Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5803/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]8, elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Viale Sauli n. 39/1, presso lo studio dell'Avv. Stefano Bottaro, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - contro
, C.F. , nato a [...], il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]16, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via
XX Settembre n. 5/8, presso lo studio dell'Avv. Samantha Vaccaro, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tributaria ex art. 337 ter, sesto comma, c.c. sull'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale del signor CP_1
1) disporre l'affidamento condiviso ad ambedue i coniugi della figlia minore , con Per_1
allocazione prevalente presso la madre, che continuerà a risiedere nella casa coniugale di via San Giovanni di Quarto 4/8 di comproprietà dei signori prescrivendo Persona_2
al signor un percorso di aiuto alla genitorialità; CP_1
2) statuire che il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati dal giovedì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattino successivo con riaccompagnamento a scuola (in periodo scolastico) e, in periodo estivo, dalle ore 21.30 del mercoledì sera (ovvero dall'uscita da un eventuale centro estivo frequentato dalla bambina) alla domenica sera ore 21.30.
3) Le vacanze estive, invernali e principali festività verranno trascorse col criterio dell'alternanza; in particolare:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie (settimana comprendente il Natale alternata a quella comprendente il Capodanno),
- 3 giorni durate le vacanze pasquali (i giorni comprendenti la Pasqua alternati a quelli comprendenti il Lunedì dell'Angelo),
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- in estate, ad eccezione delle settimane di ferie, rispetto del calendario alternato sopra riprodotto;
- e, sempre seguendo il criterio dell'alternanza, le principali festività civili e religiose nonché il compleanno della bambina;
3) Porre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore della CP_1 figlia non inferiore ad € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, da corrispondersi alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, Parte_1
con decorrenza dalla data di deposito introduttivo ovvero, in subordine dal 1.4.2024; 4) prevedere l'obbligo dei genitori a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia minore, secondo i criteri e le modalità di cui al verbale di riunione della IV^ sez. civile del Tribunale di Genova del 15.9.2016;
5) porre a carico del convenuto, stante la sua opposizione e la violazione del dovere di lealtà
e probità processuale, le spese e gli onorari di giudizio oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”
Conclusioni per il convenuto: “IN VIA PRINCIPALE
a) pronunciare declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Genova in data 16.06.2007 tra i coniugi e Parte_1 CP_1
emanando tutti i provvedimenti conseguenti;
b) affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
c) stabilire i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, determinando in favore del padre e in favore della madre tempi paritetici, con obbligo per ciascun genitore di ricevere e tenere la figlia almeno una settimana consecutiva, per un totale di due settimane al mese per ciascuno, consecutive o alternate, secondo quanto sarà ritenuto opportuno, senza corresponsione di assegno di mantenimento alcuno;
d) stabilire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso di lui;
e) autorizzare la figlia minore a trascorrere le vacanze estive con entrambi i genitori Per_1
per almeno due settimane consecutive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
f) stabilire che la minore possa trascorrere Natale e Capodanno con ciascun genitore Per_1
ad anni alterni, come le festività di Pasqua, compatibilmente con impegni lavorativi dei genitori;
g) porre interamente a carico della signora le spese di amministrazione ordinaria Parte_1
della casa coniugale;
h) porre a carico di ciascun genitore le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50% come da indicazioni di cui al verbale di riunione del 15 settembre 2016 della sezione IV civile del Tribunale di Genova, che si intende in questa sede integralmente richiamato.
IN SUBORDINE,
a) stante il provvedimento emesso dall'ill.mo Giudice in corso di causa, si insta affinchè vengano confermate le statuizioni in essa contenute;
b) di conseguenza, data la prevalente allocazione della minore presso la madre, porre a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad euro 200, cifra considerata equa CP_1 alla luce del percepimento da parte della signora dell'intera somma dell'Assegno Parte_1
Unico per la minore;
Per_1
c) stabilire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso di lui;
d) autorizzare la figlia minore a trascorrere le vacanze estive con entrambi i genitori Per_1
per almeno due settimane consecutive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
e) stabilire che la minore possa trascorrere Natale e Capodanno con ciascun genitore Per_1
ad anni alterni, come le festività di Pasqua, compatibilmente con impegni lavorativi dei genitori;
f) porre a carico di ciascun genitore le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50% come da indicazioni di cui al verbale di riunione del 15 settembre 2016 della sezione IV civile del Tribunale di Genova, che si intende in questa sede integralmente richiamato;
g) porre a carico della signora le spese di ordinaria amministrazione della casa Parte_1
coniugale nella misura del 100%.
