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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere rel. dott.ssa Marina Regina ELEFANTE - Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.4249/2021 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Sellitti in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata all'atto di citazione in appello (domicilio digitale:
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appellante
CONTRO
(c.f.-p.i. ) in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto D'Alonzo in virtù di procura allegata Controparte_2 alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale:
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appellata
OGGETTO DEL PROCESSO: appello avverso ordinanza di estinzione del giudizio rubricato al n.23561/2019 R.G. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12.4.2021.
CONCLUSIONI: per l'appellante, come da atto introduttivo e difese rassegnate in corso di causa;
per l'appellata, rigetto del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.10.2021 impugnava tempestivamente l'ordinanza, Parte_1 indicata in oggetto, dichiarativa dell'estinzione ex art.307 cpc per inattività delle parti del giudizio di opposizione all'esecuzione da lei promosso avverso una cartella esattoriale, emessa nell'interesse del creditore con la quale le era stato intimato il Controparte_3 pagamento, in via di rivalsa, dell'importo di € 23.123,11 nella presunta veste di garante dell'adempimento delle prestazioni restitutorie dovute dalla fallita al gestore del Controparte_4
Fondo di garanzia dei finanziamenti bancari erogati alle imprese istituito ai sensi della L 662/1996.
Con unito motivo di gravame denunciava l'erroneità, per insussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario tra i contendenti e il terzo di cui era stata ordinata l'evocazione in giudizio ai sensi dell'art.102 cpc, della pronuncia di estinzione del processo, indotta dall'inosservanza di un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del titolare sostanziale dei crediti portati in riscossione esattoriale che era stato impartito in difetto dei suoi presupposti giustificativi.
Chiedeva pertanto rimettersi ex art.354 comma 2 cpc la causa dinanzi al Giudice a quo e, in via subordinata, accogliersi nel merito l'opposizione per le ragioni già esposte in prime cure, puntualmente reiterate in questa sede.
Si costituiva in giudizio l'Ente intimante ribadendo che le contestazioni addotte ex adverso a sostegno dell'opposizione, investendo l'esistenza stessa del diritto del garante istituzionale a ottenere il rimborso dall'opponente dei fondi versati dal solvens al finanziatore in luogo del debitore inadempiente, mettevano in discussione il rapporto sottostante l'operazione di iscrizione a ruolo esattoriale e imponevano quindi di estendere il contraddittorio alla Controparte_3
come espressamente e correttamente stabilito con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art.102
[...] cpc che tuttavia era stata intenzionalmente disattesa dall'appellante, limitatasi sul punto a invocarne vanamente la revoca ai sensi dell'art.177 cpc.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
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In via preliminare va preso atto, sul piano formale, della rituale formulazione dell'appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo, munita di portata decisoria definitiva del processo che l'assoggetta, in ragione del suo contenuto sostanziale di sentenza (così Cass.16466/2024 e Cass.23997/2019), al mezzo di impugnazione contemplato dall'art.339 cpc (Cass.18603/2025).
Nel merito il gravame risulta fondato e pertanto merita accoglimento, in quanto l'ordine di integrazione necessaria del contraddittorio la cui omessa attuazione ha determinato l'estinzione del giudizio è stato incentrato sulla qualificazione di titolare dei Controparte_3 crediti esercitati in executivis ex alio nella procedura esattoriale, come litisconsorte necessario nella causa di cognizione ordinaria intentata ex art.615 cpc dalla debitrice intimata nei soli confronti della controparte procedente.
Infatti nella materia dell'esazione coattiva di entrate inevase e somme insolute intrapresa mediante iscrizione a ruolo effettuata ai sensi del DPR 602/1973, caratterizzata dalla scissione tra titolarità ed esercizio dei diritti azionati, la legittimazione processuale passiva rispetto a qualsiasi tipologia categoriale di opposizioni esecutive di natura non recuperatoria è riservata in via esclusiva all'Agente della riscossione, con la conseguenza che le iniziative giudiziali assunte dall'obbligato per disconoscere le ragioni pecuniarie azionate contra se e protestare l'irregolarità degli atti esecutivi compiuti ex adverso per soddisfarle in via coercitiva non possono essere rivolte al creditore, privo della qualità di parte e di litisconsorte necessario (Cass.25272/2024 e Cass.3870/2024), il quale può invece essere chiamato in causa, nella veste di interventore coatto, su impulso dell'esattore.
Pertanto l'ordinanza appellata deve essere invalidata perché incentrata su un presupposto insussistente, rappresentato dalla non integrità del contradditorio processuale instaurato soltanto nei riguardi dell'Agenzia procedente. L'adozione nella fase di trattazione del giudizio di primo grado del provvedimento ricognitivo dell'estinzione del processo poi riformato impone di rimettere la causa dinanzi al Giudice di prime cure secondo la disposizione dettata dell'art.354 comma 2 cpc(Cass.18303/2023 e Cass.23997/2019), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art.3 comma 26 D.Lgs.149/2022, applicabile ai procedimenti promossi a decorrere dal 28.2.2023.
Le questioni di merito sollevate dall'appellante restano assorbite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base alle note specifiche allegate alla comparsa conclusionale depositata dalla parte appellante vittoriosa, detratti gli esborsi per il versamento del contributo unificato che non risulta corrisposto, tenuto conto che l'Agenzia procedente, avendo eccepito in limine litis che le censure enunciate dall'opponente, relative al vincolo obbligatorio sottostante, avrebbero potuto essere contradette dal gestore del Fondo di garanzia rimasto estraneo alla controversia, ha introdotto con le proprie difese l'argomento poi posto a sostegno del provvedimento di estinzione dichiarato illegittimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio rubricato al n.23561/2019 R.G. emessa il 12.4.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) accoglie il gravame e, per l'effetto, dispone la caducazione del provvedimento impugnato;
2) rimette la causa ex art.354 comma 2 cpc dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
3) condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 16.907,30, di cui € 5.417,65 per il giudizio di primo grado (€ 4.711,00 per compensi ed € 706,65 per spese generali), ed € 11.489,65 per il giudizio di appello (€ 9.991,00 per compensi ed € 1.498,65 per spese generali), oltre IVA e CPA, con distrazione ex art.93 cpc a beneficio del procuratore Avv. Vittorio Sellitti.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore