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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7884 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13073/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 13073/2021
r.g.a.c.
TRA
P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Pipia,
(C.F. , P. IVA , e Antonio Pipia, (P. Iva C.F._1 P.IVA_2
e C.F. ), presso i quali elettivamente P.IVA_3 C.F._2
domicilia in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 194, pec:
Email_1
Email_2
- OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
Con (P.I.: ) in persona del legale rapp.te p.t. CP_2 P.IVA_4
, con sede legale in SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CP_3
alla via A. MANZONI n° 244, rappresentata e difesa dall'avv.Salvatore
Esposito (C.F.: ), presso lo studio del quale C.F._3
elettivamente domicilia in Portici (Na) alla via Libertà n° 132/134, p.e.c.:
Email_3
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09,
pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con decreto ingiuntivo n. 2794/2021, R.G.N. 4454/2021, reso in data 05/04/2021 il
Tribunale di Napoli, XII sezione civile, Giudice dott.ssa Alessia Notaro, su
Co ricorso della società in persona del CP_2 Controparte_4
suo legale rapp.te, si intimava al in Parte_1
persona dell'amministratore p.t., di pagare la somma di Euro 11.173,25, oltre interessi legali e spese successive, per il mancato adempimento del pagamento
- 2 -
dell'importo delle fatture n. 31/2019 e n. 12/2020 per i lavori edili di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente contestuale domanda riconvenzionale, il Parte_1
Co
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società
[...]
in persona del suo legale rapp.te al fine CP_2 Controparte_4
di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la presente
opposizione e dichiarare nullo ed inefficace e revocare il D.I. n. 2794/2021,
R.G.N. 4454/2021, reso in data 05/04/2021 dal Tribunale di Napoli, XII
Co sezione civile, Giudice dott.ssa Alessia Notaro, su ricorso della società
notificato in data 06/04/2021, della Controparte_5
cui opposizione si tratta, per i motivi suesposti, atteso lo svolgimento non a
regola d'arte dei lavori ed il danno subito dal Condominio;
2) Accertare e
dichiarare che, a fronte della eccezione di inadempimento sollevata dal
perché i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, è Parte_1
giustificato il rifiuto del di pagare quanto in decreto e dichiarare Parte_1
non dovuti alla società appaltatrice da parte della gli importi di Parte_1
cui al Decreto ingiuntivo opposto;
3) In accoglimento della spiegata
domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che a fronte della diffida ad
adempiere del 07/10/2020 la società appaltatrice non ha eliminato le
difformità e i vizi e per l'effetto dichiarare la legittimità del recesso operato
dal Condominio;
accertare e dichiarare la riduzione del prezzo di appalto
- 3 -
pattuito e la riduzione del credito della società appaltatrice in rapporto alle
lavorazioni non eseguite a regola d'arte; accertare e dichiarare la
responsabilità per colpa della società appaltatrice per la sua negligenza;
accertare e dichiarare che non sono dovuti alla società appaltatrice da parte
del gli importi di cui al Decreto ingiuntivo opposto e/o Parte_1
comunque accertare e dichiarare che l'eventuale debito residuo del
, diminuito in proporzione a causa delle difformità o vizi di cui Parte_1
sopra, va compensato con il suo credito per il risarcimento dei danni per
colpa della società appaltatrice, a causa dei vizi e delle difformità riscontrati
nelle opere eseguite, che si identificano nei costi per la messa a regola d'arte
dei lavori male eseguiti ovvero in € 20.000,00 oltre interessi e svalutazione,
nonché nei danni, da liquidarsi in via equitativa, per il ritardo nell'esecuzione
delle opere, per i disagi subiti e subendi;
operare la compensazione tra le
reciproche ragioni creditorie e, per l'effetto condannare la società
appaltatrice al pagamento della differenza;
4) Con vittoria di spese e
competenze”.