In ogni caso, porre a carico della ricorrente tutte le spese e gli oneri del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 15/06/2021 la SI.ra ha chiesto Parte_1
che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova (GE) in data 16/06/2007 con il SI. dalla cui unione era CP_1 nata la figlia minore in data 23/03/2016 e da cui si era separata consensualmente come Per_1
da verbale del 22/11/2018 omologato dal Tribunale di Genova in data 29/11/2018, prevedendo in quella sede l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione anagrafica presso la madre nella casa ex coniugale in comproprietà fra i coniugi sita in Genova, Via San
Giovanni di Quarto n. 4/8, che veniva per l'effetto assegnata alla SI.ra e stabilendo Parte_1
un articolato regime di frequentazione paritetica con entrambi i genitori, i quale si sarebbero fatti carico in via diretta e in egual misura del mantenimento della figlia, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Nel medesimo ricorso introduttivo, la ricorrente ha tuttavia allegato che, rispetto all'epoca della separazione, si era verificato un deterioramento dei rapporti genitoriali, dovuto anche all'instaurazione da parte del SI. di una relazione sentimentale con la SI.ra CP_1 CP_2
inserita nella vita della figlia senza la dovuta gradualità, ed erano insorte delle difficoltà
[...] nell'attuazione del piano genitoriale concordato a causa della sua eccessiva parcellizzazione e della non facile interpretazione dei periodi di vacanza, al punto che con l'avvento della pandemia e le conseguenti restrizioni le parti avevano attuato un diverso calendario a
“settimane alternate” che però paradossalmente aveva aggravato le estenuanti discussioni per ogni aspetto della vita della figlia.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che, contestualmente alla pronuncia di divorzio, venisse modificato il calendario di permanenza della minore presso ciascun genitore in favore di un regime di collocazione prevalente presso di sé con visite paterne a weekend alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali, e che venisse stabilito a carico del SI. un CP_1
contributo al mantenimento della minore pari ad € 500,00 mensili, ferma la suddivisione al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/10/2021, si è costituito in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, si è opposto ad una CP_1
rimodulazione dei tempi di permanenza della minore che non prevedesse l'ormai consolidata parità fra i genitori, chiedendo pertanto la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e il rigetto della domanda in punto economico.
All'esito della lunga fase presidenziale, nel corso della quale si è reso necessario licenziare apposita CTU genitoriale al fine di approfondire il benessere della minore e le capacità relazionali dei genitori nell'ottica di elaborare il miglior progetto di intervento a sostegno del nucleo famigliare, con ordinanza ex art. 4 co. VIII della Legge n. 898/1970 del 05/08/2020 il
Presidente F.F., in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'intervento del servizio consultoriale territorialmente competente e confermando nel resto le condizioni di separazione in essere fra le parti.
Rimesse dunque le parti dinanzi al G.I. e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., alla successiva udienza del 19/10/2023 le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia parziale in punto status sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2640/2023 pubblicata in data 30/10/2023 il Tribunale di
Genova ha quindi pronunciato quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la SI.ra e il SI. rimettendo Parte_1 CP_1
nuovamente le parti dinanzi al G.I. all'udienza del 21/03/2024.
Nelle more, con ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. depositato in data 13/02/2024, la SI.ra Parte_1
ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori in punto collocazione prevalente e regime di visita della figlia minore, allegando il peggioramento dei rapporti fra quest'ultima, il padre e la compagna dello stesso, in conseguenza delle quali la figlia trascorreva i periodi di Per_1
competenza del SI. presso la nonna paterna. CP_1
All'udienza del 21/03/2024, le parti, a fronte del nuovo assetto di fatto venutosi a creare, hanno raggiunto un accordo in punto regime di visita della minore e i difensori hanno rinunciato ai rispettivi mezzi di prova formulati, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 13/06/2024 con invito alle parti a compilare il modello di dichiarazione dei redditi e del patrimonio dell'ultimo triennio disposto da questo Tribunale.
All'esito dell'udienza del 13/06/2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 31/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 2640/2023 emessa in data 20/10/2023 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, quanto alle condizioni di divorzio non vi è motivo di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, come Per_1
concordemente richiesto.
Invero, nonostante l'iniziale elevata conflittualità fra i genitori, che nel tempo si è lievemente sopita anche grazie al percorso intrapreso presso il Laboratorio dei Conflitti incaricato, dalle risultanze peritali della CTU svolta non sono emerse criticità psicopatologiche o inadeguatezze genitoriali delle parti parti tali da giustificare la limitazione di uno o di entrami i genitori dal pieno esercizio del proprio ruolo.
Quanto invece al regime di collocazione e diritto di visita della figlia, ritiene il Collegio di poter recepire e confermare l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21/03/2024 in quanto maggiormente aderente al superiore interesse della minore, anche alla luce delle problematiche relazionali insorte nel contesto familiare paterno, oltre che idoneo a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali.
Pertanto, resterà collocata in via prevalente presso la madre nella casa ex coniugale sita Per_1
in Genova, Via San Giovanni di Quarto n. 4/8 in comproprietà fra le parti che rimarrà quindi assegnata alla SI.ra e trascorrerà dal padre weekend alternati dal giovedì Parte_1
pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
Tutte le altre festività civile e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza come già previsto in sede di separazione, con equa ripartizione del periodo natalizio e di quello pasquale, mentre per periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non Per_1
consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo di volta in volta preso dalle parti compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Ciò posto, l'unico motivo di dissidio fra le parti che residua concerne la determinazione in punto quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia minore.
