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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero r.g. 4027/2023 e vertente TRA
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Massimo Vittucci e Maria Teresa Ciotti) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.t Francesco Saltelli) PARTE APPELLATA E
Controparte_2
(Avv. Franco Tassoni)
PARTE APPELLATA E
Controparte_3 CP_4
PARTI APPELLATE OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1330/2023 del Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1330/2023 del Tribunale di Latina.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti il Concordato Preventivo
e . Controparte_1 Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 11 settembre 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione..Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo…” La parte appellante ha evidenziato di avere rinunciato agli atti del giudizio e le parti appellate costituite, a loro volta, hanno dichiarato di aver accettato la rinuncia della controparte (cfr. note scritte di udienza e all. atti di rinuncia ed accettazione). Le parti hanno, poi, chiesto che il presente giudizio fosse dichiarato estinto e le spese di lite integralmente compensate. Alla stregua di quanto rappresentato, documentato e richiesto, va dichiarata l'estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; compensa le spese di lite integralmente tra le parti. Roma, così deciso in Roma il 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Fiorella Gozzer Marianna D'Avino
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Massimo Vittucci e Maria Teresa Ciotti) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.t Francesco Saltelli) PARTE APPELLATA E
Controparte_2
(Avv. Franco Tassoni)
PARTE APPELLATA E
Controparte_3 CP_4
PARTI APPELLATE OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1330/2023 del Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1330/2023 del Tribunale di Latina.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti il Concordato Preventivo
e . Controparte_1 Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 11 settembre 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione..Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo…” La parte appellante ha evidenziato di avere rinunciato agli atti del giudizio e le parti appellate costituite, a loro volta, hanno dichiarato di aver accettato la rinuncia della controparte (cfr. note scritte di udienza e all. atti di rinuncia ed accettazione). Le parti hanno, poi, chiesto che il presente giudizio fosse dichiarato estinto e le spese di lite integralmente compensate. Alla stregua di quanto rappresentato, documentato e richiesto, va dichiarata l'estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; compensa le spese di lite integralmente tra le parti. Roma, così deciso in Roma il 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Fiorella Gozzer Marianna D'Avino