A sostegno della spiegata opposizione, il eccepiva la inesistenza Parte_1
delle condizioni di ammissibilità e l'inesistenza del credito. Inoltre, contestava la debenza dell'importo preteso e che i lavori non erano stati accettati dalla committenza in quanto erano stati riscontrati alcuni vizi e anomalie.
Secondo l'PO l'importo non è stato corrisposto alla società
appaltatrice perché il Certificato di regolare esecuzione non è stato mai
- 4 -
emesso dal d.l. ing. , per la non corretta e completa esecuzione dei Pt_2
lavori così come attestato dalla nota del 16/05/2020 dello stesso Direttore dei lavori;
i vizi e le difformità, riconosciuti dalla società appaltatrice che si era impegnata ad eseguire ulteriori lavori che, poi, non ha eseguito.
Quindi secondo l'PO gli importi di cui al decreto ingiuntivo non erano dovuti.
Inoltre, il non solo ha sollevato contestazioni in ordine alla Parte_1
debenza dell'importo preteso, ma a causa dei vizi e difformità delle opere ricevute, ha agito altresì in riconvenzionale perché venisse dichiarata la legittimità del recesso operato dal per la riduzione del prezzo di Parte_1
appalto pattuito e per il risarcimento dei danni. Pertanto come sostento dall'istante andrebbe dichiarato che non sono dovuti alla società appaltatrice,
da parte del , gli importi di cui al Decreto ingiuntivo opposto e/o Parte_1
comunque va dichiarato che l'eventuale debito residuo del Parte_1
diminuito in proporzione a causa delle difformità o vizi di cui sopra, va compensato con il suo credito per il risarcimento dei danni per colpa della società appaltatrice, a causa dei vizi riscontrati nelle opere eseguite, che si identificano nei costi per la messa a regola d'arte dei lavori male eseguiti ovvero in € 20.000,00 oltre interessi e svalutazione, nonché nei danni, da liquidarsi in via equitativa, per il ritardo nell'esecuzione delle opere, per i disagi subiti e subendi;
andrebbe poi operata la compensazione tra le reciproche ragioni creditorie e, per l'effetto va condannata la società
- 5 -
appaltatrice al pagamento della differenza.
Si costituiva quindi ritualmente la società opposta la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - in via preliminare, ai sensi
dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n° 2794/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 05/04/2021,
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e le eccezioni palesemente
infondate; - nel merito, rigettare la riconvenzionale proposta nella domanda
attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condannare l'PO
, alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre Parte_3
diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali del presente giudizio,
anche ex art. 96 c.p.c.”
A sostegno delle proprie ragioni l'opposta deduceva nel merito l'infondatezza dell'opposizione e responsabilità della committenza adducendo che i vizi lamentai da parte PO fossero ascrivibili ad errori di progettazione non rientranti nelle competenze dell'impresa, ma assegnati alla Direzione dei
Lavori di nomina condominiale inoltre i difetti lamentati dall'PO non sarebbero ascrivibili a difetti e/o errori di lavorazione, ma esclusivamente all'inadeguatezza e scarsa qualità dei materiali scelti dal committente e tenendo conto che l'impresa avrebbe già provveduto a correggere e mitigare,
ove possibile, le difformità e le pecche prodotte dalla scarsa qualità dei materiali scelti dalla committenza.
- 6 -
Inoltre, l'opposta eccepiva la pretestuosità della domanda riconvenzionale spiegata dall'PO laddove il PO, a fronte di esigue Parte_1
difformità dell'opera, rispetto alle quali la ditta edile ha già in parte provveduto a mitigarne gli effetti pur essendo incolpevole, pretende una riduzione del prezzo pattuito pari ad € 20.00,00.
Alla prima udienza svoltasi a trattazione scritta il 13/12/2021 il Giudice,
considerato che l'PO aveva sollevato eccezione di inadempimento deducendo l'esistenza di vizi delle opere ed aveva proposto domanda riconvenzionale e ritenuto che alla luce delle contestazioni svolte non potesse essere concessa la provvisoria esecuzione, concedeva i termini ex art. 183
c.p.c. richiesti dalle parti rinviando la causa all'udienza del 2/2/2023.