Sul punto giova brevemente ricordare che la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti, è emerso che il
SI. può contare su un reddito medio annuo netto derivante dalla sua attività di libero CP_1
professionista pari ad € 42.330,331 corrispondenti ad una liquidità mensile di circa € 3.527,53 per dodici mensilità, da cui occorre detrarre il pagamento della propria quota di mutuo della casa ex coniugale pari a circa € 500,00 mensili, le spese per utenze della casa ove vive con la nuova compagna e per il proprio mantenimento quantificate in circa € 400,00 mensili, e la rata del leasing della macchina di circa € 680,00 mensili, residuando quindi disponibilità di circa € 2.000,00 mensili.
Di contro la SI.ra ha percepito nel medesimo periodo di riferimento un reddito Parte_1
medio annuo netto da lavoratrice dipendente pari ad € 25.343,662, corrispondente ad una disponibilità mensile pari a circa € 2.100,00 per dodici mesi, con cui anch'ella deve far fronte alla propria quota della rata di mutuo della casa ex coniugale in comproprietà pari ad € 500,00 mensili e alle spese per utenze e amministrazione ordinaria della stessa (poste integralmente a suo carico in ragione dell'assegnazione) quantificate in circa € 400,00 mensili, residuando quindi circa € 1.200,00 mensili.
In questo quadro, tenuto conto dell'età della figlia minore di 9 anni e delle sue esigenze di vita, si ritiene di dover riservare al mantenimento della stessa circa il 35% delle disponibilità economiche di ciascun genitore rispettivamente pari a circa € 420,00 per la madre ed € 700,00 per il padre.
Tenuto conto poi del regime di frequentazione stabilito che prevede la collocazione prevalente della minore presso la madre, la quale si fa carico in via principale e diretta delle sue esigenze quotidiane, mentre il padre concorre unicamente per due weekend lunghi al mese e quindi per soli 6 giorni, appare congruo determinare il contributo a carico del SI. per il CP_1
mantenimento della figlia minore pari ad € 500,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024 allorquando si è stabilito il nuovo regime in sostituzione della precedente collocazione paritetica.
Quanto invece alle spese straordinarie, da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016, le stesse verranno suddivise al 50% fra i genitori come richiesto.
Stante la natura della causa, le conclusioni parzialmente congiunte e tenuto conto della soccombenza parziale del convenuto in punto economico, le spese di lite possono essere compensate per 2/3 mentre per il restante 1/3 andranno poste a carico del SI. nella CP_1
misura liquida in dispositivo secondo i parametri medi della causa dal valore indeterminato di complessità bassa.
Le spese di CTU, svolta nell'interesse dell'intero nucleo familiare, resteranno invece a carico delle parti in solido fra le stesse ed in egual misura, come liquidate nel separato decreto emesso in corso di causa.
Non sussistono infine i presupposti per la condanna del SI. alla responsabilità CP_1
aggravata ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla SI.ra non ravvisandosi nel caso di Parte_1
specie comportamenti da un punto di vista processuale integranti mala fede o colpa grave nel resistere nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata integralmente la sentenza parziale n.
2640/2023 pubblicata in data 30/10/2023 con cui è stato pronunciato il divorzio fra le parti,
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]) Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa ex coniugale sita in Genova, Via San Giovanni di Quarto n. 478, che resta per l'effetto assegnata alla SI.ra Parte_1
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, come concordato, fermo il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività civili e religiose, con equa ripartizione del periodo natalizio e di quello pasquale, mentre per il periodo estivo Per_1
trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
il tutto fatto salvo ogni diverso accordo fra le parti;
PONE a carico del SI. un contributo economico al mantenimento della figlia CP_1
minore convivente con la madre pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge (prima rivalutazione marzo 2026), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della SI.ra con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, ferma la Parte_1
suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie relative alla figlia da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15/09/2016;
CONDANNA il SI. al pagamento in favore della SI.ra di CP_1 Parte_1 un terzo delle spese di lite che liquida in € 2.538,66 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, compensandole per il resto.
PONE le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico di entrambe le parti in solido fra di loro ed in egual misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PF 2021: Reddito € 87395.416,00 – IRPEF netta € 30.750,00 – Add. Reg. 1.796,00 – Add. Com. € 699,00 = € 54.150,00
PF 2022: Reddito € 49.265,00 – IRPEF netta € 14.107,00 – Add. Reg. 911,00 – Add. Com. € 184,00 = € 34.063,00 PF 2023: Reddito € 58.433,00 – IRPEF netta € 18.026,00 – Add. Reg. 1.124,00 – Add. Com. € 505,00 = € 38.778,00 2 Mod. 730 (2022): Reddito € 21.757,00 – IRPEF netta € 3.639,00 – Add. Reg. 223,00 – Add. Com. € 0,00 = € 30.808,00
Mod. 730 (2023): Reddito € 22.216,00 – IRPEF netta € 3.877,00 – Add. Reg. 229,00 – Add. Com. € 0,00 = € 30.586,00 Mod. 730 (2024): Reddito € 24.076,00 – IRPEF netta € 4.405,00 – Add. Reg. 246,00 – Add. Com. € 0,00 = € 30.341,00