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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/07/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 471 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott. ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti UE De RI e Gianluca Finocchio del Foro di Milano e domiciliato presso il loro studio in Milano Corso Monforte n. 45.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato. APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
pagina 1 di 8 avverso la sentenza n. 476/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 17.1.2025, comunicata via pec in data 20.1.2025, nella causa civile n. 43348/2025 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 17.01.2025, pubblicata in data 20.1.2025 n.476/2025; in via preliminare: ai sensi dell'art 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che ivi si riportano “annullare il decreto di rigetto b.
Prot. 0419037 del 06.10.2023 dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno di cui all'art 10 D. legs.30/2007 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 6.10.2023 e notificato in data
06.11.2023 e, epr l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di famiglia”; in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dichiarate inammissibili in sede di sentenza di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello e nello specifico: ammettersi audizione personale del ricorrente all'udienza che sarà fissata per la discussione del presente ricorso, per meglio definire i fatti di cui alle sopra estese motivazioni;
ammettersi prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che il sig. viveva presso l'immobile sito in IN (MI) -20065-via AN Pertini Tes_1
16;
b) Vero che il sig. viveva unitamente alla propria moglie sig.ra Tes_1 Persona_1
c)Vero che il sig. operava in diversi cantieri in Lombardia;
Tes_1
Tes_ d) Vero che il sig. per raggiungere più facilmente il luogo di lavoro, a volte si fermava a casa della sig.ra ; Persona_2
e) Vero che il sig. svolge, da circa due anni, attività di volontariato presso l'Associazione Tes_1
Xperienza; si indicano in qualità di testimoni: residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; Controparte_2
pagina 2 di 8 residente in [...]; Controparte_3
residente a [...]; Persona_2
, presso Associazione Xperienza, corrente in Corsico (MI) 20094 via Vittorio UE CP_4
II n,.27; con riserva di indicare testi in prefiggendo termine, oltre che di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, anche in considerazione delle difese eventualmente svolte da controparte;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, cosiì giudicare:
respingere la domanda di sospensiva;
dichiarare l'appello avversario infondato per le ragioni sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
con vittoria delle spese e dei compensi di lite;
in via Istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuopvi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con conferma dell'impugnata decisione e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare la sussistenza di reati in ordine all'utilizzo di false generalità in atti giudiziari e pubblici ivi compresa l'apertura di Partita Iva.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.2.2025 fascicolo iscritto a ruolo il 17.2.2025 il sig. ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale Milano n. 476/2024 RG 43348/2023 emessa il 17.1.2025, che ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da avverso il decreto di rigetto n. Parte_1
04190937/2023 della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari notificato dalla Questura di Milano in data 6.11.2023.
Il Tribunale ha esaminato gli accertamenti operati dalla Questura e condiviso le conclusioni a cui l'organo di Polizia è giunto: parte istante non è mai stato trovato nella residenza di via S. Pertini 16, a
IN (MI), e l'organo accertatore ha riferito che solo raramente è stato avvistato a tale indirizzo dagli pagina 3 di 8 inquilini dello stabile.
La sua pericolosità sociale non può ritenersi cessata in quanto non sono stati forniti elementi obiettivi in grado di dare effettività nel senso auspicato, e cioè riguardo al suo ravvedimento;
e ciò in particolare a fronte dell'avvenuta consumazione di gravi delitti contro la persona.
In particolare, quanto agli accessi nel luogo dove il richiedente dovrebbe risiedere stabilmente la sua presenza non è affatto accertata e mentre i vicini la definiscono rara i ripetuti accessi di polizia (almeno
4 in tempi diversi e anche nei giorni indicati dalla moglie) hanno avuto sempre esito negativo.
L'appellante ha sostenuto che gli accessi nella abitazione sono stati solo 2 a luglio e poi a settembre
2023.
Non viene fornita alcuna prova o documentazione riguardo al fatto che egli vive in quel luogo, eppure ivi si troverebbero i suoi affetti familiari e ivi dovrebbero svolgersi i rapporti sociali più significativi.
Ha riferito che anche sua sorella con la sua famiglia vive in Italia e che la moglie lavora in modo continuativo.
La difesa ha documentato l'apertura di una partita iva senza documentare, e nemmeno indicare, alcuna attività di natura economica e senza fornire alcun riferimento concreto al proposito.
