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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/12/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI IC, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2704/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME Parte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. DEL BENE MICHELE ( ) CORSO C.F._1 MAGENTA N. 84 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA N. 84 20123 MILANO presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. P.IVA_2 MARANI MARIA PAOLA ( VIA BORELLI 1 C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in C/O MAINOLDI PIERLUIGI VIA RUBBIANI, 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DELLA FONTANA ALBERTO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione, (d'ora in avanti anche conveniva in Parte_1
Contr giudizio l' (d'ora in avanti anche ) Controparte_2 chiedendo il pagamento, in qualità di cessionaria di crediti da forniture di materiale medico, della somma di € 451.558,93 per capitale, oltre agli interessi di mora e anatocistici, nonché € 1.000,00 ex art. 6, 2° comma D. Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva l' eccependo la carenza di Controparte_1
Part titolarità attiva in capo a atteso il tempestivo rifiuto alla cessione ex art. 106 CCP
e, in via subordinata, chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate.
Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.. Part
in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., dava atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale, insistendo quindi per il pagamento degli interessi di mora, anatocistici e del rimborso forfettario ex art. 6, 2° comma del D. Lgs. n. 231/2002.
Ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, le domande attoree sono infondate.
Si ritiene, infatti, fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo a Part
sussistendo prova del rifiuto tempestivo delle cessioni da parte della pubblica amministrazione convenuta (cfr docc. 23-27), come consentito dall'art. 106 D. Lgs. n.
50/2016.
Al riguardo, l'art. 106, co. 13 del previgente c.d. Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs.
50/2016) dispone che “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
2 di 8 l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Il meccanismo previsto è, in sostanza, quello del “silenzio-assenso” (la cessione è efficace, a meno che non sopravvenga un rifiuto entro 45 giorni), inverso rispetto a quello previsto dagli artt. 70, co. 3 R.D. n. 2440/1923 e art. 9, allegato e), L. n.
2248/1865, i quali richiedono una espressa “adesione” alla cessione (in mancanza della quale, essa non è efficace), tuttavia applicabile, per giurisprudenza consolidata, alle sole amministrazioni dello Stato.
Rispetto all'applicabilità della disciplina al caso di specie, si richiama la pronuncia del
Tribunale di Modena n. 504/2025 (dott. Cifarelli), emessa in caso del tutto analogo al presente, ove si affrontano le medesime eccezioni sollevate dalla parte attrice anche in questo giudizio.
Secondo tale pronuncia: “Ebbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione, formulata dalla opponente in base all' assunto del tempestivo rifiuto espresso, volta per volta, alle singole cessioni del credito ai sensi dell'art 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016 è fondata e dev'essere accolta per i motivi che qui di seguito si espongono.
Occorre in via preliminare rilevare che nel caso di specie la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260 c.c.) è fondata non già sulla normativa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70, co. 3 R.D. n. 2440/1923, Legge di contabilità generale dello Stato (“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”), in relazione all'art. 9, allegato
E, L. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”) ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 106 co.
13, D.Lgs. 50/2016, ratione tempore vigente (attualmente, con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14).
Nello specifico, l'art. 106, co. 13 del previgente c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" D.
Lgs. 50/2016 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
3 di 8 e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Al riguardo occorre precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solo ai rapporti non caratterizzati da esecuzione istantanea delle prestazioni (appalto servizi, somministrazione, fornitura a consegne ripartite etc); rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato –in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art.1260 c.c.) – l'esigenza di garantire, con questo mezzo, “la regolare esecuzione , evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass. 24758/2021 e Cass. 981/2002.
L'enunciazione di questa ratio in giurisprudenza è ormai tralatizia, potendosene riscontrare una prima occorrenza già in Cass. 439/1946, in Foro it., 1947, I, c. 481 ss., secondo la quale l'amministrazione “può autorizzare la cessione quando con
4 di 8 potere discrezionale riconosca che nessun nocumento sia per derivare all'andamento perfetto dell'opera o che la cessione sia fatta per facilitare i pagamenti da farsi dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera”).
Ciò detto, il riferimento ai “contratti in corso”, di cui all'art. 9, allegato E, L. n.
2248/1865 - il cui testo prevede tutt'ora che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” -benché non riproposto nell'art 106 co. 13, D.Lgs.
