Decreto cautelare 1 luglio 2024
Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/12/2025, n. 22030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22030 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13794/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13794 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- della determinazione dirigenziale emessa dal Municipio I di Roma Capitale in data 22 luglio 2022, Rep. n. CA/2588/2022, avente ad oggetto: “Determinazione dirigenziale di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 L. 241/90 e di sospensione di eventuali lavori in corso. Abusi edilizi in Piazzale Garibaldi – chiosco alimentare «La Terrazza» POS. UDE 91/2022” , in uno all’allegata “comunicazione prot. n. 79062 del 15/06/2022 del I Gruppo Trevi di P.L.R.C., ex art. 27 com. 4 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., come richiamato dall’art. 9 com. 2, L.R. Lazio 11 agosto 2008 n. 15” ;
- nonché del verbale di sopralluogo del 23 ottobre 2020 da parte del Municipio I di Roma Capitale – Direzione Tecnica Edilizia;
con i motivi aggiunti:
- della determinazione dirigenziale emessa dal Municipio I di Roma Capitale in data 23 aprile 2023, Rep. n. 2024/0001003 prot. CA/2024/0069289, avente ad oggetto “demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in Piazzale Garibaldi – chiosco alimentare”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierna vicenda contenziosa attiene a un chiosco sito in Roma, al piazzale Giuseppe Garibaldi, già piazzale del Gianicolo, adibito a esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita al dettaglio in sede fissa di prodotti del settore alimentare.
A latere della controversia oggi in esame, questo Tribunale Amministrativo Regionale si è dovuto occupare - in sede di ricorso avverso al silenzio e di successivo giudizio e procedimento di ottemperanza - dell’istanza, presentata da -OMISSIS-, titolare dell’esercizio commerciale, di sostituzione del chiosco per assicurane la compatibilità con la normativa igienico sanitaria.
Oggetto del ricorso in decisione, invece, sono gli atti meglio indicati in epigrafe, emanati nel contesto della medesima sequenza procedimentale, con cui il Municipio I di Roma Capitale ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori edili (invero non in corso di svolgimento), quindi ha ordinato la demolizione di una seconda struttura metallica, che sarebbe accessoria al chiosco originario e risalente a epoca successiva a questo, di dimensioni di ml 2,10 x 2,40 circa, la quale sarebbe priva di titolo edilizio.
2. – -OMISSIS-, infatti, chiedendo, con ricorso principale e poi motivi aggiunti, l’annullamento di tali atti, ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto.
a) “ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ ED ABUSO DI POTERE” .
Egli non potrebbe essere considerato responsabile dell’abuso, essendo subentrato nell’esercizio commerciale solo il 23 giugno 2008, mentre la struttura del chiosco sarebbe immutata almeno dal 1971, anno in cui fu immortalato nell’opera cinematografica L’Uccello Migratore . D’altra parte, non si comprende come l’amministrazione abbia accertato che esista una seconda struttura realizzata in un momento posteriore alla posa in opera del chiosco principale e perché l’abuso sia stato rilevato a così tanti anni di distanza dall’eventuale sua commissione.
b) “VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 3 COMMA e.5) DPR 380/2001 – ASSENZA DI VIOLAZIONE QUALE TITOLARE RESPONSABILE – INSUSSISTENZA” .
L’amministrazione non avrebbe specificato come abbia potuto accertare la doppia struttura del chiosco, che invece sarebbe una struttura unica e indivisibile, avente le dimensioni di mq. 13,45.
3. – Il Comune di Roma si è costituito, successivamente depositando memoria difensiva con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, siccome rivolto a un provvedimento interinale (la sospensione dei lavori), e ha difeso comunque il proprio operato in relazione agli atti impugnati con detto gravame e con i motivi aggiunti.
4. – Con ordinanza del 2 agosto 2024, n. 3523, è stata rigettata l’istanza cautelare proposta unitamente ai motivi aggiunti.
Sull’appello cautelare, il Cons. di Stato, con ordinanza della Sez. II del 25 settembre 2024, n. 3569, ha disposto la sollecitata trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
5. – Il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 21 novembre 2025.
6. – Va dichiarata inammissibile l’azione di annullamento proposta nei confronti della determinazione dirigenziale del data 22 luglio 2022, Rep. n. CA/2588/2022, giacché l’ordine di sospensione dei lavori ha cessato di avere efficacia prima ancora della notifica del relativo ricorso. Segnatamente la notifica del ricorso – in data 26 ottobre 2022 – è avvenuta dopo i 45 giorni dalla notifica del provvedimento, risalente al 7 settembre 2022. L’inammissibilità coinvolge anche il presupposto verbale di sopralluogo del 23 ottobre 2020, che comunque ha natura di atto endoprocedimentale, e quindi non autonomamente lesivo.
7. – Passando all’esame dei motivi aggiunti, il primo motivo dedotto non può trovare accoglimento.
Infatti, l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 14 luglio 2025, n. 6178).
8. – Ciò posto, l’amministrazione contesta un ampliamento abusivo di una originaria porzione del chiosco di cui oggi -OMISSIS- è titolare.
Questi ha prodotto in giudizio due aerofotogrammetrie risalenti al 29 luglio 1982 e al 25 maggio 2007 in cui vi è la rappresentazione del chiosco.
Apposita perizia tecnica stragiudiziale, prodotta dal ricorrente, conclude nel senso che le dimensioni del manufatto siano invariate.
È stato prodotto in giudizio anche un fotogramma di un’opera cinematografica del 1971, in cui è rappresentato il chiosco di cui si tratta. Agli occhi del Collegio non emergono differenze sostanziali di forma rispetto al chiosco rappresentato nelle aerofotogrammetrie.
A fronte di tali elementi fattuali, l’amministrazione non ha esaurientemente indicato nei propri atti come abbia accertato l’aggiunta di un secondo corpo al chiosco originario.
Dunque, sussiste il difetto di istruttoria lamentato dal ricorrente con la sua seconda censura.
9. – In questi termini, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
10. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle caratteristiche peculiari della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibile il ricorso principale;
b) accoglie per quanto di ragione i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale emessa dal Municipio I di Roma Capitale in data 23 aprile 2023, Rep. n. 2024/0001003 prot. CA/2024/0069289;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
CE AR, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AR | RI RI |
IL SEGRETARIO