Non è stato indicato il luogo ove egli si trattiene e dove vive e non risulta documentata alcuna forma di integrazione sul territorio, né alcuna attività.
In definitiva, non è possibile formulare un giudizio prognostico favorevole che permetta di sostenere che l'odierno appellante si asterrà per il futuro dal compiere altri reati, mancando del tutto elementi in tal senso;
si devono considerano le risultanze dell'istruttoria rispetto al ventilato diritto all'unità familiare la cui sussistenza è stata, smentita peraltro dai riscontri della Polizia Locale.
Il Ministero dell'Interno ha invece evidenziato la pericolosità sociale dell'istante desumibile dai gravi reati, anche associativi, commessi a fine anni 1990 tra cui l'omicidio e la distruzione del corpo di una giovane ragazza minorenne avviata alla prostituzione, il favoreggiamento associativo, l'ambiente dello sfruttamento della prostituzione, l'associazione a delinquere ecc. con condanna definitiva ad anni 30 di reclusione – sentenza 842/1998 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze.
Il Tribunale ha evidenziato quanto segue: l'odierno appellante al momento del matrimonio era privo del permesso di soggiorno, richiesto solo dopo (6.12.2022); gli accertamenti sulla effettiva convivenza dei coniugi eseguiti dalla Polizia Locale hanno evidenziato che in data 3.7.2023 è stata trovata la moglie la quale riferiva che il marito era assente per motivi di lavoro senza nulla precisare riguardo al lavoro;
nella casa erano presenti dei vestiti e il nome del marito sulla cassetta della posta;
in data 19.7.2023
pagina 4 di 8 nessuno ha risposto al citofono;
in data 13.9.2023 sono stati interpellati gli altri abitanti dello stabile che hanno riferito di vederlo solo raramente;
alle 20.30 gli agenti della Polizia Municipale citofonavano di nuovo e la moglie riferiva che il marito non c'era non più perché al lavoro ma in quanto è presente solo nei fine settimana, in quanto dal lunedì al venerdì si recava a Corsico dal fratello;
in data
16.9.2023,ad un successivo accesso questa volta di sabato sera, la moglie dichiarava che il marito non c'era.
I documenti allegati al ricorso mostrano che il ricorrente è sposato dal 28.8.2022 ed ha aperto una partita Iva in data 16.5.2023 come attività edile non specializzata;
sua sorella è presente e stabilizzata in
Italia; Nessuna prova dello svolgimento di un'attività lavorativa in proprio oppure subordinata viene fornita dall'appellante; nessun riscontro economico di tale attività viene documentato, e neppure dedotto e nemmeno enunciato;
nessuna dichiarazione dei redditi viene prodotta e nessun reddito derivante da lavoro, o altra attività lecita, viene ce attestato;
non vi è alcuna prova della effettiva convivenza tra i coniugi stante gli esiti negativi dei controlli operati in momenti e giorni settimanali
Tes_ diversi, e anche nel fine settimana;
non risulta traccia di corresponsione di denaro da alla moglie;
l'aver contratto matrimonio privo del permesso di soggiorno indica che difficilmente il vincolo può essere contrassegnato da un progetto di vita comune e stabile;
di fatto non viene dimostrato né è desumibile dagli atti dove il ricorrente effettivamente viva, quale attività svolga e quale sia la sua sussistenza.
Inammissibile anche la prova per testi dedotta in quanto inidonea a dimostrare le circostanze qui sopra indicate.
In esito il tribunale ha rigettato il ricorso.
Ha proposto appello il ricorrente che censura la pronuncia aggravata per i seguenti motivi:
1) errata valutazione delle prove documentali: il quadro normativo applicabile è quello del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al Dlgs 30/2007 in attuazione alla delibera
2004/38/CE; 2) il quadro normativo non presuppone il requisito della effettiva convivenza che deve essere valutato unitamente ad altri elementi;
3) nel caso di specie la moglie è sempre stata in grado di spiegare come mai il marito non si trovasse a casa, sono stati rivenuti suoi oggetti e il suo nome sulla casella della posta ad indicare che effettivamente il ricorrente ha ivi individuato il suo centro di interessi;
4) i vicini di casa hanno confermato di averlo visto;
5) l'istanza di permesso di soggiorno è stata formulata circa 4 mesi dopo il matrimonio e in questo periodo loro hanno sempre vissuto insieme;
6) è entrato irregolarmente in Italia 30 anni fa;
dopo il matrimonio si è prodigato a cercare una attività
pagina 5 di 8 Tes_ lavorativa;
non risulta traccia di corresponsione di denaro da alla moglie;
7) ha sbagliato il giudice a rigettare le istanze istruttorie e a non disporre l'audizione delle parti, ha disposto la trattazione scritta per poi concludere per la fittizietà del matrimonio senza dare alla parte la possibilità di completare l'istruttoria.
