TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11333 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza R.G. n. 22723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez. in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa introdotta con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 06.11.2023
DA
, (P.I. ), con sede in Benevento alla Via Pio Parte_1 P.IVA_1
IX n. 113, in persona del legale rapp.p.t. Sig.ra , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giovanni Sordillo e dall'Avv. Graziella Angela Petrozziello ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Roma 22 presso lo studio del primo
(Avv. Giovanni Sordillo)
(Avv. Graziella Angela Petrozziello)
RICORRENTE
CONTRO
(cod. fisc. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo- difesa e rappresentata CP_1 dall'avvocatura comunale
(Avv. Raffaele Squeglia)
RESISTENTE
§ 1. Con ricorso depositato in data 06.11.2023 la ha Parte_1 convenuto innanzi a codesto Tribunale il sull'assunto di aver sostenuto gli Controparte_1 oneri di mantenimento e assistenza in via continuativa del minore a far data del Persona_1
10.08.2022 (all. 4 verbale ingresso).
La struttura ricorrente era stata individuata dai servizi sociali di Benevento giusto decreto del
Tribunale per i Minorenni di Napoli del 21.07.2022 (all. 3 revoca affidamento).
La Cooperativa sociale ha individuato quale obbligato al sostegno delle spese di assistenza il comune partenopeo sul presupposto della residenza del minore prima del ricovero come prescritto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000, individuandola in poiché il tutore CP_1 nominato in data 06.03.2017, Avv. Stefania Ascione, risultava residente in tale comune.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, la condanna del quale ente individuato Controparte_1 dalla L. 328/2000 e sulla base dell'art. 45 c.c., al pagamento dell'importo di € 43.945,24 per le prestazioni effettuate dal 10.08.2022 al 26.10.2023 (data di presentazione della domanda giudiziale).
Il si è costituito eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e Controparte_1 la decadenza del diritto in quanto non previamente informato come prescritto dalla L
328/2000.
***** § 2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal merita Controparte_1 accoglimento.
Ebbene, la controversia in questione avente ad oggetto il rimborso spese di spedalità, soccorso ed assistenza in via continuativa vertente tra onlus ed ente obbligato si inscrive in una complessa situazione di conflitto familiare che vede partecipi e contrapposti diversi enti, quello della residenza familiare, quello della struttura ospitante, quello degli affidatari e quello del tutore.
Occorre, pertanto, a fini chiarificatori, partire dal dato normativo.
L'art. 6, comma 4, della L. 328/2000 prevede che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".
Inoltre, l'art. 4 della L. 184/1983 prevede la competenza a mantenere la vigilanza sui minori in favore del servizio sociale a cui è stato attribuito l'affidamento degli stessi (anche con provvedimento giurisdizionale).
Deve essere attribuita una corretta interpretazione alle norme citate in relazione ai fatti di causa. Il legislatore, si evince dal tenore delle norme, persegue l'obiettivo di attribuire potere decisionale e vigilanza (con assunzione dei relativi carichi economici) all'ente che abbia prossimità rispetto ai minori (o comunque ai soggetti che presentino fragilità e necessitino di ricovero). Tale prossimità viene presunta sulla base della residenza anagrafica, ma non si esaurisce in essa, essendo prevalente l'interesse alla tutela del minore, interesse che accede al rango costituzionale e alla tutela sovranazionale, e, come detto, trova maggiore tutela se perseguito da un ente che abbia la possibilità di esercitare la concreta vigilanza.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte, statuendo che "In caso di ricovero stabile del disabile – cui va equiparato il minore- presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma
4, della l. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura" (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 24631 del 10/08/2022).
Questo Giudice ritiene di potersi conformare all'orientamento della Suprema Corte descritto e quindi si ritiene corretto ed in linea con i dettati normativi sovraesposti privilegiare il concetto di residenza fattuale e non meramente anagrafico.
D'altro canto, numerosi sono i precedenti sul punto ossia sul concetto di residenza abituale del minore e sulla sua valutazione “fattuale” intesa come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni. Infatti, la nozione di residenza abituale del minore implica una valutazione di fatto, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori tali da identificare, anche in chiave prognostica, il luogo che costituisce uno stabile centro di vita e di interessi del minore (Cassazione, I Sez. Civ., Ord. 2 novembre 2023 n.30430; Cass. Sez.
6-1 Ordinanza n. 27741 del 31.10.2018; Cass. SS.UU. 19.04.2021 n. 10243).