All'esito della suindicata udienza il G.I. si riservava sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 14/02/2023, veniva ammessa la C.t.u.
Espletato il suddetto mezzo istruttorio la causa veniva rinviata al 15/02/2024
per chiarimenti C.t.u. e poi in prosieguo al 16/05/2024 in tale udienza il
Giudice sentito l'ausiliario e ritenuta la causa matura per la decisione,
rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17/04/2025.
Nella predetta udienza del 17/04/2025, svoltasi a trattazione scritta, all'esito delle rassegante conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza con
- 7 -
concessione alle parti dei termini di cui art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'PO debba essere rigettata, per le motivazioni di seguito riportate.
Dirimenti ai fini della decisione della causa, appaiono infatti le risultanze della espletata CTU, dalla lettura delle quali si evince come il consulente incaricato abbia nella sostanza confermato l'assunto di parte opposta, secondo il quale i vizi lamentati sarebbero da ascrivere esclusivamente a carenze progettuali e non a responsabilità dell'impresa nell'esecuzione dei lavori appaltati.
Il nominato C.T.U., nel rispondere ai quesiti sottoposti dal G.I., aventi ad oggetto la descrizione delle opere che l'opposta avrebbe dovuto eseguire da contratto, verificando anche i materiali utilizzati in rapporto al capitolato d'appalto; la rilevazione dei vizi lamentati e la responsabilità nella determinazione degli stessi;
l'accertamento dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, ha dedotto ciò che segue.
Per quanto concerne i vizi lamentati dall'PO, riconducibili a responsabilità della ditta appaltatrice, secondo la tesi da questa sostenuta, il consulente ha rilevato che: - Il Direttore Controparte_6
- 8 -
Lavori dichiara che il materiale posto in opera è conforme a quello
progettualmente previsto, ed è posto in opera a regola d'arte, come si è potuto
verificare mediante il saggio effettuato (cfr. All.
7 - Rilievo fotografico).
L'ulteriore trattamento può essere pertanto solo conseguenza di errore
progettuale che certamente non può essere addebitato all'Impresa”.
Per quanto attiene il “Tappetino di asfalto si sono effettuati 5 saggi, alla
presenza dei CC.TT.PP., come si può riscontrare dal rilievo fotografico,
hanno mostrato, in tutti i punti, spessore dello strato di usura (tappetino)
superiore a quello progettualmente previsto di cm 3 (vd. Voce 8 del S.A.L.
Finale -All. 6). In particolare, abbiamo spessori, nei punti esaminati, di cm 3,
cm 6, cm 5, cm 3,5, cm 10 (cfr. All.
7 - Rilievo fotografico). Pertanto, non si
può addebitare all'Impresa la necessita sostenuta dal D.L. di un ulteriore
strato di 1-2 cm di tappetino che è stato già eseguito in uno spessore
esuberante quello commissionato (e contabilizzato)”.
Da ultimo, per ciò che attiene le “fughe piastrelle marciapiede”, il consulente ha dichiarato: “E' del tutto evidente che le lesioni lamentate, invero di
modestissima entità e diffusione, sono dovute alla creazione avvenuta
"naturalmente" del giunto di dilatazione che si sarebbe dovuto prevedere su
un marciapiede lungo diverse decine di metri e pertanto soggetto ad una
dilatazione termica non trascurabile. Anche in questo caso, non essendo stato
previsto, è da addebitare ad una carenza progettuale e non all'Impresa
esecutrice”.
- 9 -
Quindi, le conclusioni a cui giunge il C.T.U. sono le seguenti: “I lavori di cui
al Contratto tra il in Portici (NA) e l'Impresa Parte_4
Co " risultano eseguiti regolarmente e nei tempi CP_2
contrattualmente previsti”.
