TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 29/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1717/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1717/2024
Oggi 29 gennaio 2025, innanzi al dott. Nicola Cosentino, sono comparsi: per parte ricorrente SL SR nessuno fino alle ore 9,16
per parte resistente ATS IN SE la dott.ssa SARA SINI in sost. dell'avv. CANTU'
ANGELO Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La dott.ssa SINI precisa le conclusioni come da nota scritta depositata in data 25.10.2024 e si riporta agli atti di causa.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2024 promossa da:
SL SR (CF 01541081210), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. MOSCHETTA RICCARDO
RICORRENTE contro
ATS IN SE (CF 03510140126), in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall'Avv. CANTU' ANGELO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Voglia l' On. Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi di diritto sopra esposti accogliere il presente ricorso e per l' effetto dichiarare la nullità ovvero disporre l' annullamento delle ordinanze – ingiunzione opposte;
condannare il resistente/opposto al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al ricorrente che si dichiara anticipatario.
In subordine, in accoglimento del motivo III, si chiede di annullare o rideterminare la sanzione secondo i parametri ex art. 8 Legge 689/1981
PER PARTE RESISTENTE
La resistente ATS, ut supra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale disattesa ogni avversa istanza, deduzione e conclusione, Voglia: In via principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.5.2024 ai sensi degli artt. 6, d.lg. n. 150/2011 e 415 c.p.c., la società
Slem S.r.l. impugnava due distinte ordinanze ingiunzione emesse dall'Ats IA AR, la n. 87-
OIATS-2024 del 08/04/2024, portante una sanzione e accessori per € 1.060,00 e la n. 88 -OIATS-2024 in pari data, portante una sanzione e accessori di € 2.060,00, derivanti dal verbale dell'ispezione igienico sanitaria presso la mensa aziendale dell'ASST Valle Olona, gestita dalla ditta “SL S.r.l.” e sita in pagina 2 di 4 Piazzale Borella 1, Saronno, n. VE62035/2022/VA del 28/09/2022, nel quale veniva riscontrata la presenza di “…sporco pregresso non commisurato all'attività lavorativa in corso” e la mancata applicazione della “procedura PR05”, presente a pag. 28 del manuale HACCP, denominata “procedura per la manutenzione ordinaria e straordinaria e taratura” riguardo la corretta manutenzione, da parte del Responsabile HACCP, delle attrezzature utilizzate, sanzionate ai sensi del D.lgs. 193/2007 art. 6 comma
5 e comma 8, con il Sommario Processo Verbale nn. 2022/190/VA/0359 e 2022/190/VA/0362.
A motivo dell'impugnazione la ricorrente deduceva:
a) la nullità delle predette ordinanze stante la mancata audizione della società, coobbligata in solido con il trasgressore, nonostante esplicita richiesta formulata dalla società medesima nella fase istruttoria procedimentale, con conseguente violazione dell'art. 18, l. n. 689/1981; b) l'insussistenza dell'elemento oggettivo degli illeciti contestati, trattandosi di mere inadeguatezze per le quali avrebbe dovuto essere solo prescritto l'adeguamento senza alcuna irrogazione di sanzioni;
c) l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, il quale non avrebbe tenuto conto del cumulo giuridico.
La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento delle ordinanze impugnate e, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate.
L'Ats IA AR si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa giungeva in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Il primo motivo di opposizione è infondato.
In via assorbente non può che richiamarsi l'orientamento consolidato della S.C. secondo il quale “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019; Sez. Un., Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
Il secondo motivo deve ritenersi parimenti infondato.
Invero, il verbale di accertamento posto a fondamento dell'irrogazione delle sanzioni ha evidenziato non già mere inadeguatezze ma il difetto dei requisiti normativi prescritti nell'esercizio della mensa con riguardo alla pulizia di ambienti, superfici e suppellettili, prescritti dall'allegato 2 del Reg. CE n.
852/2004, nonché l'omissione della procedura di manutenzione prescritta dal medesimo Reg. CE n. 852, ricadendo dette infrazioni nel campo di applicazione, rispettivamente, dei commi 5 e 8 dell'art. 6, d.lg. n. 193/2008.
La descrizione delle condizioni in cui gli accertatori rinvenivano i locali adibiti a cucina e a servizio della mensa non sono state oggetto di contestazioni da parte della società ricorrente e denotano gravi mancanze idonee a mettere in pericolo concreto e attuale la sicurezza alimentare, come tali insuscettibili di un mero intervento prescrittivo.
Infine, anche il motivo afferente al trattamento sanzionatorio è infondato.
Ed infatti, l'istituto del cumulo giuridico invocato dalla ricorrente, implicante un trattamento pagina 3 di 4 sanzionatorio più favorevole, presuppone l'unicità della condotta illecita, tale da integrare la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione (art. 8, 1° comma, l. n. 689/1981), mentre nel caso di specie l'ATS ha sanzionato condotte distinte, ciascuna integrante una distinta violazione.
In tal senso, “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10775 del 03/05/2017).