Tutto ciò non si scontra con il dato codicistico. Infatti, ai sensi dell'art.43 c.c. la residenza è una circostanza di fatto, in quanto si identifica con “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Pertanto, per individuare la residenza è necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo (stabile permanenza in un luogo) e soggettivo (volontà della persona di permanervi in modo duraturo). In particolare, all'art.45 c.c. si stabilisce che il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia, ovvero la residenza del minore coincide con quella della sua famiglia, e va intesa come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e agli effetti dell'art. 43,
1 comma, c.c., vale a dire il luogo ove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi e i suoi reali interessi.
Ebbene, non vi sono sufficienti prove che colleghino la vicenda del minore al comune di CP_1 anzi non vi è neanche formalmente prova della migrazione del minore in altro comune rispetto a quello di residenza della famiglia.
La tesi della cooperativa ricorrente che fa presumere la dimora nel luogo di residenza anagrafica presso il tutore, sarebbe stata non revocabile in dubbio ove fosse stato allegato in questa sede che in realtà presso il Comune di vi era stato un continuativo dimorare CP_1 effettivo del minore prima dell'ingresso in struttura.
Inoltre, il rilievo che la residenza del tutore sia nel Comune di non implica l'automatico CP_1 spostamento della residenza del soggetto tutelato né vi è previsione di un obbligo in tal senso ma solo una possibilità.
Tanto è vero che il tutore, principalmente, ha la funzione di tutelare e gestire gli interessi del minore soprattutto economici affinché lo protegga in situazioni che potrebbero vederne pregiudicati gli interessi ma non viene individuato necessariamente anche quale soggetto che si occupa della sua assistenza e cura familiare come potrebbe essere il soggetto affidatario.
Le due funzioni, come in questo caso, possono non coincidere.
D'altronde per il minore in tutela non vi è un obbligo di mutamento della residenza della famiglia d'origine presso quella del tutore neppure in conseguenza della perdita della potestà genitoriale. In altri termini, e con ciò non condividendo la tesi della ricorrente, non vi è una consequenzialità fra perdita di potestà genitoriale e perdita della residenza del minore nel comune della famiglia d'origine.
Infatti, la residenza del minore, anagraficamente, può rimanere quella presso la famiglia d'origine, mentre la residenza effettiva va invece individuata nel luogo di permanenza effettiva e continuativa, ossia laddove viene effettuata la vigilanza del minore da parte dei soggetti preposti.
Inoltre, come sostenuto dalla difesa del a supporto della propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, difetta l'ulteriore requisito previsto dall'art. 6 comma 4 della legge
328/2000 in capo all'ente citato, e cioè quello della preventiva informazione. Nulla è stato al riguardo prodotto dalla ricorrente che potesse dimostrare la conoscenza della vicenda del minore e/o il disinteresse del comune di CP_1
Invece, dall'attenta disamina dei documenti prodotti dalle parti relativi alla vicenda familiare e agli spostamenti del minore si evince come, prima dell'ingresso nella cooperativa ricorrente,
l'impegno di cercare una struttura idonea per il ricovero del minore sia stato svolto dal comune di Benevento, che, con mobilitazione dei servizi sociali, ha effettuato ogni indagine in proposito, ha inoltrato la richiesta di collocamento del minore, presumibilmente ha ottemperato all'obbligo di relazionare al tribunale per i minorenni. Tale attività è sintomatica della vicinanza dell'ente al minore, dell'approfondita conoscenza della situazione che lo vedeva coinvolto, nonché della capacità di provvedere in proposito, attivandosi attraverso i canali istituzionali. In questo senso depone anche il provvedimento del Tribunale dei minorenni di
Napoli Proc. 4/20 A cron. 5951/22, con cui il 22.07.2022 (all. 3 fasc. ricorrente), revocando il precedente affido del 18.11.2020 che poneva la presa in carico del relativo progetto di affido da parte dei Servizi Sociali di Benevento, dato atto del fallimento del progetto onerava gli stessi servizi sociali di Benevento di individuare un'idonea struttura che si occupasse del minore.