“I vizi lamentati sono da ascrivere esclusivamente a carenze progettuali e
non a responsabilità dell'Impresa nella esecuzione”.
Pertanto, a causa del mancato saldo di quanto dovuto l'impresa che, a fini conciliativi si era dichiarata disponibile ad eseguire a proprio carico le piccole riparazioni richieste dal D.L. e dallo stesso quantificate in € 2.300,00, non ha ritenuto di completare le stesse.
Per quanto concerne quindi l'individuazione dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti, il CTU conclude che: “Il credito dell'Impresa nei confronti della
committente, maturato al 24/02/2020 secondo le modalità contrattuali,
ammonta ad € 10.147,79, oltre IVA al 10%”.
Ed infatti, come appurato in corso di causa, il condominio PO a fronte di esigue difformità dell'opera, rispetto alle quali la ditta avrebbe in ogni caso in parte provveduto a mitigarne gli effetti pur essendo incolpevole, ha richiesto una riduzione del prezzo pattuito pari ad € 20.00,00.
Le conclusioni a cui è addivenuto l'Ausiliario del Giudice sono integralmente condivisibili ragion per cui il decreto ingiuntivo andrà
confermato, stante la fondatezza del preteso credito mentre la pretesa risarcitoria avanzata dall'PO appare priva di fondamento Parte_1
- 10 -
ed andrà pertanto rigettata in quanto non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di esse andrà disposta l'attribuzione in favore dell'avv.Salvatore
Esposito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13073/2021 R.G., promossa dal in Portici, in Parte_5
Co persona dell'amministratore p.t. contro in persona del legale CP_2
rapp.te, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e la contestuale domanda riconvenzionale e per l'effetto:
Conferma il decreto ingiuntivo n. 2794/2021, R.G. 4454/2021, emesso in data
5 aprile 2021 dichiarandone l'esecutorietà;
Condanna parte PO al pagamento delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore Esposito dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli il 11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
- 11 -
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 13073/2021
r.g.a.c.
TRA
P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Pipia,
(C.F. , P. IVA , e Antonio Pipia, (P. Iva C.F._1 P.IVA_2
e C.F. ), presso i quali elettivamente P.IVA_3 C.F._2
domicilia in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 194, pec:
Email_1
Email_2
- OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
Con (P.I.: ) in persona del legale rapp.te p.t. CP_2 P.IVA_4
, con sede legale in SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CP_3
alla via A. MANZONI n° 244, rappresentata e difesa dall'avv.Salvatore
Esposito (C.F.: ), presso lo studio del quale C.F._3
elettivamente domicilia in Portici (Na) alla via Libertà n° 132/134, p.e.c.:
Email_3
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09,
pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con decreto ingiuntivo n. 2794/2021, R.G.N. 4454/2021, reso in data 05/04/2021 il
Tribunale di Napoli, XII sezione civile, Giudice dott.ssa Alessia Notaro, su
Co ricorso della società in persona del CP_2 Controparte_4
suo legale rapp.te, si intimava al in Parte_1
persona dell'amministratore p.t., di pagare la somma di Euro 11.173,25, oltre interessi legali e spese successive, per il mancato adempimento del pagamento
- 2 -
dell'importo delle fatture n. 31/2019 e n. 12/2020 per i lavori edili di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente contestuale domanda riconvenzionale, il Parte_1
Co
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società
[...]
