Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale com da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Cultura, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questi, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Comune di Villapiana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Maria Patrizia Surace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Cosenza, Infratel Italia S.p.a., Convento di S. Antonio, Invitalia S.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- del verbale di deliberazione della Giunta del Comune di Villapiana del 24 aprile 2025, n. 96;
- della determina del Comune di Villapiana del 9 maggio 2025, n. 3 del reg. area e n. 501 del reg. generale;
- ove occorrer possa, della determina del Comune di Villapiana del 28 aprile 2025, n. 2 del reg. area e n. 447 del reg. generale, recante il preavviso di rigetto ex art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241; della PEC inviata dal suap.villapiana@pec.calabriasuap.it all’odierna ricorrente in data 28 aprile 2025 09:41, avente ad oggetto “Comunicazione – pratica num. 1395 del 25.02.2025” ; atto di indirizzo della Giunta del Comune di Villapiana inviata all’odierna ricorrente con PEC del 28 aprile 2025; Piano di rete e il programma di sviluppo comunale; il programma di sviluppo delle rete di telefonia mobile per l’anno 2025; la Zona TAF3-territorio agricolo forestale; il PAI Calabria – Rischio frana R2 laddove contempla solo in parte la zona in esame in area a rischio frana; la tavola della viabilità allegata al PSC vigente laddove classifica la strada antistante come “Strada extra urbana” con fascia di rispetto di m. 10; il parere sfavorevole dell’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Villapiana; il P.S.C. vigente; comunicazione del 28 aprile 2025 dell’U.M.T., unitamente alle altre inviate alle altre amministrazioni convocate;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
con i motivi aggiunti:
- dell’atto dell’Ufficio tecnico del Comune di Villapiana del 22 settembre 2025, prot. n. 20552;
- del verbale di sospensione dei lavori dell’Area Vigilanza del Comune di Villapiana del 22 settembre 2025, prot. n. 20585 cat. 9/3;
- e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: atto del Comune di Villapiana del 18 agosto 2025, prot. n. 17222 cat. VII, nella parte in cui recita: « (…) Atteso che i terreni interessati dall’intervento, di cui ai mappali segnati a margine, sono compresi nel confine di complesso vincolato imposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del R.D. 3267/23, nel Comune di Villapiana (CS); esprime parere favorevole condizionato (…) Con riserva di ulteriori vincoli e superiori vincoli/rilievi richiamati con determina di diniego di realizzazione dell’impianto di telefonia n. 3 del 9.5.2025 in relazione alla pratica Suap 1395 del 25.2.2025 e quivi integralmente richiamati ed attualmente sub iudice dinanzi al TAR CZ (r.g. 861/2025).La validità dell’odierno parere nella fase esecutiva è subordinata al rispetto della normativa che sovraintende alla tutela del vincolo idrogeologico del territorio, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e paesaggistica. (…) L’odierno parere non pregiudica i diritti di terzi, che devono essere salvati, rispettati e riservati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenz e del Comune interessato, cui è fatto obbligo di acquisire, prima del rilascio dell’autorizzazione finale, la documentazione di cui all’art. 3 della L.R. 25/2018; cosicché i movimenti di terra consentiti potranno essere messi in pratica solo dopo l’acquisizione di pareri, ambientale, sanitaria e/o di altra natura, qualora necessari. Resta in ogni caso ferma la riserva di ulteriori e superiori/rilievi richiamati con determina di diniego di realizzazione dell’impianto di telefonia n. 3 del 9.5.2025 in relazione alla pratica Suap 1395 del 25.2.2025 e quivi integralmente richiamati ed attualmente sub iudice dinanzi al TAR CZ (R.G. 861/2025). La ditta autorizzata è tenuta all’osservanza delle prescrizioni appresso specificate: Versamento al Comune di Villapiana – entrate vincolo idrogeologico, l’importo dovuto per complessivi Euro 54,24 per diritti di segreteria e diritti di istruttoria, di cui all’allegato “E” tariffario vincolo idrogeologico; (…) Dare inizio alle attività previste in progetto solo dopo l’ottenimento da parte di altri organi tecnici e/o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune di atti di consenso, comunque denominati in materia archeologica, ambientale, urbanistica e sanitaria; in particolare in materia paesaggistica secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (…) ; (…) Di essere consapevole che l’incompletezza dei dati richiesti o la parziale presentazione della documentazione essenziale non consente di valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento, per cui, in tale evenienza, l’ufficio istruttore potrà ordinare esibizioni documentali con conseguente interruzione del termine di trenta giorni stabilità dal Regolamento attuativo della L.R. 45/12 (…) » ; le P.M.F. allegate al deliberazione della Giunta regionale del 20 maggio 2011 n. 218 e la stessa deliberazione n. 218 del 2011, così come modificate con deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 204, n. 238; il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Villapiana del 25 giugno 2025, prot. n. 13162; l’atto del Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna Forestazione e forestazione e Difesa del Suolo Settore 1della Regione Calabria del 14 maggio 2025, prot. n. 333871; il Piano strutturale comunale (PSC) vigente, adeguato al QTPR – Calabria e approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2023, n. 46, quindi il QTPR Calabria; gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del RET vigente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Cultura, del Comune di Villapiana, della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. SC AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il 25 febbraio 2025 Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. ha inoltrato al Comune di Villapiana domanda ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, per la realizzazione, sull’area individuata in catasto al foglio di mappa n. 7, particella n. 228, di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui ospitare gli impianti di Vodafone Italia S.p.a.
2. – Avviatosi il procedimento con la convocazione della conferenza di servizi, con deliberazione del 24 aprile 2025 la Giunta comunale di Villapiana ha rilevato che in aderenza alla particella ove dovrà sorgere l’impianto sorge la chiesa denominata Convento Sant’Antonio, edificata tra il 1581 e il 1591, con un belvedere che verrebbe alterato dall’installazione di un impianto alto m. 34, con pregiudizio «per la percezione dell’identità storica e culturale del bene oggetto di celebrazioi religiose e culturali di interesse pubblico territoriale» .
Per tale ragione, ritenendo a rischio i valori storici e paesaggistici legati alla chiesetta, ha dato mandato all’amministrazione di salvaguardare l’identità storico-culturale del Comune, ritenendo tale valore, unitamente alla necessità di godere pienamente del luogo di culto anche dal punto di vista paesaggistico, prevalente rispetto alla necessaria capillarità della copertura radiomobile.
Quindi, con determina del 28 aprile 2025, n. 447 reg. gen., il responsabile del SUAP ha notificato ad Inwit S.p.a. preavviso di rigetto dell’istanza, cui ha fatto seguito la determina del 9 maggio 2025, n. 501 reg. gen., di rigetto dell’istanza.
Nel provvedimento si legge che l’antenna si presenta come fattore di disturbo percettivo «con effetti detrattori in termini di qualità paesaggistica rispetto ai valori storici e paesaggistici, interagendo negativamente con la veduta panoramica da e verso il centro della cittadina e limitando fortemente il godimento religioso-culturale della chiesa» . Si aggiunge che la zona sarebbe sottoposta a vincolo idrogeologico e forestale e che la particella ove è previsto l’impianto si trova in fascia di rispetto cimiteriale e in fascia di rispetto di 10 metri rispetto alla strada extraurbana prevista in PRG.
Essendo ipotizzabili altre allocazioni dell’impianto, secondo l’amministrazione comunale si dovrebbero ritenere prevalenti le esigenze di tutela della testimonianza storico culturale della chiesa e del profilo orografico della collina su cui è posta.
3. – A questo Tribunale Amministrativo Regionale si è dunque rivolta Inwit S.p.a. per ottenere l’annullamento di siffatto diniego.
In primo luogo, ha lamentato la violazione del comma 10 del citato art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, poiché al momento della comunicazione del preavviso di rigetto, il 62mo giorno dal deposito dell’istanza, si era già prodotto il silenzio assenso alla realizzazione dell’impianto.
In secondo luogo, premesso che l’opera è da qualificarsi come opera di urbanizzazione primaria, sull’area ove deve sorgere non esisterebbe alcun vincolo idrogeologico e forestale e, benché una porzione della particella sia a rischio frana, tale rischio non riguarda il punto ove s’innalzerà il traliccio. Né il vincolo cimiteriale e quello stradale avrebbero alcun effetto sulla possibilità di realizzare l’opera
D’altra parte, la localizzazione dell’impianto, beneficiario di finanziamento con fondi PNRR, sarebbe avvenuto alla luce di quanto disposto con l’art. 4, comma 7- bis d.l. 7 maggio 2024, n. 70, conv. con mod. con l. 4 luglio 2024, n. 95, per cui «al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara» . Una diversa allocazione non sarebbe possibile, perché non garantirebbe la copertura che è necessaria per raggiungere gli obiettivi PNRR.
In ogni caso, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio aveva dato parere favorevole alla realizzazione dell’opera.
4. – Il Comune di Villapiana, costituitosi, ha difeso la propria posizione, evidenziando che il preavviso di diniego sarebbe stato tempestivo, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., posto che il termine di 60 giorni per l’emanazione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione sarebbe venuto a scadere sabato 26 aprile e, quindi, avrebbe subito il differimento automatico a lunedì 28 aprile.
L’amministrazione ha ribadito che l’area è sottoposta a vincolo idrogeologico, come chiarito anche dal competente dipartimento della Regione Calabria con nota del 14 maggio 2025, e ha sottolineato che l’impianto dovrebbe sorgere in zona limitrofa ad area connotata dal rischio di frana R2.
Lo stesso parere favorevole della Soprintendenza dimostrerebbe l’interesse storico culturale che riveste la chiesa di S. Antonio, per la tutela della quale il Comune ha ribadito il proprio intento collaborativo.
Ha infine specificato che vincolo stradale e vincolo cimiteriale non sono stati intesi dall’amministrazione come ostacolo alla realizzazione dell’impianto.
5. – Pendente il ricorso, il Comune di Villapiana, cui Inwit S.p.a. ha inviato comunicazione di inizio dei lavori, ha trasmesso nota con cui ha evidenziato l’illegittimità dell’opera.
Quindi, con verbale del 22 settembre 2025, l’amministrazione ha ribadito la necessità di sospendere i lavori.
6. – Inwit S.p.a. ha proposto motivi aggiunti avverso tali atti, nonché avverso la nota del 18 agosto 2025, n. 17222, con cui è stato dato dall’amministrazione il nulla osta alla movimentazione terra, salvi gli effetti del diniego già sub iudice . Ha esteso anche agli atti sopravvenuti le censure mosse agli atti oggetto del ricorso principale.
7. – Nel giudizio sono stati evocati anche gli altri soggetti meglio individuati in epigrafe.
Di questi, la Regione Calabria si è costituita protestando il proprio difetto di legittimazione passiva.
La difesa delle amministrazioni dello Stato, invece, ha aderito alle concuslioni rassegnate dalla società ricorrente.
8. – Il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica dl 21 gennaio 2026.
9. – Deve riconoscersi preliminarmente che solo il Comune di Villapiana, che ha emesso i provvedimenti e gli atti contestati, è passivamente legittimato al giudizio. Il ricorso è quindi inammissibile nei confronti degli altri soggetti.
10. – L’art. 2963 c.c., nel predisporre i criteri per il computo del termine di prescrizione, fornisce una regola generalmente applicabile ai termini rilevanti per il diritto civile sostanziale (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 26 maggio 2017, n. 13406), per il diritto tributario (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 28 aprile 2006, n. 10012), per il diritto amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824).
Quindi, i termini si computano secondo il calendario comune; non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e il termine si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale; se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo; il termine si computa nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
L’art. 155 c.p.c. prevede regole simili per gli atti processuali, aggiungendo però ai commi V e VI che la proroga del termine che cade in giorno festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato; e che resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
La costruzione della norma rende evidente due elementi: che la proroga del termine scadente nella giornata di sabato riguarda i soli atti processuali che si compiono fuori dall’udienza; e che la norma ha natura eccezionale, giacché la giornata di sabato è considerata a ogni effetto lavorativa.
Quindi l’art. 155, comma V, non è applicabile ai termini per l’adozione di atti amministrativi.
Ergo , tutta l’attività provvedimentale del Comune di Villapiana sottoposta all’attenzione di questo Tribunale è tardiva e, come tale, illegittima, essendosi formato per silentium il provvedimento favorevole alla realizzazione dell’impianto.
11. – Anche sul piano sostanziale, nondimeno, l’operato dell’amministrazione è illegittimo.
Questo Tribunale ha già ricordato (da ultimo, cfr. sentenza del 27 ottobre 2025, n. 1760) che, in ragione dell’art. 4, comma 7- bis d.l. n. 70 del 2024:
- la realizzazione delle nuove infrastrutture volte a raggiungere gli obiettivi del PNRR è disposta sulla base della posizione dei pixel, vale a dire dei quadranti di 100 x 100 metri in cui è suddiviso il territorio italiano ai fini della classificazione delle aree ( “nere” , “grigie” e “bianche” );
- la norma, anche derogando ai regolamenti comunali per la realizzazione di nuovi impianti di rete fino al 31 dicembre 2026, abilita i gestori ad installare le stazioni radio base anche in zone non previamente individuate come "disponibili" dai piani comunali delle antenne e che versano in "aree bianche": tali sono le zone svantaggiate, rurali e/o nelle quali l'investimento per l'infrastrutturazione non viene ripagato dalla vendita del servizio generato e che risultano già mappate dagli allegati del suddetto bando;
- la norma non elimina il procedimento autorizzativo e, quindi, il Comune deve comunque rilasciare l'autorizzazione, valutando la completezza della documentazione e i pareri favorevoli delle autorità preposte; ma la localizzazione degli impianti è «disposta» - senza margini di discrezionalità - in base ai “pixel” (in tal senso anche i lavoratori preparatori alla conversione del decreto legge n. 60 del 2024);
- nell'operare «anche in deroga ai regolamenti comunali» , la norma non subordina la localizzazione e l'autorizzazione di nuove infrastrutture all'assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla «posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara» ;
- il diniego di autorizzazione è legittimo solo se il Comune dimostra che il sito prescelto non è inserito nelle “aree bianche” , mappate come idonee alla copertura dei pixel.
Quindi, l’amministrazione comunale, cui d’altra parte non è affidato il compito della tutela del paesaggio, non poteva negare l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto per tutelare la fruizione di un edificio di culto pur rilevante per l’identità della comunità.
12. – Quanto, infine, all’esistenza di un vincolo idrogeologico, su cui pure il Comune di Villapiana ha insistito, occorre notare che esso incide sulla sola necessità di presentare all’amministrazione regionale la richiesta di autorizzazione al movimento terra prevista dagli artt. 7 ss. r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Ma nessuna norma prevede che la mancata quantificazione degli inerti da smaltire costituisca motivo ostativo alla formazione dell’autorizzazione (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 689).
13. – In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento di tutti gli atti impugnati.
Le spese di lite tra la società ricorrente e il Comune di Villapiana sono regolate secondo il principio della soccombenza.
Rispetto agli altri soggetti evocati in giudizio, invece, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara ammissibile nei soli confronti del Comune di Villapiana e, in tali termini, lo accoglie, annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Villapiana, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di €4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
SC AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AL | IV RR |
IL SEGRETARIO