestato dalle buste paga e dalle distinte di bonifico prodotte) che nel periodo ottobre 2021 – giugno 2023 la sig.ra AR
NI abbia percepito, a mezzo bonifico bancario, la complessiva somma di € 54.900,00 a fronte di un dovuto per stipendi pari a complessivi € 28.816,00, generando un'indebita differenza pari a € 26.084,00, parte della quale (€ 5.753,18) è stata già trattenuta dalla ricorrente dalle competenze di fine rapporto (buste paga di luglio, agosto e settembre 2023 – doc. 15), residuando ancora, dunque, la somma € 20.330,82.
In questo senso, la condotta illecita perpetrata dalla sig.ra NI ha rilievo anche con riferimento alla decorrenza di frutti e interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. che devono essere conteggiati dal giorno del pagamento non potendosi ritenere che la resistente non fosse in mala fede (a tal riguardo, si veda il doc. 10 ricorrente, ossia le giustificazioni rese a mezzo e- pagina 4 di 5 mail in cui la resistente confermava gli addebiti contestati e manifestava l'intenzione di
“restituire tutto”).
Si precisa che i conteggi esposti appaiono corretti e non sono stati contestati stante la contumacia della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente ed a carico di parte resistente, in complessivi euro 1500,00 (applicati i minimi tenuto della mancata costituzione, omessa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che la sig.ra AR NI ha indebitamente percepito la somma complessiva pari a netti € 26.084,00, per l'effetto,
- condanna la sig.ra AR NI a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla Pasini
Meccanica S.r.l., la complessiva somma di netti € 20.330,82, oltre interessi decorrenti da ciascun pagamento saldo.
Condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 9 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa da:
PASINI MECCANICA S.r.l. (C.F. e P. IVA 01563020120), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Alessandra Federica Picenni (C.F.
[...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Testa ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
BA NI (C.F. [...]),
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 07/05/2024 la società Pasini Meccanica s.r.l. ha dedotto che:
- la sig.ra AR NI, odierna convenuta, veniva assunta dalla società ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetto dal 01.07.1997 e, da ultimo, con orario a tempo parziale (50%) ed inquadramento al livello C3 del contratto collettivo nazionale di lavoro industria metalmeccanica, con mansioni di impiegata amministrativa (doc.
2 ricorrente);
- tra le mansioni assegnate alla sig.ra NI vi era anche la gestione amministrativa del personale dipendente: in particolare, la sig.ra NI, interfacciandosi con lo studio di pagina 1 di 5 consulenza fiscale e contabile, effettuava la rendicontazione delle presenze in servizio di tutto il personale dipendente, comunicandole al menzionato studio paghe (ai fini dell'elaborazione del Libro Unico del Lavoro) ed effettuava personalmente i bonifici per stipendi nei confronti di tutto il personale, avendo accesso ai conti correnti della Società (detenendone le relative credenziali on-line);
- in esito ad attività di verifica la società ricorrente ha accertato la presenza di numerosi bonifici in uscita dai conti correnti della società e diretti alla sig.ra NI, per somme molto superiori rispetto a quelle dovute per stipendi;
- nel periodo giugno 2022 – giugno 2023, a fronte di un totale dovuto per stipendi pari a netti
€ 17.659,00, da imputarsi alle 14 mensilità di retribuzione del periodo (inclusa la 13ma mensilità prevista dal CCNL applicato) come da relativi cedolini paga (doc. 7 ricorrente), risultavano effettuati in totale n. 23 bonifici bancari in favore della sig.ra NI (con causali quali “acconto stipendio” o “anticipo stipendio”) per complessivi € 37.932,00 (doc. 8 ricorrente), con una differenza in eccesso per totali € 20.273,00;
- con lettera del 14.07.2023 la Società contestava disciplinarmente alla sig.ra NI le condotte poste in essere, procedendo altresì alla sua sospensione cautelare dal servizio (doc.
9 ricorrente);
- in data 01.08.2023 la lavoratrice rendeva le proprie giustificazioni per iscritto a mezzo e-mail
(doc. 10 ricorrente) confermando gli addebiti contestati e manifestando altresì l'intenzione di
“restituire tutto”;
- la ricorrente, con lettera del 08.08.2023, irrogava alla signora NI il licenziamento per giusta causa (doc. 12 ricorrente) e tale licenziamento non è stato impugnato dalla stessa;
- in seguito ad ulteriori verifiche è emerso che nel periodo ottobre 2021 – giugno 2023, a fronte di un totale dovuto per stipendi pari a netti € 28.816,00, da imputarsi alle 23 mensilità di retribuzione del periodo (inclusa la 13ma mensilità prevista dal CCNL applicato) come risultante dai relativi cedolini paga (doc. 13 ricorrente), risultavano effettuati in totale n. 35 bonifici bancari in favore della sig.ra NI (con causali quali “acconto stipendio” o “anticipo stipendio”) per complessivi € 54.900,00 (doc. 14 ricorrente), con una differenza in eccesso per totali € 26.084,00;
- all'atto della liquidazione delle spettanze di fine rapporto, la società ricorrente tratteneva, al netto dei pignoramenti in corso, la somma complessiva di € 5.753,18, a scomputo di quanto già percepito dalla dipendente (doc. 15 ricorrente);
pagina 2 di 5 - la ricorrente ha dedotto che l'indebito percepito dalla sig.ra NI risultava dunque pari a complessivi € 20.330,82;
- con lettera del 21.09.2023 la società ricorrente intimava alla sig.ra NI l'integrale restituzione delle somme indebitamente sottratte (doc. 16 ricorrente) e tale missiva restava priva di riscontro;
- da ultimo, in data 12.10.2023 la società ricorrente sporgeva formale denuncia querela nei confronti della sig.ra NI (doc. 17 ricorrente).
