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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 690/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 690 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Mannoia Cinzia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Guida Rosa e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Nocera Annalisa;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26 settembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con dalla quale ha avuto due figli: Controparte_1 CP_2
(classe 2001) e (classe 2007), ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) pronunciare la Per_1 separazione personale dei coniugi;
ii) dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di contribuire al
1 mantenimento della coniuge;
iii) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 regolamentazione del proprio diritto di visita;
iv) quantificare in euro 300,00 il contributo da porre a proprio carico per il mantenimento indiretto dei figli.
Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza della resistente all'udienza del 3 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 5 febbraio 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708
c.p.c., a cui si rinvia.
Nelle more del giudizio, con l'ordinanza del 24 maggio 2022, è stato rigettato il ricorso ex art. 709 ult. co. c.p.c. depositato dal in data 14 marzo 2022 al fine di ottenere la revoca Pt_1 dell'assegno di mantenimento indiretto del figlio maggiorenne per carenza del CP_2 requisito della convivenza con la madre.
Nel termine concesso dall'ordinanza del 5 febbraio 2022, il ricorrente ha depositato una memoria integrativa chiedendo al Tribunale di: i) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di a resistere in giudizio per conto del figlio maggiorenne non più Controparte_1 convivente;
ii) dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio , che percepisce il reddito di cittadinanza;
iii) disporre la revoca, con effetto CP_2 retroattivo, dell'assegno di mantenimento indiretto del figlio già previsto CP_2 dall'ordinanza presidenziale.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta depositata dopo l'esaurimento della fase istruttoria, si è associata alla domanda di affidamento condiviso Controparte_1 della figlia minore ed ha chiesto il riconoscimento di un contributo economico complessivo di euro 750,00 mensili (di cui: euro 250,00 mensili per il mantenimento spettante a sé, quale coniuge;
euro 250,00 mensili per il mantenimento indiretto della minore;
euro 250,00 mensili per il mantenimento indiretto del figlio maggiorenne), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al
Collegio all'udienza del 26 settembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte dalle parti, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si
Pag. 2 di 6 basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Quanto all'affidamento della figlia minore giova, in diritto, evidenziare che ai Per_1 sensi dell'art. 337 ter comma I c.c.: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Al comma
II, si specifica che: “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo
337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 cod. civ., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare
e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr., ex multis Cass.,
n. 19393 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità
Pag. 3 di 6 tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017) (Cass 21425/22).
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi sintomatici di un'incapacità genitoriale delle parti, va senz'altro previsto il regime dell'affidamento condiviso della minore PE
, con collocamento prevalente presso la madre, con cui attualmente vive, e facoltà del
[...] padre di vederla e tenerla con sé almeno per due giorni alla settimana, nei modi e nei tempi rimessi alla libera volontà della minore, oramai prossima alla maggiore età.
Per quanto concerne il mantenimento indiretto della figlia minore, giova ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
Nella specie, tenuto conto del collocamento prevalente di presso la madre, va Per_1 posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a un contributo Controparte_1 mensile per il mantenimento indiretto della minore, che, alla luce dei parametri indicati dall'art. 337 ter comma V c.c. e delle condizioni economiche del – esercente l'attività Pt_1 di gommista come socio lavoratore presso una società – appare equo quantificare nella misura di euro 300,00 mensili.
A tale importo va aggiunto un contributo del 50% per le spese straordinarie.
Relativamente alle domande di natura economica, giova ricordare il diritto all'assegno di mantenimento indiretto dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nonché il diritto all'assegno di separazione configurano diritti c.d. disponibili o limitatamente disponibili (cfr Cass. 11795/21; Cass. 21080/04), che soggiacciono al principio della domanda, al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonché al regime delle preclusioni assertive.
Ne consegue che l'Autorità Giudiziaria non può imporre ad una parte alcun onere economico in assenza di una domanda ritualmente e tempestivamente formulata dall'altra.
Nella specie, è evidente che la resistente, essendosi costituita solo in data 29 giugno 2024, non possa avanzare alcuna domanda economica, che, in realtà, avrebbe dovuto proporre nel
Pag. 4 di 6 termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 cpc per la data del 1 giugno
2022.
