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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8054 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 5977/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5977 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GRASSI LUCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 53
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BONADIES VINCENZO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Medina n. 13
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/03/2025 , premesso il matrimonio Parte_1 contratto con l'11.07.1977, che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che tra le parti era CP_2 CP_3 intervenuta separazione in forza di decreto di omologa cronologico n. 3446 del 27.02.1987, depositato il 02.03.1987, reso dall'intestato Tribunale, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale in data 17.02.1987, chiedeva che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Venivano depositate memorie da entrambe le parti e, all'udienza del 17.06.2025, le stesse comparivano personalmente assistite dai difensori costituiti. Fallito il tentativo di conciliazione, il procuratore di parte ricorrente insisteva sulla pronuncia sullo status. Con ordinanza del
17.06.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, rilevato che i provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare attenevano alla revoca dei provvedimenti adottati in sede di separazione riguardanti i figli, all'epoca della separazione minori di età ed oggi maggiorenni e pacificamente economicamente autosufficienti, nonché rilevato che parte ricorrente aveva insistito per la pronuncia sullo status, revocava i provvedimenti adottati in sede di separazione riguardanti i figli, confermando le restanti statuizioni, e riservava la causa al
Collegio per la decisione sullo status, previa acquisizione del parere del P.M.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, sul ricorso promosso da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Napoli il 11/07/1977 (atto n. 416, parte II, s. A,
[...] CP_1 sez. Q, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1977);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5977 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GRASSI LUCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 53
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BONADIES VINCENZO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Medina n. 13
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/03/2025 , premesso il matrimonio Parte_1 contratto con l'11.07.1977, che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che tra le parti era CP_2 CP_3 intervenuta separazione in forza di decreto di omologa cronologico n. 3446 del 27.02.1987, depositato il 02.03.1987, reso dall'intestato Tribunale, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale in data 17.02.1987, chiedeva che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Venivano depositate memorie da entrambe le parti e, all'udienza del 17.06.2025, le stesse comparivano personalmente assistite dai difensori costituiti. Fallito il tentativo di conciliazione, il procuratore di parte ricorrente insisteva sulla pronuncia sullo status. Con ordinanza del
17.06.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, rilevato che i provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare attenevano alla revoca dei provvedimenti adottati in sede di separazione riguardanti i figli, all'epoca della separazione minori di età ed oggi maggiorenni e pacificamente economicamente autosufficienti, nonché rilevato che parte ricorrente aveva insistito per la pronuncia sullo status, revocava i provvedimenti adottati in sede di separazione riguardanti i figli, confermando le restanti statuizioni, e riservava la causa al
Collegio per la decisione sullo status, previa acquisizione del parere del P.M.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, sul ricorso promosso da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Napoli il 11/07/1977 (atto n. 416, parte II, s. A,
[...] CP_1 sez. Q, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1977);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino