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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13168 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25369/2025
Il Giudice AB RZ, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE SALVATORE Parte_1
DA ed LI ES
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Le parti insistono per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente per la liquidazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, ex. art. 1 L. n. 18/1980, , con conseguente condanna di al definitivo pagamento CP_1 dei ratei maturati dalla presentazione della domanda amministrativa fino al
30.4.2025, oltre accessori di legge.
La Difesa deduce, a tal fine, che , in data 10.3.2025, comunicava la CP_1 liquidazione degli arretrati senza corrisponderli.
Si è costituito dando atto dell'avvenuta corresponsione a parte ricorrente, in CP_1 epoca successiva il deposito del ricorso, della validazione degli arretrati.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte della pacifica sopravvenuta validazione, da parte di , degli arretrati richiesti in CP_1 ricorso.
Spese di lite compensate in ragione di 1/3 tra le parti, a fronte del buon comportamento processuale di che, prima della costituzione in giudizio, CP_1 procedeva all'adempimento di quanto dovuto, e liquidate, per la restante parte, a favore di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte ricorrente le restanti spese di lite liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 19/12/2025 Il Giudice
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25369/2025
Il Giudice AB RZ, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE SALVATORE Parte_1
DA ed LI ES
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Le parti insistono per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente per la liquidazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, ex. art. 1 L. n. 18/1980, , con conseguente condanna di al definitivo pagamento CP_1 dei ratei maturati dalla presentazione della domanda amministrativa fino al
30.4.2025, oltre accessori di legge.
La Difesa deduce, a tal fine, che , in data 10.3.2025, comunicava la CP_1 liquidazione degli arretrati senza corrisponderli.
Si è costituito dando atto dell'avvenuta corresponsione a parte ricorrente, in CP_1 epoca successiva il deposito del ricorso, della validazione degli arretrati.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte della pacifica sopravvenuta validazione, da parte di , degli arretrati richiesti in CP_1 ricorso.
Spese di lite compensate in ragione di 1/3 tra le parti, a fronte del buon comportamento processuale di che, prima della costituzione in giudizio, CP_1 procedeva all'adempimento di quanto dovuto, e liquidate, per la restante parte, a favore di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte ricorrente le restanti spese di lite liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 19/12/2025 Il Giudice
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