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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13958 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice IA
RU e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 11005/2020 R.G. avverso la sentenza n. 18003/2019 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 02.07.2019, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promosso da
(CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Sabrina Mastropaolo (CF. ) C.F._2 che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.12.2017
– appellante– contro già (C.F. e P.IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale Dott. P.IVA_1
mandataria della società in forza dell'adesione alla Convenzione CP_3 CP_4 tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati (CARD), prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 e dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cavallaro
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto C.F._3 procuratore in Roma, Via del Tritone, n. 102, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- nonché
(CF. , residente in [...] Controparte_5 C.F._4
-appellato contumace-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace- risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.05.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 31.01.2020, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale la società e , per ottenere la CP_4 Controparte_5 riforma della sentenza del giudice di Pace di Roma n. 18003/2019 depositata in data
02.07.2019.
Con tale pronuncia il giudice di prime cure aveva infatti rigettato la domanda proposta dall'appellante volta ad ottenere il risarcimento del danno materiale, avendo ritenuto congrua la somma offerta in sede stragiudiziale dalla a mezzo di assegno Controparte_2 bancario dell'importo di €. 4.100,00 a tacitazione dei danni subìti dal veicolo Citroen C1 tg
EZ361CY, di proprietà della parte appellante, a seguito dell'incidente occorso in Roma via E.
Ximenes in data 24.02.2016, allorquando la predetta vettura era stata urtata dall'autovettura
Land Rover Discovery tg. ZA090KY assicurata con e di proprietà del il CP_4 CP_5 quale effettuava manovra di retromarcia.
Assumeva come motivi di appello: l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui, pur essendo risultata la parte attrice integralmente vittoriosa, il Giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese di lite, senza fornire motivazione a sostegno – rilevando la violazione degli artt. 91,112 c.p.c., 2055,2697 c.c. e 148,149 codice della strada-;
l'erroneità della pronuncia di primo grado per aver respinto la richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma accertata come dovuta, a fronte di un assegno CP_4 offerto da datato 23.01.2018 ormai non più incassabile;
erroneità della pronuncia di CP_4 primo grado per non aver proceduto alla liquidazione dei danni occorsi al veicolo sulla base dell'istruttoria svolta- o con apprezzamento equitativo. Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello, la condanna della parte appellata al pagamento della somma di euro 4.100,00, oltre accessori di legge, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. All'udienza del 22.07.2020 l'allora Giudice istruttore disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti della e di , avendo rilevato che per effetto CP_4 Controparte_5 della sospensione dei termini processuali prevista dall'art.83 del d.l. 17/2020 – convertito con
L. 27/2020- e dall'art. 36 del d.l. 23/2020 –convertito con L. 40/2020- alla data di citazione a comparire indicata nell'atto di appello non erano decorsi i termini liberi a comparire normativamente previsti.
2 3. Si costituiva in giudizio la società già Controparte_1 Controparte_2
quale mandataria della società in forza dell'adesione alla Convenzione
[...] CP_4 tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati (CARD), prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 e dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006, con cui la le aveva conferito mandato CP_4 irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si rendesse necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese, secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 254/2006 (doc. 1, fascicolo di parte appellata).
La , nel contestare i motivi di appello, sosteneva che il Giudice di Controparte_1 primo grado aveva riconosciuto che, in corso di causa, era stato emesso dalla
[...]
un assegno di importo pari ad euro 4.100,00 finalizzato al soddisfacimento del CP_2 danno materiale al veicolo, e aveva ritenuto tale somma pienamente satisfattiva.
Inoltre, rilevava la corretta interpretazione fornita dal Giudice di primo grado della mancanza di prova del “quantum” del danno, avendo parte attrice – gravata dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c.- prodotto solo un preventivo di spesa e delle foto poco chiare, documentazione non idonea a fornire prova dell'entità del danno secondo la giurisprudenza della Cassazione.
Chiedeva quindi la conferma della sentenza appellata e il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
4. Il responsabile civile, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
5. All'esito dell'udienza cartolare del 06.12.2022, la causa ritenuta matura per la decisione veniva assunta in decisione dall'allora Giudice, con concessione dei termini ex art. 190, comma primo, c.p.c.; con successivo provvedimento del 12.09.2023 veniva rimessa sul ruolo dall'allora Giudice per acquisire il fascicolo di primo grado.
6. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice all'udienza all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025 con concessione dei termini ex art. 190, comma primo, c.p.c.
7. Si impone la declaratoria di contumacia di che, ancorché ritualmente Controparte_5 evocato in giudizio, non si è costituito.
8. Si premette che parte attrice ha formulato domanda risarcitoria ex art. 144 d.lgs. 209/2005 nei confronti di quale impresa di assicurazione del veicolo del responsabile Controparte_4 civile e nei confronti di in qualità di responsabile civile del danno il quale si Controparte_5 identifica nel proprietario del veicolo danneggiante, avendo così regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, comma terzo, cod. ass.
3 Parte attrice ha altresì formulato domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2054
c.c. nei confronti di conducente proprietario del veicolo antagonista. Controparte_5
Deve inoltre evidenziarsi che nel caso di specie i convenuti sono rimasti contumaci nel giudizio di primo grado.
9. In rito, quanto alla costituzione in giudizio della (già ), CP_1 Controparte_2 deve rilevarsi che la sua costituzione in giudizio è certamente ammissibile ex art. 77 c.p.c. in virtù di mandato irrevocabile (prodotto in allegato alla comparsa di costituzione, sub doc. 1, fasc. ), stipulato in forza dell'adesione alla convenzione Card, con cui la CP_1 CP_4
(convenuta in primo grado) ha attribuito ad ogni impresa assicuratrice - tra cui per quel che rileva la ora un mandato irrevocabile a compiere ogni Controparte_2 CP_1 attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle
Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese, secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 254/2006.
In particolare, il mandato in esame attribuisce il potere di agire, in nome e per conto o solo per conto della mandante, dell'impresa che risulti essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.
In virtù dell'accordo sopra menzionato, deve ritenersi che la mandataria sia legittimata a resistere all'azione proposta dall'attore, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.
10. Sempre in rito, l'appello deve ritenersi ammissibile ex artt. 342 c.p.c.
Non si ritengono, infatti, sussistere, nella presente fattispecie, i presupposti per una pronuncia di inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi, che, piuttosto, risultano adeguatamente argomentati nell'atto introduttivo.
Infine, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
11. Ciò posto, secondo l'appellante, premesso che sull'an debeatur non è sorta alcuna questione e la sua sussistenza doveva considerarsi coperta da giudicato, vertendosi solo, in appello, sulla questione della liquidazione del danno, doveva dare per acquisita anche l'esistenza del danno. In particolare, la censura l'erroneità della pronuncia di primo Pt_1 grado per aver respinto la richiesta di condanna della convenuta al pagamento CP_4 della somma accertata come dovuta, a fronte di un assegno offerto da datato CP_4
23.01.2018 ormai non più incassabile.
12. Passando alla disamina del provvedimento impugnato, ha accertato:
4 - quanto alla dinamica del sinistro e alla responsabilità dello stesso, la esclusiva responsabilità di conducente e proprietario del veicolo antagonista;
Controparte_5
- che la compagnia assicurativa , in indennizzo diretto ex artt. Controparte_2
148/149 Dlgs 209/1995, ha risarcito il danno materiale subito dal proprietario del veicolo di parte appellante emettendo assegno n. 2408404721-08 del 23.01.2018 di euro 4.100,00;
- che la suddetta somma è stata ritenuta satisfattiva con riferimento al sinistro;
- che, avendo la compagnia assicurativa formulato la suddetta offerta risarcitoria, l'attrice poteva chiedere alla l'emissione di nuovo assegno di pari importo. Controparte_2
Detto accertamento è stato condiviso dalla compagnia di assicurazioni (mandataria CP_1 di ). CP_4
13. Si impone quindi la disamina delle doglianze espresse da parte appellante che, in occasione del giudizio di primo grado, ha dichiarato che l'assegno “è divenuto inefficace e non è stato mai riemesso da parte dei convenuti debitori” senza precisare e dimostrare le ragioni per cui il titolo dovesse considerarsi privo di effetti, ma ribadendo il principio per il quale spettava ai convenuti dare la prova dei fatti estintivi della pretesa attorea.