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta avverso le ordinanze ingiunzione impugnate;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Busto Arsizio, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1717/2024
Oggi 29 gennaio 2025, innanzi al dott. Nicola Cosentino, sono comparsi: per parte ricorrente SL SR nessuno fino alle ore 9,16
per parte resistente ATS IN SE la dott.ssa SARA SINI in sost. dell'avv. CANTU'
ANGELO Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La dott.ssa SINI precisa le conclusioni come da nota scritta depositata in data 25.10.2024 e si riporta agli atti di causa.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2024 promossa da:
SL SR (CF 01541081210), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. MOSCHETTA RICCARDO
RICORRENTE contro
ATS IN SE (CF 03510140126), in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall'Avv. CANTU' ANGELO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Voglia l' On. Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi di diritto sopra esposti accogliere il presente ricorso e per l' effetto dichiarare la nullità ovvero disporre l' annullamento delle ordinanze – ingiunzione opposte;
condannare il resistente/opposto al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al ricorrente che si dichiara anticipatario.
In subordine, in accoglimento del motivo III, si chiede di annullare o rideterminare la sanzione secondo i parametri ex art. 8 Legge 689/1981
PER PARTE RESISTENTE
La resistente ATS, ut supra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale disattesa ogni avversa istanza, deduzione e conclusione, Voglia: In via principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.5.2024 ai sensi degli artt. 6, d.lg. n. 150/2011 e 415 c.p.c., la società
Slem S.r.l. impugnava due distinte ordinanze ingiunzione emesse dall'Ats IA AR, la n. 87-
OIATS-2024 del 08/04/2024, portante una sanzione e accessori per € 1.060,00 e la n. 88 -OIATS-2024 in pari data, portante una sanzione e accessori di € 2.060,00, derivanti dal verbale dell'ispezione igienico sanitaria presso la mensa aziendale dell'ASST Valle Olona, gestita dalla ditta “SL S.r.l.” e sita in pagina 2 di 4 Piazzale Borella 1, Saronno, n. VE62035/2022/VA del 28/09/2022, nel quale veniva riscontrata la presenza di “…sporco pregresso non commisurato all'attività lavorativa in corso” e la mancata applicazione della “procedura PR05”, presente a pag. 28 del manuale HACCP, denominata “procedura per la manutenzione ordinaria e straordinaria e taratura” riguardo la corretta manutenzione, da parte del Responsabile HACCP, delle attrezzature utilizzate, sanzionate ai sensi del D.lgs. 193/2007 art. 6 comma
5 e comma 8, con il Sommario Processo Verbale nn. 2022/190/VA/0359 e 2022/190/VA/0362.
A motivo dell'impugnazione la ricorrente deduceva:
a) la nullità delle predette ordinanze stante la mancata audizione della società, coobbligata in solido con il trasgressore, nonostante esplicita richiesta formulata dalla società medesima nella fase istruttoria procedimentale, con conseguente violazione dell'art. 18, l. n. 689/1981; b) l'insussistenza dell'elemento oggettivo degli illeciti contestati, trattandosi di mere inadeguatezze per le quali avrebbe dovuto essere solo prescritto l'adeguamento senza alcuna irrogazione di sanzioni;
c) l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, il quale non avrebbe tenuto conto del cumulo giuridico.
La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento delle ordinanze impugnate e, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate.
L'Ats IA AR si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa giungeva in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Il primo motivo di opposizione è infondato.
In via assorbente non può che richiamarsi l'orientamento consolidato della S.C. secondo il quale “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019; Sez. Un., Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
Il secondo motivo deve ritenersi parimenti infondato.
Invero, il verbale di accertamento posto a fondamento dell'irrogazione delle sanzioni ha evidenziato non già mere inadeguatezze ma il difetto dei requisiti normativi prescritti nell'esercizio della mensa con riguardo alla pulizia di ambienti, superfici e suppellettili, prescritti dall'allegato 2 del Reg. CE n.
852/2004, nonché l'omissione della procedura di manutenzione prescritta dal medesimo Reg. CE n. 852, ricadendo dette infrazioni nel campo di applicazione, rispettivamente, dei commi 5 e 8 dell'art. 6, d.lg. n. 193/2008.
La descrizione delle condizioni in cui gli accertatori rinvenivano i locali adibiti a cucina e a servizio della mensa non sono state oggetto di contestazioni da parte della società ricorrente e denotano gravi mancanze idonee a mettere in pericolo concreto e attuale la sicurezza alimentare, come tali insuscettibili di un mero intervento prescrittivo.
Infine, anche il motivo afferente al trattamento sanzionatorio è infondato.
Ed infatti, l'istituto del cumulo giuridico invocato dalla ricorrente, implicante un trattamento pagina 3 di 4 sanzionatorio più favorevole, presuppone l'unicità della condotta illecita, tale da integrare la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione (art. 8, 1° comma, l. n. 689/1981), mentre nel caso di specie l'ATS ha sanzionato condotte distinte, ciascuna integrante una distinta violazione.
In tal senso, “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10775 del 03/05/2017).
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta avverso le ordinanze ingiunzione impugnate;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Busto Arsizio, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4