Non essendovi stata domanda, neppure può essere adottata una pronuncia in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Su altro versante, va dichiarata l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, della domanda del ricorrente di accertamento negativo del diritto al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne . CP_2
In proposito, si evidenzia che, per un verso, non vi è alcun apprezzabile interesse nel contestare una prestazione che non è mai stata richiesta dalla controparte a mezzo di rituale domanda ed alla cui esecuzione non si potrà comunque essere condannati. Ed invero, in tal caso, l'utilità del ricorrente, consistente nell'esonero dall'obbligo di mantenimento, è stata già soddisfatta dall'inerzia della resistente sicchè non si rende necessario addentrarsi nell'esame dei fatti costitutivi del diritto negato.
Per altro verso, l'interesse non può essere ricollegato all'esigenza di ottenere una pronuncia definitiva sull'insussistenza, all'attualità, dei presupposti del mantenimento del figlio , impedendo che essi possano costituire la base per la proposizione di una CP_2 nuova domanda in sede di modifica delle condizioni.
Sul punto, è sufficiente ricordare che l'efficacia preclusiva del giudicato di separazione si estende non solo ai fatti dedotti ma anche ai fatti deducibili in giudizio con riguardo ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti nonché tra le parti ed i rispettivi figli.
Conseguentemente, non essendo stata validamente proposta, nella presente sede giudiziaria, alcuna domanda nell'interesse del figlio , deve ritenersi che tutti i fatti CP_2 relativi al suo mantenimento, deducibili e non dedotti, saranno comunque coperti dal vincolo del giudicato e non potranno supportare una futura domanda di modifica delle condizioni, che, inevitabilmente, dovrà fondarsi su sopravvenienze.
L'esito e la natura della lite consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 21 Parte_1 ottobre 1970, e nata Palermo il 8 settembre 1974, i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio civile in Bagheria, in data 25 agosto 1999;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederla e Controparte_1 Parte_1 tenerla con sé sulla base di quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento indiretto della minore , la somma mensile di euro Persona_2
300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
DICHIARA inammissibili le domande di riconoscimento dell'assegno di separazione e la domanda di riconoscimento dell'assegno per il mantenimento indiretto del figlio maggiorenne , formulate da CP_2 Controparte_1
DICHIARA inammissibili, per difetto di interesse, la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere a l'assegno di separazione e l'assegno di Controparte_1 mantenimento indiretto per il figlio maggiorenne;
CP_2
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagheria per l'annotazione di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Bagheria al n. 1, parte I, dell'anno 1999);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 690 2021
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Mannoia Cinzia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Guida Rosa e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Nocera Annalisa;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26 settembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con dalla quale ha avuto due figli: Controparte_1 CP_2
(classe 2001) e (classe 2007), ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) pronunciare la Per_1 separazione personale dei coniugi;
ii) dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di contribuire al
1 mantenimento della coniuge;
iii) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 regolamentazione del proprio diritto di visita;
iv) quantificare in euro 300,00 il contributo da porre a proprio carico per il mantenimento indiretto dei figli.
Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza della resistente all'udienza del 3 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 5 febbraio 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708
c.p.c., a cui si rinvia.
Nelle more del giudizio, con l'ordinanza del 24 maggio 2022, è stato rigettato il ricorso ex art. 709 ult. co. c.p.c. depositato dal in data 14 marzo 2022 al fine di ottenere la revoca Pt_1 dell'assegno di mantenimento indiretto del figlio maggiorenne per carenza del CP_2 requisito della convivenza con la madre.
Nel termine concesso dall'ordinanza del 5 febbraio 2022, il ricorrente ha depositato una memoria integrativa chiedendo al Tribunale di: i) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di a resistere in giudizio per conto del figlio maggiorenne non più Controparte_1 convivente;
ii) dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio , che percepisce il reddito di cittadinanza;
iii) disporre la revoca, con effetto CP_2 retroattivo, dell'assegno di mantenimento indiretto del figlio già previsto CP_2 dall'ordinanza presidenziale.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta depositata dopo l'esaurimento della fase istruttoria, si è associata alla domanda di affidamento condiviso Controparte_1 della figlia minore ed ha chiesto il riconoscimento di un contributo economico complessivo di euro 750,00 mensili (di cui: euro 250,00 mensili per il mantenimento spettante a sé, quale coniuge;
euro 250,00 mensili per il mantenimento indiretto della minore;
euro 250,00 mensili per il mantenimento indiretto del figlio maggiorenne), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al
Collegio all'udienza del 26 settembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte dalle parti, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si
Pag. 2 di 6 basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Quanto all'affidamento della figlia minore giova, in diritto, evidenziare che ai Per_1 sensi dell'art. 337 ter comma I c.c.: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Al comma
II, si specifica che: “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo
337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 cod. civ., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare
e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr., ex multis Cass.,
n. 19393 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità
Pag. 3 di 6 tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017) (Cass 21425/22).
