TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 779/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
e nata a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elena Nanni del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni dei ricorrenti: dichiarano “di confermare le condizioni rassegnate nel ricorso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di aver convissuto more uxorio sin dall'anno 2013 e che dalla loro
1 convivenza erano nati i figli in data 8 luglio 2015, e in data 30 maggio Per_1 Per_2
2019. I ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido dei figli minori e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione degli stessi, così come indicati nel ricorso.
Con decreto del 3 febbraio 2025, il Presidente di sezione fissava per la comparizione delle parti davanti a sé, quale relatore e delegato alla trattazione del procedimento, l'udienza dell'11 marzo 2025, alle ore 9,15, disponendo, in accoglimento della richiesta dei ricorrenti, che l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte, per le quali assegnava termine perentorio sino alla data e all'ora dell'udienza medesima.
In data 27 febbraio 2025 venivano depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza e in data 11 marzo 2025 il Presidente relatore, dato atto del tempestivo deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, nel merito, osserva il Tribunale, quanto alle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti, che le pattuizioni dagli stessi concordate e riportate in dispositivo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori della coppia, ai quali è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'assenza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
2 “1. La sig.ra e il sig. sono comproprietari, in ragione Parte_2 Parte_1
rispettivamente del 70% e del 30%, dell'immobile sito in Imola, via Gradizza n. 26, nel quale sino ad oggi hanno convissuto.
2. La sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione in comproprietà tra le Parte_2
parti, sita in Imola, via Gradizza n. 26, mentre il sig. trasferirà Parte_1
altrove la propria residenza.
3. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna.
4. Le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione, salute e ad eventuali attività ricreative e sportive, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, come già ora avviene.
5. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
6. In merito al mantenimento ordinario dei figli, il padre verserà alla madre € 500,00 mensili da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Le spese maggiori e straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori e parimenti detratte fiscalmente. Per l'individuazione di dette spese le parti concordano di fare riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le
3 spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8. Poiché il padre lavora anche nei fine settimana, potrà tenere con sé i figli tre pomeriggi a settimana compatibilmente ai propri turni di lavoro.
4 9. In occasione delle festività natalizie e pasquali, i figli potranno stare alternativamente con la madre e con il padre, compatibilmente ai suoi turni lavoratori
10. Nei giorni restanti, si seguirà la ripartizione settimanale già concordata. Le restanti festività previste dal Calendario, verranno trascorse alternativamente con i genitori.
11. I figli trascorreranno altresì con il padre durante il periodo estivo almeno due settimane, non necessariamente congiunte tra loro, da concordarsi tra i genitori a seconda degli impegni lavorativi di entrambi.
12. I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identita' valida per l'espatrio per i figli e del passaporto”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 15 aprile
2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 779/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
e nata a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elena Nanni del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni dei ricorrenti: dichiarano “di confermare le condizioni rassegnate nel ricorso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di aver convissuto more uxorio sin dall'anno 2013 e che dalla loro
1 convivenza erano nati i figli in data 8 luglio 2015, e in data 30 maggio Per_1 Per_2
2019. I ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido dei figli minori e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione degli stessi, così come indicati nel ricorso.
Con decreto del 3 febbraio 2025, il Presidente di sezione fissava per la comparizione delle parti davanti a sé, quale relatore e delegato alla trattazione del procedimento, l'udienza dell'11 marzo 2025, alle ore 9,15, disponendo, in accoglimento della richiesta dei ricorrenti, che l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte, per le quali assegnava termine perentorio sino alla data e all'ora dell'udienza medesima.
In data 27 febbraio 2025 venivano depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza e in data 11 marzo 2025 il Presidente relatore, dato atto del tempestivo deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, nel merito, osserva il Tribunale, quanto alle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti, che le pattuizioni dagli stessi concordate e riportate in dispositivo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori della coppia, ai quali è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'assenza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
2 “1. La sig.ra e il sig. sono comproprietari, in ragione Parte_2 Parte_1
rispettivamente del 70% e del 30%, dell'immobile sito in Imola, via Gradizza n. 26, nel quale sino ad oggi hanno convissuto.
2. La sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione in comproprietà tra le Parte_2
parti, sita in Imola, via Gradizza n. 26, mentre il sig. trasferirà Parte_1
altrove la propria residenza.
3. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna.
4. Le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione, salute e ad eventuali attività ricreative e sportive, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, come già ora avviene.
5. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
6. In merito al mantenimento ordinario dei figli, il padre verserà alla madre € 500,00 mensili da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Le spese maggiori e straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori e parimenti detratte fiscalmente. Per l'individuazione di dette spese le parti concordano di fare riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le
3 spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8. Poiché il padre lavora anche nei fine settimana, potrà tenere con sé i figli tre pomeriggi a settimana compatibilmente ai propri turni di lavoro.
4 9. In occasione delle festività natalizie e pasquali, i figli potranno stare alternativamente con la madre e con il padre, compatibilmente ai suoi turni lavoratori
10. Nei giorni restanti, si seguirà la ripartizione settimanale già concordata. Le restanti festività previste dal Calendario, verranno trascorse alternativamente con i genitori.
11. I figli trascorreranno altresì con il padre durante il periodo estivo almeno due settimane, non necessariamente congiunte tra loro, da concordarsi tra i genitori a seconda degli impegni lavorativi di entrambi.
12. I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identita' valida per l'espatrio per i figli e del passaporto”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 15 aprile
2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
5