in persona del suo legale rapp.te al fine CP_2 Controparte_4
di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la presente
opposizione e dichiarare nullo ed inefficace e revocare il D.I. n. 2794/2021,
R.G.N. 4454/2021, reso in data 05/04/2021 dal Tribunale di Napoli, XII
Co sezione civile, Giudice dott.ssa Alessia Notaro, su ricorso della società
notificato in data 06/04/2021, della Controparte_5
cui opposizione si tratta, per i motivi suesposti, atteso lo svolgimento non a
regola d'arte dei lavori ed il danno subito dal Condominio;
2) Accertare e
dichiarare che, a fronte della eccezione di inadempimento sollevata dal
perché i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, è Parte_1
giustificato il rifiuto del di pagare quanto in decreto e dichiarare Parte_1
non dovuti alla società appaltatrice da parte della gli importi di Parte_1
cui al Decreto ingiuntivo opposto;
3) In accoglimento della spiegata
domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che a fronte della diffida ad
adempiere del 07/10/2020 la società appaltatrice non ha eliminato le
difformità e i vizi e per l'effetto dichiarare la legittimità del recesso operato
dal Condominio;
accertare e dichiarare la riduzione del prezzo di appalto
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pattuito e la riduzione del credito della società appaltatrice in rapporto alle
lavorazioni non eseguite a regola d'arte; accertare e dichiarare la
responsabilità per colpa della società appaltatrice per la sua negligenza;
accertare e dichiarare che non sono dovuti alla società appaltatrice da parte
del gli importi di cui al Decreto ingiuntivo opposto e/o Parte_1
comunque accertare e dichiarare che l'eventuale debito residuo del
, diminuito in proporzione a causa delle difformità o vizi di cui Parte_1
sopra, va compensato con il suo credito per il risarcimento dei danni per
colpa della società appaltatrice, a causa dei vizi e delle difformità riscontrati
nelle opere eseguite, che si identificano nei costi per la messa a regola d'arte
dei lavori male eseguiti ovvero in € 20.000,00 oltre interessi e svalutazione,
nonché nei danni, da liquidarsi in via equitativa, per il ritardo nell'esecuzione
delle opere, per i disagi subiti e subendi;
operare la compensazione tra le
reciproche ragioni creditorie e, per l'effetto condannare la società
appaltatrice al pagamento della differenza;
4) Con vittoria di spese e
competenze”.
A sostegno della spiegata opposizione, il eccepiva la inesistenza Parte_1
delle condizioni di ammissibilità e l'inesistenza del credito. Inoltre, contestava la debenza dell'importo preteso e che i lavori non erano stati accettati dalla committenza in quanto erano stati riscontrati alcuni vizi e anomalie.
Secondo l'PO l'importo non è stato corrisposto alla società
appaltatrice perché il Certificato di regolare esecuzione non è stato mai
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emesso dal d.l. ing. , per la non corretta e completa esecuzione dei Pt_2
lavori così come attestato dalla nota del 16/05/2020 dello stesso Direttore dei lavori;
i vizi e le difformità, riconosciuti dalla società appaltatrice che si era impegnata ad eseguire ulteriori lavori che, poi, non ha eseguito.
Quindi secondo l'PO gli importi di cui al decreto ingiuntivo non erano dovuti.
Inoltre, il non solo ha sollevato contestazioni in ordine alla Parte_1
debenza dell'importo preteso, ma a causa dei vizi e difformità delle opere ricevute, ha agito altresì in riconvenzionale perché venisse dichiarata la legittimità del recesso operato dal per la riduzione del prezzo di Parte_1
appalto pattuito e per il risarcimento dei danni. Pertanto come sostento dall'istante andrebbe dichiarato che non sono dovuti alla società appaltatrice,
da parte del , gli importi di cui al Decreto ingiuntivo opposto e/o Parte_1
comunque va dichiarato che l'eventuale debito residuo del Parte_1
diminuito in proporzione a causa delle difformità o vizi di cui sopra, va compensato con il suo credito per il risarcimento dei danni per colpa della società appaltatrice, a causa dei vizi riscontrati nelle opere eseguite, che si identificano nei costi per la messa a regola d'arte dei lavori male eseguiti ovvero in € 20.000,00 oltre interessi e svalutazione, nonché nei danni, da liquidarsi in via equitativa, per il ritardo nell'esecuzione delle opere, per i disagi subiti e subendi;
andrebbe poi operata la compensazione tra le reciproche ragioni creditorie e, per l'effetto va condannata la società
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appaltatrice al pagamento della differenza.