Da quanto sopra esposto discende che il soggetto obbligato al pagamento delle spese in questione è il di Benevento. CP_1
Per i su esposti motivi il ricorso va rigettato.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 e di tutte le circostanze del caso, da integrarsi poi con il rimborso delle spese forfettarie e con gli accessori di legge dell'IVA e della CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
CP_1
2) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite del Parte_1
liquidate in € 3.809,00 per compenso del difensore (di cui € 851,00 per la fase di CP_1 studio, € 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Napoli, 13.11.2025
Il Giudice dott.ssa Isabella Martuscelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez. in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa introdotta con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 06.11.2023
DA
, (P.I. ), con sede in Benevento alla Via Pio Parte_1 P.IVA_1
IX n. 113, in persona del legale rapp.p.t. Sig.ra , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giovanni Sordillo e dall'Avv. Graziella Angela Petrozziello ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Roma 22 presso lo studio del primo
(Avv. Giovanni Sordillo)
(Avv. Graziella Angela Petrozziello)
RICORRENTE
CONTRO
(cod. fisc. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo- difesa e rappresentata CP_1 dall'avvocatura comunale
(Avv. Raffaele Squeglia)
RESISTENTE
§ 1. Con ricorso depositato in data 06.11.2023 la ha Parte_1 convenuto innanzi a codesto Tribunale il sull'assunto di aver sostenuto gli Controparte_1 oneri di mantenimento e assistenza in via continuativa del minore a far data del Persona_1
10.08.2022 (all. 4 verbale ingresso).
La struttura ricorrente era stata individuata dai servizi sociali di Benevento giusto decreto del
Tribunale per i Minorenni di Napoli del 21.07.2022 (all. 3 revoca affidamento).
La Cooperativa sociale ha individuato quale obbligato al sostegno delle spese di assistenza il comune partenopeo sul presupposto della residenza del minore prima del ricovero come prescritto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000, individuandola in poiché il tutore CP_1 nominato in data 06.03.2017, Avv. Stefania Ascione, risultava residente in tale comune.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, la condanna del quale ente individuato Controparte_1 dalla L. 328/2000 e sulla base dell'art. 45 c.c., al pagamento dell'importo di € 43.945,24 per le prestazioni effettuate dal 10.08.2022 al 26.10.2023 (data di presentazione della domanda giudiziale).
Il si è costituito eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e Controparte_1 la decadenza del diritto in quanto non previamente informato come prescritto dalla L
328/2000.
***** § 2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal merita Controparte_1 accoglimento.
Ebbene, la controversia in questione avente ad oggetto il rimborso spese di spedalità, soccorso ed assistenza in via continuativa vertente tra onlus ed ente obbligato si inscrive in una complessa situazione di conflitto familiare che vede partecipi e contrapposti diversi enti, quello della residenza familiare, quello della struttura ospitante, quello degli affidatari e quello del tutore.
Occorre, pertanto, a fini chiarificatori, partire dal dato normativo.
L'art. 6, comma 4, della L. 328/2000 prevede che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".
Inoltre, l'art. 4 della L. 184/1983 prevede la competenza a mantenere la vigilanza sui minori in favore del servizio sociale a cui è stato attribuito l'affidamento degli stessi (anche con provvedimento giurisdizionale).
Deve essere attribuita una corretta interpretazione alle norme citate in relazione ai fatti di causa. Il legislatore, si evince dal tenore delle norme, persegue l'obiettivo di attribuire potere decisionale e vigilanza (con assunzione dei relativi carichi economici) all'ente che abbia prossimità rispetto ai minori (o comunque ai soggetti che presentino fragilità e necessitino di ricovero). Tale prossimità viene presunta sulla base della residenza anagrafica, ma non si esaurisce in essa, essendo prevalente l'interesse alla tutela del minore, interesse che accede al rango costituzionale e alla tutela sovranazionale, e, come detto, trova maggiore tutela se perseguito da un ente che abbia la possibilità di esercitare la concreta vigilanza.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte, statuendo che "In caso di ricovero stabile del disabile – cui va equiparato il minore- presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma
4, della l. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura" (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 24631 del 10/08/2022).
Questo Giudice ritiene di potersi conformare all'orientamento della Suprema Corte descritto e quindi si ritiene corretto ed in linea con i dettati normativi sovraesposti privilegiare il concetto di residenza fattuale e non meramente anagrafico.
D'altro canto, numerosi sono i precedenti sul punto ossia sul concetto di residenza abituale del minore e sulla sua valutazione “fattuale” intesa come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni. Infatti, la nozione di residenza abituale del minore implica una valutazione di fatto, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori tali da identificare, anche in chiave prognostica, il luogo che costituisce uno stabile centro di vita e di interessi del minore (Cassazione, I Sez. Civ., Ord. 2 novembre 2023 n.30430; Cass. Sez.
6-1 Ordinanza n. 27741 del 31.10.2018; Cass. SS.UU. 19.04.2021 n. 10243).