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi sintomatici di un'incapacità genitoriale delle parti, va senz'altro previsto il regime dell'affidamento condiviso della minore PE
, con collocamento prevalente presso la madre, con cui attualmente vive, e facoltà del
[...] padre di vederla e tenerla con sé almeno per due giorni alla settimana, nei modi e nei tempi rimessi alla libera volontà della minore, oramai prossima alla maggiore età.
Per quanto concerne il mantenimento indiretto della figlia minore, giova ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
Nella specie, tenuto conto del collocamento prevalente di presso la madre, va Per_1 posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a un contributo Controparte_1 mensile per il mantenimento indiretto della minore, che, alla luce dei parametri indicati dall'art. 337 ter comma V c.c. e delle condizioni economiche del – esercente l'attività Pt_1 di gommista come socio lavoratore presso una società – appare equo quantificare nella misura di euro 300,00 mensili.
A tale importo va aggiunto un contributo del 50% per le spese straordinarie.
Relativamente alle domande di natura economica, giova ricordare il diritto all'assegno di mantenimento indiretto dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nonché il diritto all'assegno di separazione configurano diritti c.d. disponibili o limitatamente disponibili (cfr Cass. 11795/21; Cass. 21080/04), che soggiacciono al principio della domanda, al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonché al regime delle preclusioni assertive.
Ne consegue che l'Autorità Giudiziaria non può imporre ad una parte alcun onere economico in assenza di una domanda ritualmente e tempestivamente formulata dall'altra.
Nella specie, è evidente che la resistente, essendosi costituita solo in data 29 giugno 2024, non possa avanzare alcuna domanda economica, che, in realtà, avrebbe dovuto proporre nel
Pag. 4 di 6 termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 cpc per la data del 1 giugno
2022.
Non essendovi stata domanda, neppure può essere adottata una pronuncia in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Su altro versante, va dichiarata l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, della domanda del ricorrente di accertamento negativo del diritto al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne . CP_2
In proposito, si evidenzia che, per un verso, non vi è alcun apprezzabile interesse nel contestare una prestazione che non è mai stata richiesta dalla controparte a mezzo di rituale domanda ed alla cui esecuzione non si potrà comunque essere condannati. Ed invero, in tal caso, l'utilità del ricorrente, consistente nell'esonero dall'obbligo di mantenimento, è stata già soddisfatta dall'inerzia della resistente sicchè non si rende necessario addentrarsi nell'esame dei fatti costitutivi del diritto negato.
Per altro verso, l'interesse non può essere ricollegato all'esigenza di ottenere una pronuncia definitiva sull'insussistenza, all'attualità, dei presupposti del mantenimento del figlio , impedendo che essi possano costituire la base per la proposizione di una CP_2 nuova domanda in sede di modifica delle condizioni.
Sul punto, è sufficiente ricordare che l'efficacia preclusiva del giudicato di separazione si estende non solo ai fatti dedotti ma anche ai fatti deducibili in giudizio con riguardo ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti nonché tra le parti ed i rispettivi figli.
Conseguentemente, non essendo stata validamente proposta, nella presente sede giudiziaria, alcuna domanda nell'interesse del figlio , deve ritenersi che tutti i fatti CP_2 relativi al suo mantenimento, deducibili e non dedotti, saranno comunque coperti dal vincolo del giudicato e non potranno supportare una futura domanda di modifica delle condizioni, che, inevitabilmente, dovrà fondarsi su sopravvenienze.
L'esito e la natura della lite consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 21 Parte_1 ottobre 1970, e nata Palermo il 8 settembre 1974, i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio civile in Bagheria, in data 25 agosto 1999;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederla e Controparte_1 Parte_1 tenerla con sé sulla base di quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento indiretto della minore , la somma mensile di euro Persona_2
300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
DICHIARA inammissibili le domande di riconoscimento dell'assegno di separazione e la domanda di riconoscimento dell'assegno per il mantenimento indiretto del figlio maggiorenne , formulate da CP_2 Controparte_1
DICHIARA inammissibili, per difetto di interesse, la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere a l'assegno di separazione e l'assegno di Controparte_1 mantenimento indiretto per il figlio maggiorenne;
CP_2
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagheria per l'annotazione di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Bagheria al n. 1, parte I, dell'anno 1999);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 6 di 6