Nel presente grado, l'appellante ha precisato che l'assegno, depositato nell'ultima udienza istruttoria, è tornato “insoluto”.
14. Premesso che in presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace (Cass. civ. n. 25/2025). La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560).
Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte,
5 dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie
(Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n. 1898).
Inoltre, trattandosi di litisconsorzio necessario, vi è l'impossibilità di applicare il principio dell'art. 115 comma 1 c.p.c. quando non siano costituiti tutti i convenuti destinatari dell'azione a litisconsorzio necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria e con applicazione della medesima disciplina sull'onere probatorio tra tutti i soggetti del rapporto processuale unitario ed inscindibile, e deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano (Cass. n. 21096/2016; Cass. n. 3567/2013; Cass.
n. 3011/2006).
Facendo applicazione dei principi sovra evidenziati, pertanto, si impone di esaminare quanto allegato e provato dall'attore nel corso del primo giudizio espletato nella contumacia del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa.
15. In particolare, dagli atti risulta che, per il sinistro in oggetto, ha ricevuto, per Parte_1 stessa ammissione dell'attrice, dalla l'assegno bancario non Controparte_2 trasferibile dell'importo di euro 4.100,00 emesso il 23.01.2018 e valido “fino ad euro 50.000 e se incassato entro il 23.03.2018” (cfr. fotocopia dell'assegno riprodotto nell'atto di appello, non essendo rinvenibile nel fascicolo cartaceo di primo grado depositato dall'appellante).
16. Va ribadito che l'assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi intervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di una somma determinata.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore, che ha ricevuto l'assegno, è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l'accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione. Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l'effetto estintivo dell'obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt.1175 e 1197 c.c. Né il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del "salvo buon fine", posto che essa attiene all'esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di quest'ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest'ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l'emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell'assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo Cass. civ. 5794/2022; Cass. civ. 33428/2019).
6 Sul punto, va ribadito il principio secondo cui "In base alla regola di correttezza posta dall'art.
1175 c.c. l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev'essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art.1197 c.c." (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12079 del
24/05/2007, Rv.598083).
17. In applicazione dei citati principi giurisprudenziali, deve osservarsi che l'attrice- in sede del giudizio di primo grado- ha genericamente allegato, ma non provato “l'inefficacia” dell'assegno ricevuto dalla . Solo, in sede di giudizio di appello, la Controparte_2 ha allegato che l'assegno era tornato insoluto, ma detta allegazione oltre ad essere Pt_1 tardiva è risultata del tutto sfornita di prova.
Invero, l'attrice- non potendosi avvalere del principio di non contestazione per le ragioni sopradette- avrebbe dovuto dimostrare che l'assegno era stato portato all'incasso e che lo stesso fosse risultato insoluto, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione.
In mancanza della suddetta prova, deve ritenersi satisfattiva la somma corrisposta dalla per i danni lamentati nel presente giudizio, peraltro di importo Controparte_2 superiore a quello riportato nel preventivo di spesa depositato in atti.
18. Per le ragioni sovra dette, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
19. Quanto al regolamento delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri medi cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle
Tabelle 2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 5.200,00 con esclusione della fase istruttoria di questo giudizio perché non svolta.
Nulla sulle spese tra parte appellante e stante la contumacia di questo Controparte_5 ultimo.
20. Atteso l'esito dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 - dichiara la contumacia di Controparte_5
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 18003/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Roma (RG 20772/2017) pubblicata in data 02.07.2019;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 oltre spese generali pari al
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute;
- compensa interamente le spese di lite tra parte appellante e Controparte_5
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10.10.2025
Il Giudice
IA RU
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