In data 13.5.2025 si è costituito il che chiede il rigetto della sospensiva e l'accoglimento CP_1 dell'appello: le ragioni del diniego sono due: ovvero mancata prova di una comunione di vita e la pericolosità sociale e su questo punto parte appellante nulla dice.
In data 29 maggio 2025 l'avvocato di parte appellante ha depositato la rinuncia al Parte_2
mandato per il venir meno del rapporto di fiducia sottoscritto anche dal cliente in data 27.5.2025.
In data 5.6.2025 per parte appellante si sono costituiti i nuovi difensori Avv.ti Gianluca Finocchio e
UE De RI.
All'udienza del 18 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione in presenza, la causa veniva trattenuta a decisione previa discussione e precisazione delle conclusioni.
*****
L'appello è inammissibile.
Dalla consultazione degli atti di causa, ivi compresi gli atti depositati in primo grado, la corte ha potuto riscontrare la non corrispondenza al vero dei dati anagrafici declinati da parte odierna appellante.
Esaminando le ordinanze relative all'applicazione della misura di sicurezza applicata dal Tribunale di
Sorveglianza di Milano in data 20.3.2020 SIUS n.2020/8415 e in data 24.6.2022 SIUS n.2022/12593, prodotta dalla difesa già in primo grado, si evince con certezza che i suddetti provvedimenti sono stati emessi nei confronti di , nato in [...] il [...]. Parte_3
Infatti, la Corte d'assise d'appello di Firenze ha inflitto la condanna a 30 anni di reclusione all'imputato
, nato in [...] il [...]. Parte_3
Nei confronti di questo soggetto sono stati richiesti e ottenuti i certificati del casellario giudiziale da cui risultano i gravi reati commessi.
Agli atti dalla difesa del si rinviene però anche documentazione che fa riferimento a tale Pt_3
, nato in [...] il [...] (circa 10 anni dopo la data di nascita del;
in Parte_1 Pt_3
particolare si tratta del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari della Questura di Milano, opposto in primo grado di giudizio, la dichiarazione di inizio attività
pagina 6 di 8 con attribuzione della partita Iva del 16.5.2023, la Carta di Identità rilasciata in data 12.1.2022, il certificato di matrimonio rilasciato il 16.11.2023 dal Comune di Milano.
All'udienza del 18.6.2025 tenutasi su sua richiesta in presenza, parte appellante non è comparso e il difensore presente in aula, avv. Finocchio Gianluca, a cui il collegio ha evidenziato e ha contestato la mancata corrispondenza delle generalità del proprio assistito, non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo, limitandosi a riportarsi ai propri atti e alle relative conclusioni, e giustificando la mancata presenza della parte con l'affermare di non averla fatta intervenire avendo ritenuta l'udienza de qua fissata ai soli fini della sospensiva.
La corte ritiene del tutto generica e implausibile una tale giustificazione, anzitutto perché il decreto di citazione non consente comunque una tale lettura, e in ogni caso per il fatto che la richiesta di sospendere un provvedimento di rigetto (cioè, un provvedimento negativo) è all'evidenza inammissibile, privo di senso giuridico, perché non c'è nessun effetto – nemmeno provvisorio - da sospendere;
esso in nessun caso potrà produrre alcun effetto modificativo dello stato delle cose. Non ne può derivare nessuna modificazione della situazione dedotta in giudizio, ergo la sospensiva sarebbe inutiliter data.
Venendo ora alla domanda di parte appellante occorre anzitutto considerare quanto segue.
Le generalità utilizzate dall'odierno appellante non corrispondono a quelle sue proprie.
Se le generalità utilizzate dall'odierno appellante per introdurre e coltivare nei diversi gradi il presente giudizio ( , nato a [...] il [...], CF ) fossero Parte_1 C.F._1
state già utilizzate in sede amministrativa sulla base di un alias, creato e già impunemente utilizzato con successo dalla parte odierna appellante, anche in procedure giudiziali, egli avrebbe avuto l'onere di
Indicarlo nell'incipit del proprio atto e illustrare e giustificare attraverso la propria difesa come egli abbia creato una doppia identità, come quando sia avvenuto il cambiamento delle proprie generalità; generalità in ogni caso false, non corrispondenti al vero - come ha evidenziato in udienza il pubblico ministero - posto che attraverso esse l'odierno appellante risulta in possesso di documenti recanti un nome completamente diverso dal suo proprio e nato almeno 10 anni dopo la sua vera data di nascita.
Non è chiaro se il luogo di nascita sia un dato vero o falso.
Come evidenziato dal pubblico ministero nel corso della udienza, può trattarsi della stessa persona
, nato in [...] il [...]) o di altra persona, ovvero anche dell'appropriazione di Parte_3
generalità di un terzo soggetto, evenienze tutte che vanno sottoposte all'esame degli organi inquirenti per le valutazioni di competenza in relazione a quanto fin qui esposto.
pagina 7 di 8 In esito, stante le riscontrate generalità false procurate e utilizzate dalla parte appellante, si deve dichiarare inammissibile l'appello, né si può esaminare il merito della causa.
Non potrebbe in nessun caso pronunciarsi sulla domanda di permesso di soggiorno di un soggetto le cui generalità non risultano vere. Ogni relativa documentazione ne rimarrebbe inficiata.
Gli atti vanno dunque trasmessi in copia alla Procura della Repubblica di Milano per ogni opportuno accertamento in merito.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 476/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in data 17.1.2025, nella causa civile n. 43348/2023 R.G., così dispone:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e oltre agli accessori di legge;
3. dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano per ogni accertamento riguardo alla creazione e all'utilizzazione di generalità non corrispondenti a quelle proprie di parte appellante.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott. ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti UE De RI e Gianluca Finocchio del Foro di Milano e domiciliato presso il loro studio in Milano Corso Monforte n. 45.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1 Milano- è ex lege domiciliato. APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
pagina 1 di 8 avverso la sentenza n. 476/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 17.1.2025, comunicata via pec in data 20.1.2025, nella causa civile n. 43348/2025 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 17.01.2025, pubblicata in data 20.1.2025 n.476/2025; in via preliminare: ai sensi dell'art 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che ivi si riportano “annullare il decreto di rigetto b.
Prot. 0419037 del 06.10.2023 dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno di cui all'art 10 D. legs.30/2007 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 6.10.2023 e notificato in data
06.11.2023 e, epr l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di famiglia”; in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dichiarate inammissibili in sede di sentenza di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello e nello specifico: ammettersi audizione personale del ricorrente all'udienza che sarà fissata per la discussione del presente ricorso, per meglio definire i fatti di cui alle sopra estese motivazioni;
ammettersi prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che il sig. viveva presso l'immobile sito in IN (MI) -20065-via AN Pertini Tes_1
16;
b) Vero che il sig. viveva unitamente alla propria moglie sig.ra Tes_1 Persona_1
c)Vero che il sig. operava in diversi cantieri in Lombardia;
Tes_1
Tes_ d) Vero che il sig. per raggiungere più facilmente il luogo di lavoro, a volte si fermava a casa della sig.ra ; Persona_2
e) Vero che il sig. svolge, da circa due anni, attività di volontariato presso l'Associazione Tes_1
Xperienza; si indicano in qualità di testimoni: residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; Controparte_2
pagina 2 di 8 residente in [...]; Controparte_3
residente a [...]; Persona_2
, presso Associazione Xperienza, corrente in Corsico (MI) 20094 via Vittorio UE CP_4
II n,.27; con riserva di indicare testi in prefiggendo termine, oltre che di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, anche in considerazione delle difese eventualmente svolte da controparte;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, cosiì giudicare:
respingere la domanda di sospensiva;
dichiarare l'appello avversario infondato per le ragioni sopra esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
con vittoria delle spese e dei compensi di lite;
in via Istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuopvi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con conferma dell'impugnata decisione e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare la sussistenza di reati in ordine all'utilizzo di false generalità in atti giudiziari e pubblici ivi compresa l'apertura di Partita Iva.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.2.2025 fascicolo iscritto a ruolo il 17.2.2025 il sig. ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale Milano n. 476/2024 RG 43348/2023 emessa il 17.1.2025, che ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da avverso il decreto di rigetto n. Parte_1
04190937/2023 della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari notificato dalla Questura di Milano in data 6.11.2023.
