TRIB
Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3980 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Giudice,
-letti gli atti e sciolta la riserva;
-rilevato che il precetto si fonda su titolo giudiziale che, nel riformare sentenza di primo grado (per il vero quivi non prodotta), ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le odierne parti per inadempimento dei locatori
(uno dei quali è odierno opponente) per la mancata funzionalità del bene rispetto alla locazione e ha condannato i locatori alla restituzione dei canoni ricevuti;
sicchè il precetto di pagamento si fonda su questa seconda statuizione;
-rilevato che l'istanza di sospensione è fondata sull'assunto che vi sia un credito maggiore dei locatori per le somme dovute a titolo di spese di lite per effetto di altro provvedimento giudiziario e per quelle dovute dal conduttore ex art.1591 c.c. per il pagamento del corrispettivo della locazione fino al rilascio all'esito dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa in origine dal giudice di prime cure;
-ritenuto che, per quanto emerge in questa fase cautelare, anche a prescindere dal tema del travolgimento della detta ordinanza di rilascio per effetto della pronuncia della Corte, il credito portato in compensazione non ha elementi tali di certezza e liquidità da giustificare la sospensione dell'efficacia di un titolo giudiziale che, peraltro, ha disposto la risoluzione ex tunc del contratto, laddove la domanda del corrispettivo ex art.1591 c.c. svolta dall'opponente ha natura contrattuale;
-ritenuto, quindi, che l'istanza possa essere accolta solo limitatamente al credito (€ 2.583,10) riconosciuto in capo ai locatori dall'altro provvedimento giudiziario del 27.7.2023 in
Pagina 1 ordine alle spese di lite, in relazione alle quali vale la regola della solidarietà ex art.1292 c.c.;
P.Q.M.
dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione al precetto del 20.11.2024 limitatamente alla somma di €
2.583,10; spese al merito.
Si comunichi.
Trani, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Pastore
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Giudice,
-letti gli atti e sciolta la riserva;
-rilevato che il precetto si fonda su titolo giudiziale che, nel riformare sentenza di primo grado (per il vero quivi non prodotta), ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le odierne parti per inadempimento dei locatori
(uno dei quali è odierno opponente) per la mancata funzionalità del bene rispetto alla locazione e ha condannato i locatori alla restituzione dei canoni ricevuti;
sicchè il precetto di pagamento si fonda su questa seconda statuizione;
-rilevato che l'istanza di sospensione è fondata sull'assunto che vi sia un credito maggiore dei locatori per le somme dovute a titolo di spese di lite per effetto di altro provvedimento giudiziario e per quelle dovute dal conduttore ex art.1591 c.c. per il pagamento del corrispettivo della locazione fino al rilascio all'esito dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa in origine dal giudice di prime cure;
-ritenuto che, per quanto emerge in questa fase cautelare, anche a prescindere dal tema del travolgimento della detta ordinanza di rilascio per effetto della pronuncia della Corte, il credito portato in compensazione non ha elementi tali di certezza e liquidità da giustificare la sospensione dell'efficacia di un titolo giudiziale che, peraltro, ha disposto la risoluzione ex tunc del contratto, laddove la domanda del corrispettivo ex art.1591 c.c. svolta dall'opponente ha natura contrattuale;
-ritenuto, quindi, che l'istanza possa essere accolta solo limitatamente al credito (€ 2.583,10) riconosciuto in capo ai locatori dall'altro provvedimento giudiziario del 27.7.2023 in
Pagina 1 ordine alle spese di lite, in relazione alle quali vale la regola della solidarietà ex art.1292 c.c.;
P.Q.M.
dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione al precetto del 20.11.2024 limitatamente alla somma di €
2.583,10; spese al merito.
Si comunichi.
Trani, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Pastore
Pagina 2