Articolo 16 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 ottobre 1960
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Versione
3 marzo 1963
Art. 16. ((A decorrere dal 1 gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la, costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.
Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai Comuni e dalle Province per effetto dell'abolizione delle addizionati sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente articolo 15 nonche' per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dallo articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.
L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno))
Entrata in vigore il 3 marzo 1963