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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/12/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1399/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1399/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Rosanna FARAONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
in persona del p.t., Controparte_3 CP_2 [...]
, in persona del p.t., e Controparte_4 CP_2 [...]
in persona del Presidente p.t., rapp.ti e difesi Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui uffici, in Potenza, al
Corso XVIII Agosto, n. 46, ope legis domiciliano;
CONVENUTI avente ad oggetto: responsabilità da mancato od inesatto recepimento di direttiva comunitaria
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il Parte_1 [...]
, il , il Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e la (l'attore indicava, anziché tale ultimo
[...] Controparte_5 organo, la Repubblica, nell'insieme).
Egli aveva frequentato, dal 1995 al 2000, la Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale presso l'Università degli Studi di Trieste, ricevendo «la sola borsa di studio incompleta, senza oneri previdenziali e copertura assicurativa dei rischi professionali».
1 N. 1399/2015 R.G.A.C.
La direttiva 82/76/CEE aveva sancito che gli specializzandi dovessero percepire un'adeguata remunerazione: l'ordinamento nazionale non era stato adeguato a tale disciplina.
L'attore aveva diritto al risarcimento del danno, cagionatogli dalla mancata od inesatta attuazione della direttiva: gli erano dovuti il riconoscimento della rivalutazione monetaria periodica della borsa di studio, le coperture previdenziali ed assicurative e le «differenze contributive» (forse 'retributive').
2. Resistevano i convenuti.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni della legittimazione passiva dell'uno o dell'altro dei convenuti e della prescrizione (che, tuttavia, sembra decennale, anziché quinquennale, come invece eccepito dalla difesa erariale: cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 20.12.2023, n. 35571) possono essere considerate meno liquide dell'altra ragione della decisione, quella che esclude la fondatezza della tesi che, alla posizione dell'attore, non sia stato applicato il trattamento economico giuridicamente dovutogli.
Tale conclusione deriva dalla considerazione che il frequentava la scuola di Pt_1 specializzazione dopo che la direttiva 82/76/CEE, da lui invocata, era stata già attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991: né, per il periodo posteriore al 1998, e sino al 2005, può eventualmente ipotizzarsi un contrasto con i principi della CEDU («La difformità, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n.
257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, ER c. Italia - il diniego del relativo incremento, preordinato alla salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza.»:
Cass. civ., Sez. III, ord. 18.12.2023, n. 35376): e, del resto, la successiva direttiva 93/16 ha costituito una mera compilazione di coordinamento ed aggiornamento, senza ampliare la misura dei diritti economici dei borsisti (Cass. civ., Sez. III, ord. 6.5.2020, n. 8503: «Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione;
quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991.»). 2 N. 1399/2015 R.G.A.C.
2. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell'assenza, all'epoca dell'introduzione della lite, di un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che fosse idoneo a lasciar comprendere quale potesse essere, in punto di diritto, una soluzione certa della questione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1399/2015 R.G.A.C., promossa da contro il , in Parte_1 Controparte_1 persona del Ministro p.t., il , in persona del Ministro p.t., il Controparte_3
, in persona del Ministro p.t., e Controparte_4 la in persona del Presidente p.t.,ogni Controparte_5 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 7 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1399/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Rosanna FARAONE, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
in persona del p.t., Controparte_3 CP_2 [...]
, in persona del p.t., e Controparte_4 CP_2 [...]
in persona del Presidente p.t., rapp.ti e difesi Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui uffici, in Potenza, al
Corso XVIII Agosto, n. 46, ope legis domiciliano;
CONVENUTI avente ad oggetto: responsabilità da mancato od inesatto recepimento di direttiva comunitaria
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il Parte_1 [...]
, il , il Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e la (l'attore indicava, anziché tale ultimo
[...] Controparte_5 organo, la Repubblica, nell'insieme).
Egli aveva frequentato, dal 1995 al 2000, la Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale presso l'Università degli Studi di Trieste, ricevendo «la sola borsa di studio incompleta, senza oneri previdenziali e copertura assicurativa dei rischi professionali».
1 N. 1399/2015 R.G.A.C.
La direttiva 82/76/CEE aveva sancito che gli specializzandi dovessero percepire un'adeguata remunerazione: l'ordinamento nazionale non era stato adeguato a tale disciplina.
L'attore aveva diritto al risarcimento del danno, cagionatogli dalla mancata od inesatta attuazione della direttiva: gli erano dovuti il riconoscimento della rivalutazione monetaria periodica della borsa di studio, le coperture previdenziali ed assicurative e le «differenze contributive» (forse 'retributive').
2. Resistevano i convenuti.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni della legittimazione passiva dell'uno o dell'altro dei convenuti e della prescrizione (che, tuttavia, sembra decennale, anziché quinquennale, come invece eccepito dalla difesa erariale: cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 20.12.2023, n. 35571) possono essere considerate meno liquide dell'altra ragione della decisione, quella che esclude la fondatezza della tesi che, alla posizione dell'attore, non sia stato applicato il trattamento economico giuridicamente dovutogli.
Tale conclusione deriva dalla considerazione che il frequentava la scuola di Pt_1 specializzazione dopo che la direttiva 82/76/CEE, da lui invocata, era stata già attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991: né, per il periodo posteriore al 1998, e sino al 2005, può eventualmente ipotizzarsi un contrasto con i principi della CEDU («La difformità, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n.
257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, ER c. Italia - il diniego del relativo incremento, preordinato alla salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza.»:
Cass. civ., Sez. III, ord. 18.12.2023, n. 35376): e, del resto, la successiva direttiva 93/16 ha costituito una mera compilazione di coordinamento ed aggiornamento, senza ampliare la misura dei diritti economici dei borsisti (Cass. civ., Sez. III, ord. 6.5.2020, n. 8503: «Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione;
quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991.»). 2 N. 1399/2015 R.G.A.C.
2. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell'assenza, all'epoca dell'introduzione della lite, di un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che fosse idoneo a lasciar comprendere quale potesse essere, in punto di diritto, una soluzione certa della questione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1399/2015 R.G.A.C., promossa da contro il , in Parte_1 Controparte_1 persona del Ministro p.t., il , in persona del Ministro p.t., il Controparte_3
, in persona del Ministro p.t., e Controparte_4 la in persona del Presidente p.t.,ogni Controparte_5 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 7 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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