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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 635/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14932/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456710223028868 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20908/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 14932/25, notificato con il servizio telematico, l'Avv. Ricorrente_1, ricorreva avverso preavviso di fermo amministrativo n. 20250002456710223028868, notificato il 8/7/2025 emesso in forza dell'accertamento esecutivo n. 559522859 relativamente alla TARI anno 2022 per l'importo di euro
1.437,39.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per indecifrabilità dell'atto impugnato, per arbitrarietà e per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento e di tutti gli altri atti prodromici.
La Resistente_1 srl non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative con le quali, rifacendosi al ricorso introduttivo, ne richiedeva l'accoglimento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto la Resistente_1 srl non costituendosi in giudizio, non ha potuto confutare quanto eccepito dal ricorrente.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene fondato il ricorso e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14932/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456710223028868 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20908/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 14932/25, notificato con il servizio telematico, l'Avv. Ricorrente_1, ricorreva avverso preavviso di fermo amministrativo n. 20250002456710223028868, notificato il 8/7/2025 emesso in forza dell'accertamento esecutivo n. 559522859 relativamente alla TARI anno 2022 per l'importo di euro
1.437,39.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per indecifrabilità dell'atto impugnato, per arbitrarietà e per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento e di tutti gli altri atti prodromici.
La Resistente_1 srl non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative con le quali, rifacendosi al ricorso introduttivo, ne richiedeva l'accoglimento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto la Resistente_1 srl non costituendosi in giudizio, non ha potuto confutare quanto eccepito dal ricorrente.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene fondato il ricorso e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese