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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO ZO, TO
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6337/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29584202500005989001 IRPEF-ALTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030029409176000 IRPEF ILOR IVA 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030051162785000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520040044185041000 IRAP IRPEF 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520050019393762000 IRAP IRPEF IVA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060044918891000 IRAP IRPEF IVA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014662219000 BOLLO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA00683/2021 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01591/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYX01LA00110/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7773/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, con atto notificato a Agenzia delle Entrate ON, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina nonché nei confronti di Ergon srls, terzo pignorato, propone ricorso per l'annullamento dell'atto di pignoramento ex art
72 bis dpr 602/1973 recante n 29584202500005989001 notificato in data 01 luglio 2025, per l'importo di
€ 297.094,69, limitatamente alle seguenti cartelle oggetto di giurisdizione tributaria: 29520030029409176000,
29520030051162785000, 2950040044185041000, 29520050019393762000, 29520060044918891000,
29520190014662219000, avviso di accertamento n. TYX01LA00683/2021, avviso di accertamento n.
TYX01LA01591/2022, avviso di accertamento TYX01LA00110/2023.
Parte ricorrente deduce:
l'inesistenza del credito portato dall'avviso di accertamento n. TYX01LA00683/2021 notificato in data
04.10.2021, relativo ad IRPEF dell'importo di € 76.486,00 stante l'annullamento giudiziale della pretesa con sentenza n. 770/2023 depositata in data 04.04.2023 e passata in giudicato;
mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
decadenza e prescrizione.
ADE ON è costituita e replica che le cartelle NN. 29520030029409176/000,
29520030051162785/000, 29520040044185041/000, 29520060019303762/000, 29520060044918891/000
e 29520190014662219/000 sono state regolarmente notificate e seguite da atti interruttivi della prescrizione
(intimazione di pagamento N. 29520249013484454/000, notificata il 05/2/2025)ivi compresa la dichiarazione di adesione del 19/4/2017 Prot. 350104 presentata dal ricorrente al fine di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ex art. 6 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 225/2016.
AE è costituita il 30/10/2025 e replica che i tre avvisi di accertamento sono stati regolarmente notficati per posta.
Entrambi i resistenti depositano documentazione riguardante le notifiche.
Parte ricorrente con memoria depositata il 28/11/2025 contesta le deduzioni di parte avversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte constata che nell'atto di pignoramento è indicata la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. N. 29520249013484454/000, notificata il 05/2/2025 e non impugnata.
Riguardo alla suddetta intimazione, il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale a mente del quale l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non essendo atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce atto facoltativamente e non obbligatoriamente impugnabile, con la conseguenza che il contribuente non ha l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e che l'eccezione di prescrizione possa essere proposta anche avverso il successivo atto notificato al contribuente stesso, con ciò implicitamente ammettendo di non averla impugnata.
L'intimazione richiamata nell'atto di pignoramento (la cui valida notifica è stata provata da AE) è prevista dall'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 secondo il quale “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.
L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 dpr 602 integra un atto obbligatoriamente impugnabile secondo la giurisprudenza ormai affermata contraria a quella evocata dal ricorrente. Di recente Cassazione
Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025 di cui si riportano gli spunti motivazionali salienti:
… in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
… Con riferimento all' intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata -questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n.
22108 del 2024 cit.).
… l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1 ,lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell 'art. 19 , comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ulteriore conseguenza da trarre da tale impostazione, come correttamente affermato da AE, è la non vincolatività della sentenza di questa Corte n. 770/2023, la quale ha valutato la notifica dell'avviso di accertamento solo incidentalmente al fine di stabilire, prima che la fondatezza, l'ammissibilità del ricorso proposto avverso il cd. atto di presa in carico, il solo annullato dalla invocata pronuncia.
Infatti, con riferimento agli atti di presa in carico, con cui l'ufficio comunica al contribuente la trasmissione alla riscossione degli accertamenti esecutivi, la giurisprudenza della Cassazione non ne riconosce la facoltà di impugnazione in via autonoma, ma al solo fine di far valere l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21254 del 2023:
- possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti-pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
- non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Dalla natura dell'atto di presa in carico (mera comunicazione amministrativa priva di forza provvedimentale) discende che il suo annullamento non incide sull'obbligazione tributaria sostanziale, che può essere legittimamente portata ad esecuzione attraverso il provvedimento preventivo, obbligatoriamente impugnabile, previsto per realizzare l'esecuzione forzata, cioè l'intimazione di pagamento.
Una "pronuncia incidenter tantum" è una decisione giudiziaria che risolve una questione specifica solo ai fini della controversia principale, nel caso specifico al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso proposto avverso l'atto di presa in carico, senza che questa decisione abbia efficacia di giudicato esterno, cioè senza che possa essere riproposta in un altro processo.
Pertanto, l'eccezione di giudicato avrebbe dovuto essere proposta avverso l'atto di intimazione e non può essere più sollevata in questa sede.