Si costituiva quindi ritualmente la società opposta la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - in via preliminare, ai sensi
dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n° 2794/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 05/04/2021,
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e le eccezioni palesemente
infondate; - nel merito, rigettare la riconvenzionale proposta nella domanda
attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condannare l'PO
, alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre Parte_3
diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali del presente giudizio,
anche ex art. 96 c.p.c.”
A sostegno delle proprie ragioni l'opposta deduceva nel merito l'infondatezza dell'opposizione e responsabilità della committenza adducendo che i vizi lamentai da parte PO fossero ascrivibili ad errori di progettazione non rientranti nelle competenze dell'impresa, ma assegnati alla Direzione dei
Lavori di nomina condominiale inoltre i difetti lamentati dall'PO non sarebbero ascrivibili a difetti e/o errori di lavorazione, ma esclusivamente all'inadeguatezza e scarsa qualità dei materiali scelti dal committente e tenendo conto che l'impresa avrebbe già provveduto a correggere e mitigare,
ove possibile, le difformità e le pecche prodotte dalla scarsa qualità dei materiali scelti dalla committenza.
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Inoltre, l'opposta eccepiva la pretestuosità della domanda riconvenzionale spiegata dall'PO laddove il PO, a fronte di esigue Parte_1
difformità dell'opera, rispetto alle quali la ditta edile ha già in parte provveduto a mitigarne gli effetti pur essendo incolpevole, pretende una riduzione del prezzo pattuito pari ad € 20.00,00.
Alla prima udienza svoltasi a trattazione scritta il 13/12/2021 il Giudice,
considerato che l'PO aveva sollevato eccezione di inadempimento deducendo l'esistenza di vizi delle opere ed aveva proposto domanda riconvenzionale e ritenuto che alla luce delle contestazioni svolte non potesse essere concessa la provvisoria esecuzione, concedeva i termini ex art. 183
c.p.c. richiesti dalle parti rinviando la causa all'udienza del 2/2/2023.
All'esito della suindicata udienza il G.I. si riservava sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 14/02/2023, veniva ammessa la C.t.u.
Espletato il suddetto mezzo istruttorio la causa veniva rinviata al 15/02/2024
per chiarimenti C.t.u. e poi in prosieguo al 16/05/2024 in tale udienza il
Giudice sentito l'ausiliario e ritenuta la causa matura per la decisione,
rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17/04/2025.
Nella predetta udienza del 17/04/2025, svoltasi a trattazione scritta, all'esito delle rassegante conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza con
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concessione alle parti dei termini di cui art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'PO debba essere rigettata, per le motivazioni di seguito riportate.
Dirimenti ai fini della decisione della causa, appaiono infatti le risultanze della espletata CTU, dalla lettura delle quali si evince come il consulente incaricato abbia nella sostanza confermato l'assunto di parte opposta, secondo il quale i vizi lamentati sarebbero da ascrivere esclusivamente a carenze progettuali e non a responsabilità dell'impresa nell'esecuzione dei lavori appaltati.
Il nominato C.T.U., nel rispondere ai quesiti sottoposti dal G.I., aventi ad oggetto la descrizione delle opere che l'opposta avrebbe dovuto eseguire da contratto, verificando anche i materiali utilizzati in rapporto al capitolato d'appalto; la rilevazione dei vizi lamentati e la responsabilità nella determinazione degli stessi;
l'accertamento dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, ha dedotto ciò che segue.
Per quanto concerne i vizi lamentati dall'PO, riconducibili a responsabilità della ditta appaltatrice, secondo la tesi da questa sostenuta, il consulente ha rilevato che: - Il Direttore Controparte_6
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Lavori dichiara che il materiale posto in opera è conforme a quello
progettualmente previsto, ed è posto in opera a regola d'arte, come si è potuto
verificare mediante il saggio effettuato (cfr. All.