Il Tribunale ha esaminato gli accertamenti operati dalla Questura e condiviso le conclusioni a cui l'organo di Polizia è giunto: parte istante non è mai stato trovato nella residenza di via S. Pertini 16, a
IN (MI), e l'organo accertatore ha riferito che solo raramente è stato avvistato a tale indirizzo dagli pagina 3 di 8 inquilini dello stabile.
La sua pericolosità sociale non può ritenersi cessata in quanto non sono stati forniti elementi obiettivi in grado di dare effettività nel senso auspicato, e cioè riguardo al suo ravvedimento;
e ciò in particolare a fronte dell'avvenuta consumazione di gravi delitti contro la persona.
In particolare, quanto agli accessi nel luogo dove il richiedente dovrebbe risiedere stabilmente la sua presenza non è affatto accertata e mentre i vicini la definiscono rara i ripetuti accessi di polizia (almeno
4 in tempi diversi e anche nei giorni indicati dalla moglie) hanno avuto sempre esito negativo.
L'appellante ha sostenuto che gli accessi nella abitazione sono stati solo 2 a luglio e poi a settembre
2023.
Non viene fornita alcuna prova o documentazione riguardo al fatto che egli vive in quel luogo, eppure ivi si troverebbero i suoi affetti familiari e ivi dovrebbero svolgersi i rapporti sociali più significativi.
Ha riferito che anche sua sorella con la sua famiglia vive in Italia e che la moglie lavora in modo continuativo.
La difesa ha documentato l'apertura di una partita iva senza documentare, e nemmeno indicare, alcuna attività di natura economica e senza fornire alcun riferimento concreto al proposito.
Non è stato indicato il luogo ove egli si trattiene e dove vive e non risulta documentata alcuna forma di integrazione sul territorio, né alcuna attività.
In definitiva, non è possibile formulare un giudizio prognostico favorevole che permetta di sostenere che l'odierno appellante si asterrà per il futuro dal compiere altri reati, mancando del tutto elementi in tal senso;
si devono considerano le risultanze dell'istruttoria rispetto al ventilato diritto all'unità familiare la cui sussistenza è stata, smentita peraltro dai riscontri della Polizia Locale.
Il Ministero dell'Interno ha invece evidenziato la pericolosità sociale dell'istante desumibile dai gravi reati, anche associativi, commessi a fine anni 1990 tra cui l'omicidio e la distruzione del corpo di una giovane ragazza minorenne avviata alla prostituzione, il favoreggiamento associativo, l'ambiente dello sfruttamento della prostituzione, l'associazione a delinquere ecc. con condanna definitiva ad anni 30 di reclusione – sentenza 842/1998 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze.
Il Tribunale ha evidenziato quanto segue: l'odierno appellante al momento del matrimonio era privo del permesso di soggiorno, richiesto solo dopo (6.12.2022); gli accertamenti sulla effettiva convivenza dei coniugi eseguiti dalla Polizia Locale hanno evidenziato che in data 3.7.2023 è stata trovata la moglie la quale riferiva che il marito era assente per motivi di lavoro senza nulla precisare riguardo al lavoro;
nella casa erano presenti dei vestiti e il nome del marito sulla cassetta della posta;
in data 19.7.2023
pagina 4 di 8 nessuno ha risposto al citofono;
in data 13.9.2023 sono stati interpellati gli altri abitanti dello stabile che hanno riferito di vederlo solo raramente;
alle 20.30 gli agenti della Polizia Municipale citofonavano di nuovo e la moglie riferiva che il marito non c'era non più perché al lavoro ma in quanto è presente solo nei fine settimana, in quanto dal lunedì al venerdì si recava a Corsico dal fratello;
in data
16.9.2023,ad un successivo accesso questa volta di sabato sera, la moglie dichiarava che il marito non c'era.
