Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova.
Commentari • 5
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Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la dazione di una somma, anche attraverso un'operazione di accreditamento su conto corrente bancario, non è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di restituzione, allorquando, pur ammessa la ricezione, l'accipiens contesti il titolo in base al quale ne viene richiesta la restituzione. In effetti, potendo una somma di denaro essere data per svariate ragioni, colui che avanza la richiesta di restituzione di somme date presuntivamente a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2967 del c.c., primo comma, a provare tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa e, dunque, non solo la consegna o la trasmissione del …
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Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12119 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, difeso dall'avvocato GAETANO PITTALÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI GI, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO AIROLDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 165/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione 2^ Civile, emessa il 09/02/00 e depositata il 03/03/00 (R.G. 717/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Gaetano PITTALÀ;
udito l'Avvocato Sebastiano RIBAUDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14/6/1985 NO IO, premesso di aver mutuato a RA IG la somma di L.
1.060.000.000 e di aver ricevuto in restituzione dal mutuatario la somma di L. 210.000.000, convenne dinanzi al Tribunale di Bergamo lo RA per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 850.000.000. Lo RA oppose di aver ricevuto il danaro in pagamento del prezzo di terreni da lui venduti al NO e chiese, quindi, il rigetto della domanda. Acquisiti documenti, il Tribunale, con sentenza del 18/7/1996, ritenne provato che il NO avesse pagato alla RA la somma di L. 500.000.000 a titolo di prezzo di terreni vendutigli dal convenuto ed avesse mutuato a quest'ultimo la somma di L. 560.000.000. Condannò, quindi, lo RA al pagamento della somma di L. 560.000.000 in favore del NO. Su appello dello RA la Corte di Brescia, con sentenza del 3/3/2000, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda del NO, osservando che questi non aveva provato di aver dato in mutuo allo RA la somma reclamata in giudizio. Ricorre il NO con un unico motivo. Resiste lo RA con controricorso illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1813 e segg. e 1362 c.c., nonché vizi motivazionali. Lamenta che con motivazione apodittica e contraddetta dalle risultanze istruttorie la Corte di merito abbia escluso che egli avesse mutuato allo RA la somma di L.
1.060.000.000. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che mentre il NO aveva sostenuto di aver mutuato allo RA la somma di L.
1.60.000.000.000 e di aver ricevuto in restituzione la somma di L. 210.000.000, il teste Brignoli, indotto dallo stesso NO, aveva dichiarato che quest'ultimo aveva acquistato dallo RA terreni per 500 milioni ed aveva contestualmente mutuato allo RA la somma di 560 milioni. In considerazione di queste gravi discrepanze la Corte bresciana ha ritenuto del tutto inattendibili le prove offerte dal NO a sostegno del suo assunto e questa motivazione, esauriente ed immune da vizi, è criticata dal ricorrente non già con la specifica indicazione dei denunziati vizi giuridici e motivazionali, ma con considerazioni di puro fatto, che non possono assumersi in esame, essendo volte a sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.
Il ricorrente obbietta che, comunque, lo RA aveva ammesso in giudizio di aver da lui ricevuto, sia pure ad altro titolo, la somma di L.
1.060.000.000 e da questo rilievo fa derivare, come conseguenza, che incombeva allo RA l'onere di dimostrare il titolo in forza del quale egli aveva percepito detto importo. L'obbiezione non può condividersi. Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, posto (come nella specie) a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta che l'attore dimostri l'avvenuta consegna del danaro, ma occorre che dimostri anche che tale consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo dirsi assolto l'onere della prova del fatto costitutivo della domanda, a norma dell'art. 2697 c.c. (Cass., 26/9/1983, n. 5691). Ne consegue che la contestazione del convenuto, il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass. 20/8/1990, n. 8434). Nel caso in esame, come si è visto, il NO non ha provato - come gli incombeva - di aver consegnato allo RA somme di danaro per un titolo che ne comportasse la restituzione e pertanto non appare per alcun verso reprensibile la pronunzia con cui la Corte di merito ha rigettato la sua domanda di restituzione.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 8.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 100,00, oltre agli onorari, liquidati in euro 8.000,00, ed accessori e spese generali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003