Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2653
CASS
Sentenza 21 febbraio 2003

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In tema di onere probatorio, qualora l'attore fondi la sua domanda su di un contratto di mutuo, la contestazione da parte del preteso mutuatario in ordine alla reale causale del versamento non integra gli estremi dell'eccezione in senso sostanziale - con conseguente inversione dell'onere della prova - atteso che la negazione dell'esistenza di un contratto si traduce nella contestazione del titolo posto a base della domanda stessa, anche se il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro indicandone contestualmente la causale, con la conseguenza che l'onere probatorio rimane fermo (ed integro) a carico dell'attore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2653
    Data del deposito : 21 febbraio 2003

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