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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2846/ 2025
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 LAURETTA GABRIELLA presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO N. 53 80040 TRECASE ITALIA Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to AZZANO CP_1 STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente premesso di essere titolare di una pensione e che aveva presentato all' una domanda di ricostituzione della predetta CP_1 pensione al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e che la domanda era stata rigettata in relazione al periodo richiesto in questa sede, non avendo avuto esito totalmente positivo il procedimento amministrativo instaurato, tanto premesso adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' CP_1 al pagamento dell'Assegno per il Nucleo Familiare, oltre accessori e spese processuali, con attribuzione al procuratore in relazione al periodo indicato in dispositivo. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva come in atti. CP_1 Preliminarmente si deve rilevare che risulta concluso il procedimento amministrativo instaurato al fine di conseguire la prestazione oggetto del presente procedimento e risultano sussistenti gli altri requisiti amministrativi richiesti dalla legge per l'erogazione della prestazione in parola. Orbene viene in rilievo l'art.2 della legge n.153/88 il quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali disciplinando al secondo
1 comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare l'art.2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, indica al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile». Premesse tali considerazioni va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale. Pertanto sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi i quali sono ammessi a godere di specifici trattamenti che assumono la denominazione di quote di maggiorazione in presenza di determinate condizioni riguardanti la propria persona e il propri nucleo familiare. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra 2 prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui ' l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare , tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Gi.. civ. 1997,I, 730 Famiglia e diritto 1997, 67). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Inoltre, ai sensi dell'art. 23, nel testo sostituito dall'art. 16 bis, d.l. n. 30 del 1974, conv. in l. n.
2 114 del 1974, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' nazionale sociale. Tanto premesso, dalla norma di cui CP_2 Controparte_3 all'art. 23 appena menzionata, secondo cui la prescrizione è interrotta con la richiesta CP_ indirizzata all' si evince che il diritto alla prestazione è già sorto prima della domanda ed a prescindere dalla stessa;
in tal senso depone anche l'art. 11 innanzi citato che riconnette l'insorgere del diritto al 'verificarsi delle condizioni prescritte', senza alcun riferimento alla CP_ presentazione della domanda;
infine anche la costante prassi amministrativa attuata dall' conferma tale orientamento meno restrittivo Orbene, dagli elementi in atti emerge che tale condizione sussisteva fin dal momento in cui viene chiesta la prestazione, in base alla documentazione depositata ed in particolare dal verbale della Commissione invalidi civili. Ricorrono inoltre le richieste condizioni reddituali, per come emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. documentazione depositata.), con riferimento agli anni , per cui è richiesta. L' inoltre non sembra sollevare specifiche eccezioni in ordine al requisito CP_1 reddituale. Non è sostanzialmente contestato che la ricorrente sia l'unica componente del nucleo familiare nel medesimo periodo. Appare superfluo rilevare che l'eventuale omessa presentazione di documentazione in sede amministrativa non può comportare una decadenza non espressamente prevista dalla normativa vigente. Né una decadenza può essere ovviamente prevista dalle circolari dell' . CP_1 Pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare dalla data indicata in dispositivo. Non risulta inoltre maturata alcuna prescrizione, che non appare inoltre eccepita in modo idoneo, in considerazione della documentazione versata in atti e delle allegazioni delle parti.. Le altre eccezioni sollevate dall' non appaiono conferenti. Ciò premesso, si deve quindi CP_1 accertare il requisito sanitario. Orbene l'odierno ricorrente aveva già raggiunto la percentuale richiesta dalla data indicata in dispositivo in base ad un verbale delle Commissioni di invalidità civile (cfr. documentazione depositata). Tale requisito non sembra in alcun modo contestato in modo idoneo dall' e quindi deve essere riconosciuto appunto anche il CP_1 requisito sanitario, da una data anteriore a quella per cui é stato concesso il beneficio. Disporre una CTU, quindi, nel caso in esame apparirebbe un inutile dispendio di denaro e causerebbe un inutile rallentamento della definizione del processo, conseguentemente, la domanda può essere accolta. In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna l' al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare a favore del ricorrente CP_1 dal 28/3/2019 al 1/11/2020 oltre accessori di legge;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1100,00, oltre spese CP_1 generali al 15% e accessori di legge, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 1/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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