50/2016, deve ritenersi ancora in vigore stante la continuità di ratio con le norme della legge della contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'Amministrazione ceduta.
In altri termini, il fondamento della predetta deroga è stato tradizionalmente individuato nell'interesse pubblico al perfetto adempimento dell'obbligazione (specie nell'ambito dei rapporti durevoli) gravante sulla parte privata, preservando
(forzosamente) nel patrimonio di questa il credito vantato nei confronti dell'amministrazione, alla cui discrezionalità era in sostanza rimessa la possibilità di determinare l'inefficacia a sé di eventuali cessioni. Secondo tale logica, la parte privata avrebbe così potuto sempre contare sulla risorsa finanziaria rappresentata dal credito e non rendersi vulnerabile, in caso di sua cessione, a difficoltà che avrebbero potuto compromettere l'adempimento
Tuttavia e sempre in ragione dell'orientamento del giudice di legittimità, la necessità dell'adesione - rectius nel caso in esame, del rifiuto - della cessione da parte dell'Amministrazione interessata resta valida, tuttavia, finché la prestazione non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto all'origine del credito ceduto, alla data di comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (tra le tante Cass. civ.
Sez. III, n.268/2006; Cass. Civ. Sez. I, n.2209/2007).
3) Ritiene il Tribunale che la richiamata normativa sia applicabile alla presente controversia.
5 di 8 Sotto il profilo soggettivo, infatti, le Aziende sanitarie – pur non rientrando nel novero delle “amministrazioni statali” (avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale) – sono sicuramente qualificabili alla stregua di “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, nel senso richiesto dall' art. 106 co. 13 del pre- vigente codice dei contratti pubblici, rientrando, le stesse, per costante giurisprudenza di legittimità (vd tra tutte Cass. n. 24640/2016) nella categoria tra gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma a), del D. Lgs 50/2016.
Quanto all'aspetto oggettivo neppure può contestarsi l'applicabilità delle richiamate norme alle cessioni dei crediti oggetto della domanda attorea;
si tratta, infatti, pacificamente di contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi che rientrano, come tali, nell'ambito di applicazione del D.Lgs.n.50/2016 come specificato nell'art. 1, primo comma del medesimo D.Lgs. ove è chiarito che “il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”; intendendosi ai sensi dell'art. 3 lett ii) per «appalti pubblici», tutti i “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”;
Nella specie, gran parte delle cessioni azionate riguardano crediti corrispettivi di prestazioni non ancora eseguite, per cui per definizione il rapporto non è cessato.
Quanto a quelle aventi ad oggetto crediti indicati in fatture già emesse dalla cedente all'atto della cessione, dalla documentazione in atti le prestazioni -in tal caso già eseguite- risultano comunque riconducibili a rapporti che trovano fonte unitaria nell'aggiudicazione in esito a gara e nei relativi accordi quadro, e quindi ne costituiscono frazioni esecutive che non ne determinano la cessazione.
Concludendo, da quanto sopra esposto emerge de plano la legittimità dei rifiuti opposti dalla convenuta (ex art. 106 co. 13 d.lgs. 50/2016) alle cessioni dei crediti CP_1
Part fatti valere nella presente sede da , come documentate dalle p.e.c. inviate alle Part società fornitrici e a (doc.1-2) contenenti i rifiuti delle cessioni prodotte da parte attrice sub doc. 2-3”).
Ciò premesso, si aggiunge che, rispetto alla mancata prova del rifiuto, sono in atti le Contr PEC con cui comunicava il proprio rifiuto;
esse sono ricollegabili alle diverse cessioni (come argomentato dalla parte convenuta, che ha evidenziato i collegamenti)
6 di 8 e non sussiste specifica contestazione a riguardo, ritenendosi quindi raggiunta la prova incombente sul debitore ceduto.