Ciò premesso la ricorrente ha adito il Tribunale di Busto Arsizio chiedendo quanto segue: “Nel merito: - Accertare e dichiarare che la sig.ra AR NI, per effetto delle illegittime condotte descritte in narrativa, si è appropriata della (e/o, in ogni caso, anche ai sensi dell'art.
2033 c.c., abbia indebitamente percepito la) somma complessiva pari a netti € 26.084,00 e, per l'effetto, - Condannare la sig.ra AR NI a restituire (e/o a risarcire il danno), anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla Pasini Meccanica S.r.l., come sopra identificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di netti € 20.330,82
(come risultante dalla deduzione di quanto la Società è già riuscita a recuperare, mediante compensazione sulle spettanze di fine rapporto) oltre interessi decorrenti da ciascun pagamento indebitamente effettuato ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, a partire dalla domanda, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, previo, se del caso, esperimento di CTU contabile. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Nessuno si costituiva per la resistente che, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace.
Omessa ogni istruttoria, fissata la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note finali al 2 dicembre 2024, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
In diritto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di restituzione (e/o risarcimento del danno), anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme di cui la sig.ra NI, dipendente della società ricorrente, si sarebbe appropriata per effetto delle illegittime condotte descritte in narrativa. Nello specifico, la sig.ra NI, che si occupava della gestione amministrativa del personale dipendente - effettuando la rendicontazione delle presenze in servizio del personale dipendente e comunicandole allo studio paghe ai fini dell'elaborazione del Libro
Unico del Lavoro ed effettuando personalmente i bonifici per stipendi nei confronti di tutto il pagina 3 di 5 personale, avendo accesso ai conti correnti della ricorrente - ha effettuato una molteplicità di bonifici (in uscita dai conti correnti della società) in suo favore, per somme molto superiori rispetto a quelle dovutele per stipendi.
Risulta documentalmente provato - e non è stato contestato dalla resistente rimasta contumace - che la sig.ra NI, unica dipendente che all'epoca dei fatti di causa, disponeva mensilmente tutti i bonifici per stipendi in favore del personale della ricorrente, abbia sottratto alla Pasini Meccanica s.r.l. ingenti somme di denaro per totali € 26.084,00 (di cui € 20.330,82 non ancora restituiti), senza alcuna autorizzazione da parte della società; ciò mediante plurimi bonifici bancari effettuati in proprio favore.
I fatti sono stati peraltro ammessi dalla stessa sig.ra NI (si vedano le sue giustificazioni, doc. 10 ricorrente), la quale non ha neppure proceduto ad impugnare il licenziamento intimatole dalla società (doc. 12 ricorrente).
Risulta dunque pacifico il diritto della società ricorrente alla restituzione della complessiva somma di € 20.330,82 e/o al relativo risarcimento del danno per l'equivalente ammontare costituendo la sottrazione un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., che la ricorrente
Pasini Meccanica s.r.l. ha diritto di ripetere.
Contenuto del diritto e scopo dell'azione di ripetizione - che si risolve in un'azione personale per ottenere l'adempimento di un'obbligazione di restituzione - sono quelli di conseguire, appunto, la restituzione di ciò che fu indebitamente pagato, con tutti gli accessori: presupposto o condizione per l'esercizio di detta azione è la sussistenza di un danno, pacifico nel caso in esame in capo al solvens. L'azione è infatti diretta a conseguire la restituzione del danaro nella stessa somma versata.
A tal proposito, risulta documentalmente provato (in quanto attestato dalle buste paga e dalle distinte di bonifico prodotte) che nel periodo ottobre 2021 – giugno 2023 la sig.ra AR
NI abbia percepito, a mezzo bonifico bancario, la complessiva somma di € 54.900,00 a fronte di un dovuto per stipendi pari a complessivi € 28.816,00, generando un'indebita differenza pari a € 26.084,00, parte della quale (€ 5.753,18) è stata già trattenuta dalla ricorrente dalle competenze di fine rapporto (buste paga di luglio, agosto e settembre 2023 – doc. 15), residuando ancora, dunque, la somma € 20.330,82.
In questo senso, la condotta illecita perpetrata dalla sig.ra NI ha rilievo anche con riferimento alla decorrenza di frutti e interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. che devono essere conteggiati dal giorno del pagamento non potendosi ritenere che la resistente non fosse in mala fede (a tal riguardo, si veda il doc. 10 ricorrente, ossia le giustificazioni rese a mezzo e- pagina 4 di 5 mail in cui la resistente confermava gli addebiti contestati e manifestava l'intenzione di
“restituire tutto”).
Si precisa che i conteggi esposti appaiono corretti e non sono stati contestati stante la contumacia della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente ed a carico di parte resistente, in complessivi euro 1500,00 (applicati i minimi tenuto della mancata costituzione, omessa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che la sig.ra AR NI ha indebitamente percepito la somma complessiva pari a netti € 26.084,00, per l'effetto,
- condanna la sig.ra AR NI a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla Pasini
Meccanica S.r.l., la complessiva somma di netti € 20.330,82, oltre interessi decorrenti da ciascun pagamento saldo.
Condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 9 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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