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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/02/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'1 febbraio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 284/2017 R.G.A.C., promossa da
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del titolare , elettivamente Parte_1 domiciliato in Sant'Agata Militello, via Emilia n. 8 presso lo studio dell'avv. Antonino Liuzzo che lo rappresenta e difende, attore, contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti, via Spada n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Benedetti che la rappresenta e difende, convenuto, e nei confronti di
“ , in persona Controparte_2 del presidente pro tempore (C.F. e P. Iva: ), P.IVA_3 terza chiamata contumace, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Celeste Chillemi in sostituzione dell'avv. Antonino Liuzzo e l'avv. Salvatore Benedetti, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi agli atti di causa. L'avv. Chillemi, in particolare, contesta la comparsa conclusionale avversaria ove vengono dichiarati come fatti non contestati e quindi provati fatti di causa che l'attore ha sempre contestato sin dall'inizio e, finanche, nelle note conclusive. L'avv. Benedetti si riporta alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2017, la ditta ha convenuto in giudizio la Parte_1 società Controparte_1 Controparte_1 Contr premettendo di avere eseguito su incarico di
[...] Parte_2
marito di dei lavori urgenti –
[...] Controparte_1 dettagliati nel preventivo di contabilità del 3 agosto 2016 – presso gli immobili della siti in Patti, Controparte_1
c/da Galice, senza tuttavia ottenere alcun pagamento;
ha chiesto, dunque, la condanna della società convenuta al pagamento del corrispettivo dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti per l'importo complessivo di euro 10.821,60, oltre Iva, interessi e svalutazione monetaria, nonché le spese e compensi di mediazione quantificati in euro 700,00 con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di risposta depositata in data 24 maggio 2017, si è costituita la società Controparte_1
contestando la domanda attrice perché
[...] illegittima e infondata e chiedendo lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
quale affittuaria della piscina Controparte_3
e committente dei lavori eseguiti dalla parte attrice, deducendo che il predetto affittuario fosse l'unico soggetto legittimato a rispondere della pretesa attore;
in subordine, considerato che, in ogni caso, le spese per la manutenzione straordinaria della piscina e dei locali ove essa insiste erano a carico dell'affittuaria giusta previsione contenuta nel contratto di affitto, la società convenuta ha chiesto di essere manlevata dal terzo
[...]
in relazione ad ogni pretesa attorea. Controparte_3
Con provvedimento del 14 giugno 2017, il giudice ha disposto lo spostamento della prima udienza onerando il convenuto a provvedere alla citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. La con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 6 ottobre 2017 (data di consegna della raccomandata informativa) nel rispetto del termine minimo a comparire, ha chiamato in causa la Controparte_3
.
[...]
L'associazione, terza chiamata, non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Espletata l'attività istruttoria mediante l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale ammessa, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive. L'attore ha dedotto la sussistenza di un rapporto negoziale di appalto per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria presso i luoghi dove è corrente la sede della società convenuta.
La convenuta ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva.
Tale eccezione da riqualificare come eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale appare fondata. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda, occorre far riferimento alle norme del codice civile disciplinanti il contratto di appalto. In particolare, l'art. 1655 c.c. prevede che “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Dal dato letterale della norma si evince che l'appalto è un contratto bilaterale, a titolo oneroso, con il quale una parte si impegna nei confronti di un'altra alla realizzazione di un'opera o al compimento di un servizio. L'obbligazione fondamentale dell'appaltatore è quella di compiere l'opera o il servizio ordinati dal committente, mentre quella del committente è il pagamento del prezzo. L'opera, inoltre, deve essere realizzata a regola d'arte, ossia con perizia tecnica professionale;
di conseguenza se l'opera presenta vizi o difformità, in linea generale e alla presenza di determinati presupposti, l'appaltatore dovrà eliminarli a proprie spese. In ordine alla forma che deve rivestire il contratto, non è richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni
(Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 6.06.2003, n. 9077;
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 26.10.2009, n. 22616; più di recente, Tribunale Milano, Sezione VII Civile, Sentenza I marzo 2019, n. 2095). L'appaltatore, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto, del suo specifico contenuto oltre che dell'effettiva esecuzione dello stesso.
Nella specie, la convenuta ha sollevato specifiche contestazione in ordine alla sussistenza tra le parti di un contratto di appalto deducendo che tale rapporto era stato instaurato con la terza chiamata, affittuaria della piscina ove erano stati svolti i lavori di causa. Dall'istruttoria espletata, non è effettivamente risultata provata la stipula di un contratto tra l'attore e la convenuta in quanto è emerso che l'attore ha avuto contatti con , Parte_2 marito della legale rappresentante della società convenuta ma non
è stato dichiarato da nessuno dei testi escussi se il abbia Pt_2 effettivamente commissionato i lavori per conto e nell'interesse della società convenuta, sulla base di specifico mandato della con spendita del nome della Controparte_1 società rappresentata. Di contro, ha dichiarato di essersi limitato a mettere in Pt_2 contatto l'attore con il presidente dell'Associazione terza chiamata per commissionare i lavori di ripristino e per l'esecuzione degli stessi nell'interesse esclusivo dell'Associazione sulla quale gravano le relative spese.
Pertanto, ciò che risulta provato è che i rapporti negoziali anche in fase precontrattuale sono stati intrattenuti tra l'attore e il
, il quale risulta avere agito come intermediario tra il Pt_2
e la terza chiamata (cfr. teste . Parte_1 Parte_2
Peraltro, sull'eccepita incapacità a testimoniare del , Pt_2 occorre rilevare che, nell'ipotesi in cui, come nella specie, in un giudizio una delle parti abbia formulato eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia assunto la prova, la testimonianza così raccolta potrebbe essere, al più, affetta da nullità, che l'interessato ha l'onere di eccepire immediatamente dopo l'escussione del testimone o, in caso di assenza del difensore della parte all'udienza, nella prima udienza successiva (art. 157 c.p.c.), determinandosi diversamente la sanatoria della nullità (Cass., SS.UU., n. 9456/2023).