Si rileva che non appare contraddittorio l'intervenuto pagamento della sorte capitale in corso di causa, considerato che esso è avvenuto a favore degli originari cedenti ovvero Part a favore di quale mera delegataria all'incasso dei cedenti, senza dunque alcun Contr Part riconoscimento da parte di della titolarità in capo a
Rispetto all'inefficacia dei rifiuti opposti da AOU in quanto contrari al principio di buona fede, si osserva che, sulla base di quanto in atti, non emerge dal giudizio alcun elemento presuntivo rispetto ad un esercizio del diritto anomalo, abnorme o con finalità differenti rispetto a quelle per cui esso è riconosciuto dall'ordinamento, osservandosi che la circostanza che la fornitura sia stata correttamente eseguita dal cedente è, di per sé, irrilevante, trattandosi di fatto successivo al momento in cui è possibile esercitare il rifiuto.
Rispetto alla tesi di parte attorea per cui alle cessioni in oggetto si applicherebbe la normativa generale in tema di cessioni Legge 21/2/1991 n. 52, si osserva che il comma
13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 contempla espressamente la L. 52/1991, sebbene intenda espressamente derogarla mediante una disposizione di carattere speciale nel caso, tra l'altro, di cessione di crediti da corrispettivo di appalto (come in questo caso).
Ancora, rispetto alla tesi per cui il rifiuto ex art. 106 opererebbe in via provvisoria solo in corso di esecuzione di rapporto (con la conseguenza che, nel momento di conclusione, “automaticamente” la cessione del credito tornerebbe opponibile alla p.a.- debitore ceduto), si ritiene, diversamente, che la disciplina applicabile debba essere quella vigente al momento della notifica della cessione, non emergendo dalle norme né un carattere “provvisorio” della facoltà di rifiuto alla cessione.
Infine, va rigettata la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione, che non compete nel caso in cui il rimedio contrattuale esista e sia stato proposto ma rigettato nel merito (cfr. da ultimo Cass. 132023/2023, 14944/2022).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, prendendo come riferimento le somme previste per le cause di valore indeterminabile (complessità media), considerato che gli importi delle domande residue e precisate in sede di prima memoria (interessi di mora ed anatocistici) non sono stati determinati.
7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1 confronti di , Controparte_2 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA tutte le domande.
2- CONDANNA parte attorea al pagamento in favore della parte Parte_1 convenuta delle spese processuali, Controparte_2 che liquida in € 8.991,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 26 dicembre 2025
Il Giudice
LI IC
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI IC, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2704/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME Parte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. DEL BENE MICHELE ( ) CORSO C.F._1 MAGENTA N. 84 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA N. 84 20123 MILANO presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. P.IVA_2 MARANI MARIA PAOLA ( VIA BORELLI 1 C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in C/O MAINOLDI PIERLUIGI VIA RUBBIANI, 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DELLA FONTANA ALBERTO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione, (d'ora in avanti anche conveniva in Parte_1
Contr giudizio l' (d'ora in avanti anche ) Controparte_2 chiedendo il pagamento, in qualità di cessionaria di crediti da forniture di materiale medico, della somma di € 451.558,93 per capitale, oltre agli interessi di mora e anatocistici, nonché € 1.000,00 ex art. 6, 2° comma D. Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva l' eccependo la carenza di Controparte_1
Part titolarità attiva in capo a atteso il tempestivo rifiuto alla cessione ex art. 106 CCP
e, in via subordinata, chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate.
Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.. Part
in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., dava atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale, insistendo quindi per il pagamento degli interessi di mora, anatocistici e del rimborso forfettario ex art. 6, 2° comma del D. Lgs. n. 231/2002.
Ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, le domande attoree sono infondate.
Si ritiene, infatti, fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo a Part
sussistendo prova del rifiuto tempestivo delle cessioni da parte della pubblica amministrazione convenuta (cfr docc. 23-27), come consentito dall'art. 106 D. Lgs. n.
50/2016.
Al riguardo, l'art. 106, co. 13 del previgente c.d. Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs.
50/2016) dispone che “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
2 di 8 l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Il meccanismo previsto è, in sostanza, quello del “silenzio-assenso” (la cessione è efficace, a meno che non sopravvenga un rifiuto entro 45 giorni), inverso rispetto a quello previsto dagli artt. 70, co. 3 R.D. n. 2440/1923 e art. 9, allegato e), L. n.
2248/1865, i quali richiedono una espressa “adesione” alla cessione (in mancanza della quale, essa non è efficace), tuttavia applicabile, per giurisprudenza consolidata, alle sole amministrazioni dello Stato.