Non è superfluo osservare che l'agente della riscossione, prima dell'intimazione sopraindicata, con specifico riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01LA00683/2021, aveva notificato in data 26/3/2023 un'altra intimazione n. 29520229008132645000, anche questa non impugnata e quindi definitiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna controparte costituita. Messina 9/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO ZO, TO
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6337/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29584202500005989001 IRPEF-ALTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030029409176000 IRPEF ILOR IVA 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030051162785000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520040044185041000 IRAP IRPEF 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520050019393762000 IRAP IRPEF IVA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060044918891000 IRAP IRPEF IVA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014662219000 BOLLO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA00683/2021 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01591/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYX01LA00110/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7773/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, con atto notificato a Agenzia delle Entrate ON, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina nonché nei confronti di Ergon srls, terzo pignorato, propone ricorso per l'annullamento dell'atto di pignoramento ex art
72 bis dpr 602/1973 recante n 29584202500005989001 notificato in data 01 luglio 2025, per l'importo di
€ 297.094,69, limitatamente alle seguenti cartelle oggetto di giurisdizione tributaria: 29520030029409176000,
29520030051162785000, 2950040044185041000, 29520050019393762000, 29520060044918891000,
29520190014662219000, avviso di accertamento n. TYX01LA00683/2021, avviso di accertamento n.
TYX01LA01591/2022, avviso di accertamento TYX01LA00110/2023.
Parte ricorrente deduce:
l'inesistenza del credito portato dall'avviso di accertamento n. TYX01LA00683/2021 notificato in data
04.10.2021, relativo ad IRPEF dell'importo di € 76.486,00 stante l'annullamento giudiziale della pretesa con sentenza n. 770/2023 depositata in data 04.04.2023 e passata in giudicato;
mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
decadenza e prescrizione.
ADE ON è costituita e replica che le cartelle NN. 29520030029409176/000,
29520030051162785/000, 29520040044185041/000, 29520060019303762/000, 29520060044918891/000
e 29520190014662219/000 sono state regolarmente notificate e seguite da atti interruttivi della prescrizione
(intimazione di pagamento N. 29520249013484454/000, notificata il 05/2/2025)ivi compresa la dichiarazione di adesione del 19/4/2017 Prot. 350104 presentata dal ricorrente al fine di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ex art. 6 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 225/2016.
AE è costituita il 30/10/2025 e replica che i tre avvisi di accertamento sono stati regolarmente notficati per posta.
Entrambi i resistenti depositano documentazione riguardante le notifiche.
Parte ricorrente con memoria depositata il 28/11/2025 contesta le deduzioni di parte avversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte constata che nell'atto di pignoramento è indicata la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. N. 29520249013484454/000, notificata il 05/2/2025 e non impugnata.
Riguardo alla suddetta intimazione, il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale a mente del quale l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non essendo atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce atto facoltativamente e non obbligatoriamente impugnabile, con la conseguenza che il contribuente non ha l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e che l'eccezione di prescrizione possa essere proposta anche avverso il successivo atto notificato al contribuente stesso, con ciò implicitamente ammettendo di non averla impugnata.
L'intimazione richiamata nell'atto di pignoramento (la cui valida notifica è stata provata da AE) è prevista dall'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 secondo il quale “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.
L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 dpr 602 integra un atto obbligatoriamente impugnabile secondo la giurisprudenza ormai affermata contraria a quella evocata dal ricorrente. Di recente Cassazione
Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025 di cui si riportano gli spunti motivazionali salienti:
… in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
… Con riferimento all' intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata -questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n.
22108 del 2024 cit.).
… l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1 ,lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell 'art. 19 , comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ulteriore conseguenza da trarre da tale impostazione, come correttamente affermato da AE, è la non vincolatività della sentenza di questa Corte n. 770/2023, la quale ha valutato la notifica dell'avviso di accertamento solo incidentalmente al fine di stabilire, prima che la fondatezza, l'ammissibilità del ricorso proposto avverso il cd. atto di presa in carico, il solo annullato dalla invocata pronuncia.
Infatti, con riferimento agli atti di presa in carico, con cui l'ufficio comunica al contribuente la trasmissione alla riscossione degli accertamenti esecutivi, la giurisprudenza della Cassazione non ne riconosce la facoltà di impugnazione in via autonoma, ma al solo fine di far valere l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21254 del 2023:
- possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti-pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
- non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Dalla natura dell'atto di presa in carico (mera comunicazione amministrativa priva di forza provvedimentale) discende che il suo annullamento non incide sull'obbligazione tributaria sostanziale, che può essere legittimamente portata ad esecuzione attraverso il provvedimento preventivo, obbligatoriamente impugnabile, previsto per realizzare l'esecuzione forzata, cioè l'intimazione di pagamento.
Una "pronuncia incidenter tantum" è una decisione giudiziaria che risolve una questione specifica solo ai fini della controversia principale, nel caso specifico al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso proposto avverso l'atto di presa in carico, senza che questa decisione abbia efficacia di giudicato esterno, cioè senza che possa essere riproposta in un altro processo.
Pertanto, l'eccezione di giudicato avrebbe dovuto essere proposta avverso l'atto di intimazione e non può essere più sollevata in questa sede.
Non è superfluo osservare che l'agente della riscossione, prima dell'intimazione sopraindicata, con specifico riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01LA00683/2021, aveva notificato in data 26/3/2023 un'altra intimazione n. 29520229008132645000, anche questa non impugnata e quindi definitiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna controparte costituita. Messina 9/12/2025