Articolo 4 della Legge 8 gennaio 1952, n. 47
Articolo 3
Versione
26 febbraio 1952
Art. 4.
I vincitori dei concorsi sono inquadrati direttamente nel grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile. Ai fini della promozione al grado 7° i medesimi non possono fruire di alcuna riduzione della prescritta anzianita' di grado per servizio eventualmente prestato nel grado 8° o superiore dell'Amministrazione di provenienza.

Entrata in vigore il 26 febbraio 1952