Rispetto all'applicabilità della disciplina al caso di specie, si richiama la pronuncia del
Tribunale di Modena n. 504/2025 (dott. Cifarelli), emessa in caso del tutto analogo al presente, ove si affrontano le medesime eccezioni sollevate dalla parte attrice anche in questo giudizio.
Secondo tale pronuncia: “Ebbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione, formulata dalla opponente in base all' assunto del tempestivo rifiuto espresso, volta per volta, alle singole cessioni del credito ai sensi dell'art 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016 è fondata e dev'essere accolta per i motivi che qui di seguito si espongono.
Occorre in via preliminare rilevare che nel caso di specie la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260 c.c.) è fondata non già sulla normativa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70, co. 3 R.D. n. 2440/1923, Legge di contabilità generale dello Stato (“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”), in relazione all'art. 9, allegato
E, L. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”) ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 106 co.
13, D.Lgs. 50/2016, ratione tempore vigente (attualmente, con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14).
Nello specifico, l'art. 106, co. 13 del previgente c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" D.
Lgs. 50/2016 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
3 di 8 e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Al riguardo occorre precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solo ai rapporti non caratterizzati da esecuzione istantanea delle prestazioni (appalto servizi, somministrazione, fornitura a consegne ripartite etc); rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato –in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art.1260 c.c.) – l'esigenza di garantire, con questo mezzo, “la regolare esecuzione , evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass. 24758/2021 e Cass. 981/2002.
L'enunciazione di questa ratio in giurisprudenza è ormai tralatizia, potendosene riscontrare una prima occorrenza già in Cass. 439/1946, in Foro it., 1947, I, c. 481 ss., secondo la quale l'amministrazione “può autorizzare la cessione quando con
4 di 8 potere discrezionale riconosca che nessun nocumento sia per derivare all'andamento perfetto dell'opera o che la cessione sia fatta per facilitare i pagamenti da farsi dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera”).
Ciò detto, il riferimento ai “contratti in corso”, di cui all'art. 9, allegato E, L. n.
2248/1865 - il cui testo prevede tutt'ora che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” -benché non riproposto nell'art 106 co. 13, D.Lgs.
50/2016, deve ritenersi ancora in vigore stante la continuità di ratio con le norme della legge della contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'Amministrazione ceduta.
In altri termini, il fondamento della predetta deroga è stato tradizionalmente individuato nell'interesse pubblico al perfetto adempimento dell'obbligazione (specie nell'ambito dei rapporti durevoli) gravante sulla parte privata, preservando
(forzosamente) nel patrimonio di questa il credito vantato nei confronti dell'amministrazione, alla cui discrezionalità era in sostanza rimessa la possibilità di determinare l'inefficacia a sé di eventuali cessioni. Secondo tale logica, la parte privata avrebbe così potuto sempre contare sulla risorsa finanziaria rappresentata dal credito e non rendersi vulnerabile, in caso di sua cessione, a difficoltà che avrebbero potuto compromettere l'adempimento
Tuttavia e sempre in ragione dell'orientamento del giudice di legittimità, la necessità dell'adesione - rectius nel caso in esame, del rifiuto - della cessione da parte dell'Amministrazione interessata resta valida, tuttavia, finché la prestazione non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto all'origine del credito ceduto, alla data di comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (tra le tante Cass. civ.
Sez. III, n.268/2006; Cass. Civ. Sez. I, n.2209/2007).
3) Ritiene il Tribunale che la richiamata normativa sia applicabile alla presente controversia.
5 di 8 Sotto il profilo soggettivo, infatti, le Aziende sanitarie – pur non rientrando nel novero delle “amministrazioni statali” (avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale) – sono sicuramente qualificabili alla stregua di “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, nel senso richiesto dall' art. 106 co. 13 del pre- vigente codice dei contratti pubblici, rientrando, le stesse, per costante giurisprudenza di legittimità (vd tra tutte Cass. n. 24640/2016) nella categoria tra gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma a), del D. Lgs 50/2016.
