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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3418 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
nata a [...], C.F._1 Parte_2
l'08.08.1981, cod. fisc. , nato a C.F._2 Parte_3
Boscoreale (NA), il 30.06.1970, cod. fisc. ; C.F._3 Parte_4
, nata a [...], il [...], cod. fisc.
[...]
, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. Gaetano C.F._4
Galotto e dall'avv. Antonio Costabile.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Generale e legale
[...]
rappresentante p.t., con sede legale in Salerno – 84131 - al Largo Città di
Ippocrate, P.Iva – mail pec: P.IVA_1 Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: declaratoria riconoscimento e corresponsione: indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del
21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022; indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, CCNL Comparto Sanità del
02.11.2022 nei giorni di ferie.
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
La parte ricorrente, sulla scorta della “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea nonché, nel diritto interno, dalle sentenze della
Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e del 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione delle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento della prestazione lavorativa propria delle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari della retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 e l'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi di cui all'art. 86, comma 6 CCNL 2016-2018. Quindi, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle norme della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione”, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di una somma calcolata per il periodo da settembre 2017 al deposito del ricorso.
La tesi è fondata.
L'art. 7 della Direttiva n. 88/2003, intitolato «Ferie annuali», stabilisce che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
…”. In particolare, secondo la citata Direttiva, il beneficio (ossia: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C 520/06, punto 60;
15 settembre 2011, C-155/10, punto 26; 13 dicembre 2018, C-385/17, punto
24).
Vi è poi una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, sulla base dell'art. 7 della Direttiva 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Per quanto concerne, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche la sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58).
“L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06 punto 60).
In questa linea, la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 21, afferma che la retribuzione delle ferie annuali va calcolata, in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La struttura della retribuzione ordinaria, cioè, “non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. CGUE 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 23); sicché
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, cit.). E vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v. sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 28, cit.). La sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, punti 29, 30, 31) precisa poi che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 25).
Detti principi sintetizzati dalla Suprema Corte nella sentenza 17 maggio 2019,
n. 13425 consentono di condividere le ragioni espresse dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie la c.d. “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018 e l'“indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6,
CCNL 2016-2018 costituiscono, difatti, voci abituali della retribuzione della parte ricorrente così come evincibile dalle buste paga prodotte in atti, giacché il ricorrente è un collaboratore professionale sanitario - infermiere turnista che svolge abitualmente turni lavorativi nel reparto Anestesia e Rianimazione.
Dette voci devono essere pertanto inserite nella base di calcolo delle ferie, dovendosi disapplicare ogni disposizione contrattuale contraria, per essere le stesse connaturate alla prestazione abituale e prevalente svolta dal lavoratore e costituenti, quindi, una componente pressoché fissa della retribuzione.
Consegue la condanna come da dispositivo, ove sono pure liquidate e spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella base di calcolo delle ferie anche dell'indennità giornaliera di turno e della indennità di terapia intensiva o sub-intensiva previste ai sensi degli artt. art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, nonché 106, comma 2, e 107, comma 2,
CCNL 2019-2021, condanna l' convenuta al pagamento delle CP_1
differenze dovute per il periodo di cui al ricorso introduttivo, oltre accessori come per legge, nonché delle spese del giudizio, determinate in € 1.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nocera Inferiore, 18.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
nata a [...], C.F._1 Parte_2
l'08.08.1981, cod. fisc. , nato a C.F._2 Parte_3
Boscoreale (NA), il 30.06.1970, cod. fisc. ; C.F._3 Parte_4
, nata a [...], il [...], cod. fisc.
[...]
, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. Gaetano C.F._4
Galotto e dall'avv. Antonio Costabile.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Generale e legale
[...]
rappresentante p.t., con sede legale in Salerno – 84131 - al Largo Città di
Ippocrate, P.Iva – mail pec: P.IVA_1 Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: declaratoria riconoscimento e corresponsione: indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del
21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022; indennità di pronto soccorso ex art. 107, comma 4, CCNL Comparto Sanità del
02.11.2022 nei giorni di ferie.
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
La parte ricorrente, sulla scorta della “nozione europea di retribuzione” enucleata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea nonché, nel diritto interno, dalle sentenze della
Corte di Cassazione 17/05/2019, n. 13425 e del 15.10.2020 n. 22401, ha agito deducendo che la retribuzione dovuta nel periodo di fruizione delle ferie annuali, non abbia compreso tutte le voci retributive in rapporto di collegamento diretto con lo svolgimento della prestazione lavorativa propria delle mansioni contrattuali svolte, ma aveva incluso nella base di calcolo i soli elementi cd. fissi e/o ordinari della retribuzione, conformemente alle norme contrattuali vigenti, mentre erano rimaste escluse talune indennità pur connaturate alle mansioni ed al turno di servizio, quali l'indennità giornaliera di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 e l'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi di cui all'art. 86, comma 6 CCNL 2016-2018. Quindi, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle norme della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione”, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di una somma calcolata per il periodo da settembre 2017 al deposito del ricorso.
La tesi è fondata.
L'art. 7 della Direttiva n. 88/2003, intitolato «Ferie annuali», stabilisce che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
…”. In particolare, secondo la citata Direttiva, il beneficio (ossia: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C 520/06, punto 60;
15 settembre 2011, C-155/10, punto 26; 13 dicembre 2018, C-385/17, punto
24).
Vi è poi una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, sulla base dell'art. 7 della Direttiva 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Per quanto concerne, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche la sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58).
“L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06 punto 60).
In questa linea, la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 21, afferma che la retribuzione delle ferie annuali va calcolata, in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La struttura della retribuzione ordinaria, cioè, “non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. CGUE 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 23); sicché
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, cit.). E vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v. sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 28, cit.). La sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, punti 29, 30, 31) precisa poi che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 25).
Detti principi sintetizzati dalla Suprema Corte nella sentenza 17 maggio 2019,
n. 13425 consentono di condividere le ragioni espresse dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie la c.d. “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018 e l'“indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma 6,
CCNL 2016-2018 costituiscono, difatti, voci abituali della retribuzione della parte ricorrente così come evincibile dalle buste paga prodotte in atti, giacché il ricorrente è un collaboratore professionale sanitario - infermiere turnista che svolge abitualmente turni lavorativi nel reparto Anestesia e Rianimazione.
Dette voci devono essere pertanto inserite nella base di calcolo delle ferie, dovendosi disapplicare ogni disposizione contrattuale contraria, per essere le stesse connaturate alla prestazione abituale e prevalente svolta dal lavoratore e costituenti, quindi, una componente pressoché fissa della retribuzione.
Consegue la condanna come da dispositivo, ove sono pure liquidate e spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella base di calcolo delle ferie anche dell'indennità giornaliera di turno e della indennità di terapia intensiva o sub-intensiva previste ai sensi degli artt. art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, nonché 106, comma 2, e 107, comma 2,
CCNL 2019-2021, condanna l' convenuta al pagamento delle CP_1
differenze dovute per il periodo di cui al ricorso introduttivo, oltre accessori come per legge, nonché delle spese del giudizio, determinate in € 1.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nocera Inferiore, 18.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)