Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 125
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizio di violazione di legge processuale per omessa notifica decreto di fissazione udienza

    Il primo motivo è fondato limitatamente a TT MA e IN, in assenza di regolare notifica della udienza fissata dal giudice dell'esecuzione che ha poi adottato l'ordinanza impugnata.

  • Inammissibile
    Vizi sul rilievo per cui l'ordine di demolizione emesso troverebbe fondamento nell'art. 7 della L. 47/85 espressamente abrogata ex art. 136 del DPR 380/01

    Il secondo motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui tra le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e la nuova disciplina di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sussiste continuità normativa anche in relazione all'ordine di demolizione del manufatto abusivo che il giudice deve disporre con la sentenza di condanna, atteso che la precedente previsione dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 risulta trasfusa nell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001.

  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge a fronte di un ordine di demolizione venuto ad esecuzione dopo trenta anni e come tale prescritto

    Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che questa Corte ha escluso la natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione sulla base di una un’articolata disamina della relativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01. Da essa si è evinto che la demolizione dell'abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un'attività avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio, all'autorità amministrativa, la quale deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall'art. 27, comma 2 del TUE o attraverso la procedura di ingiunzione. Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli; come tali sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti degli eredi del aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene. L'ordine impartito dal giudice non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per pecuniarie con finalità punitiva e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 125
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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