Quanto all'aspetto oggettivo neppure può contestarsi l'applicabilità delle richiamate norme alle cessioni dei crediti oggetto della domanda attorea;
si tratta, infatti, pacificamente di contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi che rientrano, come tali, nell'ambito di applicazione del D.Lgs.n.50/2016 come specificato nell'art. 1, primo comma del medesimo D.Lgs. ove è chiarito che “il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”; intendendosi ai sensi dell'art. 3 lett ii) per «appalti pubblici», tutti i “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”;
Nella specie, gran parte delle cessioni azionate riguardano crediti corrispettivi di prestazioni non ancora eseguite, per cui per definizione il rapporto non è cessato.
Quanto a quelle aventi ad oggetto crediti indicati in fatture già emesse dalla cedente all'atto della cessione, dalla documentazione in atti le prestazioni -in tal caso già eseguite- risultano comunque riconducibili a rapporti che trovano fonte unitaria nell'aggiudicazione in esito a gara e nei relativi accordi quadro, e quindi ne costituiscono frazioni esecutive che non ne determinano la cessazione.
Concludendo, da quanto sopra esposto emerge de plano la legittimità dei rifiuti opposti dalla convenuta (ex art. 106 co. 13 d.lgs. 50/2016) alle cessioni dei crediti CP_1
Part fatti valere nella presente sede da , come documentate dalle p.e.c. inviate alle Part società fornitrici e a (doc.1-2) contenenti i rifiuti delle cessioni prodotte da parte attrice sub doc. 2-3”).
Ciò premesso, si aggiunge che, rispetto alla mancata prova del rifiuto, sono in atti le Contr PEC con cui comunicava il proprio rifiuto;
esse sono ricollegabili alle diverse cessioni (come argomentato dalla parte convenuta, che ha evidenziato i collegamenti)
6 di 8 e non sussiste specifica contestazione a riguardo, ritenendosi quindi raggiunta la prova incombente sul debitore ceduto.
Si rileva che non appare contraddittorio l'intervenuto pagamento della sorte capitale in corso di causa, considerato che esso è avvenuto a favore degli originari cedenti ovvero Part a favore di quale mera delegataria all'incasso dei cedenti, senza dunque alcun Contr Part riconoscimento da parte di della titolarità in capo a
Rispetto all'inefficacia dei rifiuti opposti da AOU in quanto contrari al principio di buona fede, si osserva che, sulla base di quanto in atti, non emerge dal giudizio alcun elemento presuntivo rispetto ad un esercizio del diritto anomalo, abnorme o con finalità differenti rispetto a quelle per cui esso è riconosciuto dall'ordinamento, osservandosi che la circostanza che la fornitura sia stata correttamente eseguita dal cedente è, di per sé, irrilevante, trattandosi di fatto successivo al momento in cui è possibile esercitare il rifiuto.
Rispetto alla tesi di parte attorea per cui alle cessioni in oggetto si applicherebbe la normativa generale in tema di cessioni Legge 21/2/1991 n. 52, si osserva che il comma
13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 contempla espressamente la L. 52/1991, sebbene intenda espressamente derogarla mediante una disposizione di carattere speciale nel caso, tra l'altro, di cessione di crediti da corrispettivo di appalto (come in questo caso).
Ancora, rispetto alla tesi per cui il rifiuto ex art. 106 opererebbe in via provvisoria solo in corso di esecuzione di rapporto (con la conseguenza che, nel momento di conclusione, “automaticamente” la cessione del credito tornerebbe opponibile alla p.a.- debitore ceduto), si ritiene, diversamente, che la disciplina applicabile debba essere quella vigente al momento della notifica della cessione, non emergendo dalle norme né un carattere “provvisorio” della facoltà di rifiuto alla cessione.
Infine, va rigettata la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., stante la natura sussidiaria dell'azione, che non compete nel caso in cui il rimedio contrattuale esista e sia stato proposto ma rigettato nel merito (cfr. da ultimo Cass. 132023/2023, 14944/2022).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, prendendo come riferimento le somme previste per le cause di valore indeterminabile (complessità media), considerato che gli importi delle domande residue e precisate in sede di prima memoria (interessi di mora ed anatocistici) non sono stati determinati.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1 confronti di , Controparte_2 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA tutte le domande.
2- CONDANNA parte attorea al pagamento in favore della parte Parte_1 convenuta delle spese processuali, Controparte_2 che liquida in € 8.991,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 26 dicembre 2025
Il Giudice
LI IC
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