I documenti allegati al ricorso mostrano che il ricorrente è sposato dal 28.8.2022 ed ha aperto una partita Iva in data 16.5.2023 come attività edile non specializzata;
sua sorella è presente e stabilizzata in
Italia; Nessuna prova dello svolgimento di un'attività lavorativa in proprio oppure subordinata viene fornita dall'appellante; nessun riscontro economico di tale attività viene documentato, e neppure dedotto e nemmeno enunciato;
nessuna dichiarazione dei redditi viene prodotta e nessun reddito derivante da lavoro, o altra attività lecita, viene ce attestato;
non vi è alcuna prova della effettiva convivenza tra i coniugi stante gli esiti negativi dei controlli operati in momenti e giorni settimanali
Tes_ diversi, e anche nel fine settimana;
non risulta traccia di corresponsione di denaro da alla moglie;
l'aver contratto matrimonio privo del permesso di soggiorno indica che difficilmente il vincolo può essere contrassegnato da un progetto di vita comune e stabile;
di fatto non viene dimostrato né è desumibile dagli atti dove il ricorrente effettivamente viva, quale attività svolga e quale sia la sua sussistenza.
Inammissibile anche la prova per testi dedotta in quanto inidonea a dimostrare le circostanze qui sopra indicate.
In esito il tribunale ha rigettato il ricorso.
Ha proposto appello il ricorrente che censura la pronuncia aggravata per i seguenti motivi:
1) errata valutazione delle prove documentali: il quadro normativo applicabile è quello del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al Dlgs 30/2007 in attuazione alla delibera
2004/38/CE; 2) il quadro normativo non presuppone il requisito della effettiva convivenza che deve essere valutato unitamente ad altri elementi;
3) nel caso di specie la moglie è sempre stata in grado di spiegare come mai il marito non si trovasse a casa, sono stati rivenuti suoi oggetti e il suo nome sulla casella della posta ad indicare che effettivamente il ricorrente ha ivi individuato il suo centro di interessi;
4) i vicini di casa hanno confermato di averlo visto;
5) l'istanza di permesso di soggiorno è stata formulata circa 4 mesi dopo il matrimonio e in questo periodo loro hanno sempre vissuto insieme;
6) è entrato irregolarmente in Italia 30 anni fa;
dopo il matrimonio si è prodigato a cercare una attività
pagina 5 di 8 Tes_ lavorativa;
non risulta traccia di corresponsione di denaro da alla moglie;
7) ha sbagliato il giudice a rigettare le istanze istruttorie e a non disporre l'audizione delle parti, ha disposto la trattazione scritta per poi concludere per la fittizietà del matrimonio senza dare alla parte la possibilità di completare l'istruttoria.
In data 13.5.2025 si è costituito il che chiede il rigetto della sospensiva e l'accoglimento CP_1 dell'appello: le ragioni del diniego sono due: ovvero mancata prova di una comunione di vita e la pericolosità sociale e su questo punto parte appellante nulla dice.
In data 29 maggio 2025 l'avvocato di parte appellante ha depositato la rinuncia al Parte_2
mandato per il venir meno del rapporto di fiducia sottoscritto anche dal cliente in data 27.5.2025.
In data 5.6.2025 per parte appellante si sono costituiti i nuovi difensori Avv.ti Gianluca Finocchio e
UE De RI.
All'udienza del 18 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione in presenza, la causa veniva trattenuta a decisione previa discussione e precisazione delle conclusioni.
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L'appello è inammissibile.
Dalla consultazione degli atti di causa, ivi compresi gli atti depositati in primo grado, la corte ha potuto riscontrare la non corrispondenza al vero dei dati anagrafici declinati da parte odierna appellante.
Esaminando le ordinanze relative all'applicazione della misura di sicurezza applicata dal Tribunale di
Sorveglianza di Milano in data 20.3.2020 SIUS n.2020/8415 e in data 24.6.2022 SIUS n.2022/12593, prodotta dalla difesa già in primo grado, si evince con certezza che i suddetti provvedimenti sono stati emessi nei confronti di , nato in [...] il [...]. Parte_3
Infatti, la Corte d'assise d'appello di Firenze ha inflitto la condanna a 30 anni di reclusione all'imputato
, nato in [...] il [...]. Parte_3
Nei confronti di questo soggetto sono stati richiesti e ottenuti i certificati del casellario giudiziale da cui risultano i gravi reati commessi.
Agli atti dalla difesa del si rinviene però anche documentazione che fa riferimento a tale Pt_3
, nato in [...] il [...] (circa 10 anni dopo la data di nascita del;
in Parte_1 Pt_3
particolare si tratta del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari della Questura di Milano, opposto in primo grado di giudizio, la dichiarazione di inizio attività
pagina 6 di 8 con attribuzione della partita Iva del 16.5.2023, la Carta di Identità rilasciata in data 12.1.2022, il certificato di matrimonio rilasciato il 16.11.2023 dal Comune di Milano.
All'udienza del 18.6.2025 tenutasi su sua richiesta in presenza, parte appellante non è comparso e il difensore presente in aula, avv. Finocchio Gianluca, a cui il collegio ha evidenziato e ha contestato la mancata corrispondenza delle generalità del proprio assistito, non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo, limitandosi a riportarsi ai propri atti e alle relative conclusioni, e giustificando la mancata presenza della parte con l'affermare di non averla fatta intervenire avendo ritenuta l'udienza de qua fissata ai soli fini della sospensiva.
La corte ritiene del tutto generica e implausibile una tale giustificazione, anzitutto perché il decreto di citazione non consente comunque una tale lettura, e in ogni caso per il fatto che la richiesta di sospendere un provvedimento di rigetto (cioè, un provvedimento negativo) è all'evidenza inammissibile, privo di senso giuridico, perché non c'è nessun effetto – nemmeno provvisorio - da sospendere;
esso in nessun caso potrà produrre alcun effetto modificativo dello stato delle cose. Non ne può derivare nessuna modificazione della situazione dedotta in giudizio, ergo la sospensiva sarebbe inutiliter data.
Venendo ora alla domanda di parte appellante occorre anzitutto considerare quanto segue.
Le generalità utilizzate dall'odierno appellante non corrispondono a quelle sue proprie.
Se le generalità utilizzate dall'odierno appellante per introdurre e coltivare nei diversi gradi il presente giudizio ( , nato a [...] il [...], CF ) fossero Parte_1 C.F._1
state già utilizzate in sede amministrativa sulla base di un alias, creato e già impunemente utilizzato con successo dalla parte odierna appellante, anche in procedure giudiziali, egli avrebbe avuto l'onere di
Indicarlo nell'incipit del proprio atto e illustrare e giustificare attraverso la propria difesa come egli abbia creato una doppia identità, come quando sia avvenuto il cambiamento delle proprie generalità; generalità in ogni caso false, non corrispondenti al vero - come ha evidenziato in udienza il pubblico ministero - posto che attraverso esse l'odierno appellante risulta in possesso di documenti recanti un nome completamente diverso dal suo proprio e nato almeno 10 anni dopo la sua vera data di nascita.
Non è chiaro se il luogo di nascita sia un dato vero o falso.
Come evidenziato dal pubblico ministero nel corso della udienza, può trattarsi della stessa persona
, nato in [...] il [...]) o di altra persona, ovvero anche dell'appropriazione di Parte_3
generalità di un terzo soggetto, evenienze tutte che vanno sottoposte all'esame degli organi inquirenti per le valutazioni di competenza in relazione a quanto fin qui esposto.
pagina 7 di 8 In esito, stante le riscontrate generalità false procurate e utilizzate dalla parte appellante, si deve dichiarare inammissibile l'appello, né si può esaminare il merito della causa.
Non potrebbe in nessun caso pronunciarsi sulla domanda di permesso di soggiorno di un soggetto le cui generalità non risultano vere. Ogni relativa documentazione ne rimarrebbe inficiata.
Gli atti vanno dunque trasmessi in copia alla Procura della Repubblica di Milano per ogni opportuno accertamento in merito.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 476/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in data 17.1.2025, nella causa civile n. 43348/2023 R.G., così dispone:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e oltre agli accessori di legge;
3. dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano per ogni accertamento riguardo alla creazione e all'utilizzazione di generalità non corrispondenti a quelle proprie di parte appellante.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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