7 - Rilievo fotografico).
L'ulteriore trattamento può essere pertanto solo conseguenza di errore
progettuale che certamente non può essere addebitato all'Impresa”.
Per quanto attiene il “Tappetino di asfalto si sono effettuati 5 saggi, alla
presenza dei CC.TT.PP., come si può riscontrare dal rilievo fotografico,
hanno mostrato, in tutti i punti, spessore dello strato di usura (tappetino)
superiore a quello progettualmente previsto di cm 3 (vd. Voce 8 del S.A.L.
Finale -All. 6). In particolare, abbiamo spessori, nei punti esaminati, di cm 3,
cm 6, cm 5, cm 3,5, cm 10 (cfr. All.
7 - Rilievo fotografico). Pertanto, non si
può addebitare all'Impresa la necessita sostenuta dal D.L. di un ulteriore
strato di 1-2 cm di tappetino che è stato già eseguito in uno spessore
esuberante quello commissionato (e contabilizzato)”.
Da ultimo, per ciò che attiene le “fughe piastrelle marciapiede”, il consulente ha dichiarato: “E' del tutto evidente che le lesioni lamentate, invero di
modestissima entità e diffusione, sono dovute alla creazione avvenuta
"naturalmente" del giunto di dilatazione che si sarebbe dovuto prevedere su
un marciapiede lungo diverse decine di metri e pertanto soggetto ad una
dilatazione termica non trascurabile. Anche in questo caso, non essendo stato
previsto, è da addebitare ad una carenza progettuale e non all'Impresa
esecutrice”.
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Quindi, le conclusioni a cui giunge il C.T.U. sono le seguenti: “I lavori di cui
al Contratto tra il in Portici (NA) e l'Impresa Parte_4
Co " risultano eseguiti regolarmente e nei tempi CP_2
contrattualmente previsti”.
“I vizi lamentati sono da ascrivere esclusivamente a carenze progettuali e
non a responsabilità dell'Impresa nella esecuzione”.
Pertanto, a causa del mancato saldo di quanto dovuto l'impresa che, a fini conciliativi si era dichiarata disponibile ad eseguire a proprio carico le piccole riparazioni richieste dal D.L. e dallo stesso quantificate in € 2.300,00, non ha ritenuto di completare le stesse.
Per quanto concerne quindi l'individuazione dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti, il CTU conclude che: “Il credito dell'Impresa nei confronti della
committente, maturato al 24/02/2020 secondo le modalità contrattuali,
ammonta ad € 10.147,79, oltre IVA al 10%”.
Ed infatti, come appurato in corso di causa, il condominio PO a fronte di esigue difformità dell'opera, rispetto alle quali la ditta avrebbe in ogni caso in parte provveduto a mitigarne gli effetti pur essendo incolpevole, ha richiesto una riduzione del prezzo pattuito pari ad € 20.00,00.
Le conclusioni a cui è addivenuto l'Ausiliario del Giudice sono integralmente condivisibili ragion per cui il decreto ingiuntivo andrà
confermato, stante la fondatezza del preteso credito mentre la pretesa risarcitoria avanzata dall'PO appare priva di fondamento Parte_1
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ed andrà pertanto rigettata in quanto non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di esse andrà disposta l'attribuzione in favore dell'avv.Salvatore
Esposito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13073/2021 R.G., promossa dal in Portici, in Parte_5
Co persona dell'amministratore p.t. contro in persona del legale CP_2
rapp.te, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e la contestuale domanda riconvenzionale e per l'effetto:
Conferma il decreto ingiuntivo n. 2794/2021, R.G. 4454/2021, emesso in data
5 aprile 2021 dichiarandone l'esecutorietà;
Condanna parte PO al pagamento delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore Esposito dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli il 11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
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fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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