Tutto ciò non si scontra con il dato codicistico. Infatti, ai sensi dell'art.43 c.c. la residenza è una circostanza di fatto, in quanto si identifica con “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Pertanto, per individuare la residenza è necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo (stabile permanenza in un luogo) e soggettivo (volontà della persona di permanervi in modo duraturo). In particolare, all'art.45 c.c. si stabilisce che il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia, ovvero la residenza del minore coincide con quella della sua famiglia, e va intesa come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e agli effetti dell'art. 43,
1 comma, c.c., vale a dire il luogo ove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi e i suoi reali interessi.
Ebbene, non vi sono sufficienti prove che colleghino la vicenda del minore al comune di CP_1 anzi non vi è neanche formalmente prova della migrazione del minore in altro comune rispetto a quello di residenza della famiglia.
La tesi della cooperativa ricorrente che fa presumere la dimora nel luogo di residenza anagrafica presso il tutore, sarebbe stata non revocabile in dubbio ove fosse stato allegato in questa sede che in realtà presso il Comune di vi era stato un continuativo dimorare CP_1 effettivo del minore prima dell'ingresso in struttura.
Inoltre, il rilievo che la residenza del tutore sia nel Comune di non implica l'automatico CP_1 spostamento della residenza del soggetto tutelato né vi è previsione di un obbligo in tal senso ma solo una possibilità.
Tanto è vero che il tutore, principalmente, ha la funzione di tutelare e gestire gli interessi del minore soprattutto economici affinché lo protegga in situazioni che potrebbero vederne pregiudicati gli interessi ma non viene individuato necessariamente anche quale soggetto che si occupa della sua assistenza e cura familiare come potrebbe essere il soggetto affidatario.
Le due funzioni, come in questo caso, possono non coincidere.
D'altronde per il minore in tutela non vi è un obbligo di mutamento della residenza della famiglia d'origine presso quella del tutore neppure in conseguenza della perdita della potestà genitoriale. In altri termini, e con ciò non condividendo la tesi della ricorrente, non vi è una consequenzialità fra perdita di potestà genitoriale e perdita della residenza del minore nel comune della famiglia d'origine.
Infatti, la residenza del minore, anagraficamente, può rimanere quella presso la famiglia d'origine, mentre la residenza effettiva va invece individuata nel luogo di permanenza effettiva e continuativa, ossia laddove viene effettuata la vigilanza del minore da parte dei soggetti preposti.
Inoltre, come sostenuto dalla difesa del a supporto della propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, difetta l'ulteriore requisito previsto dall'art. 6 comma 4 della legge
328/2000 in capo all'ente citato, e cioè quello della preventiva informazione. Nulla è stato al riguardo prodotto dalla ricorrente che potesse dimostrare la conoscenza della vicenda del minore e/o il disinteresse del comune di CP_1
Invece, dall'attenta disamina dei documenti prodotti dalle parti relativi alla vicenda familiare e agli spostamenti del minore si evince come, prima dell'ingresso nella cooperativa ricorrente,
l'impegno di cercare una struttura idonea per il ricovero del minore sia stato svolto dal comune di Benevento, che, con mobilitazione dei servizi sociali, ha effettuato ogni indagine in proposito, ha inoltrato la richiesta di collocamento del minore, presumibilmente ha ottemperato all'obbligo di relazionare al tribunale per i minorenni. Tale attività è sintomatica della vicinanza dell'ente al minore, dell'approfondita conoscenza della situazione che lo vedeva coinvolto, nonché della capacità di provvedere in proposito, attivandosi attraverso i canali istituzionali. In questo senso depone anche il provvedimento del Tribunale dei minorenni di
Napoli Proc. 4/20 A cron. 5951/22, con cui il 22.07.2022 (all. 3 fasc. ricorrente), revocando il precedente affido del 18.11.2020 che poneva la presa in carico del relativo progetto di affido da parte dei Servizi Sociali di Benevento, dato atto del fallimento del progetto onerava gli stessi servizi sociali di Benevento di individuare un'idonea struttura che si occupasse del minore.
Da quanto sopra esposto discende che il soggetto obbligato al pagamento delle spese in questione è il di Benevento. CP_1
Per i su esposti motivi il ricorso va rigettato.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 e di tutte le circostanze del caso, da integrarsi poi con il rimborso delle spese forfettarie e con gli accessori di legge dell'IVA e della CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
CP_1
2) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite del Parte_1
liquidate in € 3.809,00 per compenso del difensore (di cui € 851,00 per la fase di CP_1 studio, € 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Napoli, 13.11.2025
Il Giudice dott.ssa Isabella Martuscelli