Ancora, la convenuta ha contestato di avere ricevuto la consegna dell'opera e di avere accettato alcun preventivo. Sotto tale profilo, la consegna del preventivo e dei lavori è stata riferita sempre nel rapporto con . Pt_2
La presenza del sui luoghi di causa, i contatti dello Pt_2 stesso con il non possono, di per sé, essere Parte_1 sintomatici della stipula di un contratto con la società convenuta, terzo soggetto autonomo la cui rappresentanza legale era in capo alla in mancanza della prova anche presuntiva in ordine CP_1 all'effettivo incarico assegnato dalla al di CP_1 Pt_2 agire per conto e nell'interesse della prima e tenuto conto della contestazione da parte della convenuta secondo la quale è emerso che il aveva agito quale intermediario dell'Associazione Pt_2 terza chiamata. Dall'istruttoria, è, invece, emerso che il ha agito quale Pt_2 intermediario dell'Associazione terza chiamata, avendo il teste confermato la circostanza di cui al punto 10 della Pt_2 comparsa di risposta della convenuta:
È risultato, dunque, provato l'affidamento dei lavori da parte del presidente della terza chiamata, con accettazione dei Parte_3 lavori stessi e ricevimento anche del preventivo da parte del per conto della terza chiamata. Pt_2
Ciò fornisce prove presuntive sufficienti anche con riferimento alla regolare esecuzione della prestazione gravante sull'attore in favore della terza chiamata e sull'accettazione del prezzo da parte della stessa di cui al preventivo. Tale ricostruzione appare, invero, conforme alle risultanze probatorie in atti. In virtù dell'art. 6 del contratto di locazione intercorrente tra la convenuta e la “Tutte le spese di manutenzione Parte_4 ordinaria e straordinaria della piscina, dei locali ove essa insiste, degli impianti e attrezzature, saranno a carico dell'affittuaria”. Dall'escussione dei testi, è emerso che la ditta ha Parte_1 eseguito i lavori di messa in sicurezza della struttura sulla base dell'intermediazione del (nessuno dei testi ha riferito Pt_2 che l'incarico sia stato ricevuto dalla società convenuta), il quale ha dichiarato di essersi limitato a mettere in contatto l'attore con il presidente dell'associazione terza chiamata;
la fattura di acconto n. 78/2016, emessa dalla ditta con lettera datata 27 Parte_1 settembre 2016, è stata immediatamente contestata dalla convenuta , evidenziando di non avere mai conferito CP_1 alcun incarico alla ditta per l'esecuzione dei lavori Parte_1 indicati in fattura e precisando di non avere conferito alcuna delega a e di non avere mai ricevuto alcun Parte_2 preventivo di contabilità.
Per quanto esposto, è possibile riconoscere la responsabilità contrattuale dell' terza chiamata alla luce del CP_3 testimoniale escusso con condanna diretta della terza chiamata al pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo delle opere realizzate dal senza che vi sia stata alcuna eccezione Parte_1 di inadempimento proposta dalla terza chiamata rimasta contumace nel giudizio. Nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, come nella specie, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass., n. 516/2020). Per quanto esposto, la domanda dell'attore nei confronti della convenuta va rigettata.
Va, invece, accolta la domanda di adempimento proposta dall'attore, nei confronti della terza chiamata, da intendersi automaticamente estesa a quest'ultima per il principio sopra richiamato e condiviso.
La va condannata Controparte_3 al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 10.821,60, oltre interessi legali dalla domanda (data della citazione atteso che non è risultato uno specifico atto di messa in mora della terza chiamata né l'emissione di fattura a suo carico) al soddisfo, oltre all'IVA prevista per legge. Nessuna rivalutazione può essere riconosciuta trattandosi di debito di valuta. La domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata va ritenuta assorbita.
La domanda di condanna al pagamento delle spese della mediazione va rigettata atteso l'esito della lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta né tanto meno è possibile condannare la terza chiamata al pagamento della mediazione che non era obbligatoria nella specie e tenuto conto della circostanza che la terza chiamata non è stata convenuta in quella sede di mediazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi per il rigetto dell'eccezione preliminare, con istruttoria, scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta e tra l'attore e la terza chiamata.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 284/2017
R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, coì provvede:
- dichiara la contumacia de Controparte_3
;
[...]
- rigetta le domande dell'attore nei confronti della convenuta;
- condanna la al Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 10.821,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre all'IVA prevista per legge;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 268,28 per esborsi ed euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute;
condanna la terza chiamata al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge se dovute.
Patti, 1 febbraio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'1 febbraio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 284/2017 R.G.A.C., promossa da
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del titolare , elettivamente Parte_1 domiciliato in Sant'Agata Militello, via Emilia n. 8 presso lo studio dell'avv. Antonino Liuzzo che lo rappresenta e difende, attore, contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti, via Spada n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Benedetti che la rappresenta e difende, convenuto, e nei confronti di
“ , in persona Controparte_2 del presidente pro tempore (C.F. e P. Iva: ), P.IVA_3 terza chiamata contumace, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Celeste Chillemi in sostituzione dell'avv. Antonino Liuzzo e l'avv. Salvatore Benedetti, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi agli atti di causa. L'avv. Chillemi, in particolare, contesta la comparsa conclusionale avversaria ove vengono dichiarati come fatti non contestati e quindi provati fatti di causa che l'attore ha sempre contestato sin dall'inizio e, finanche, nelle note conclusive. L'avv. Benedetti si riporta alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2017, la ditta ha convenuto in giudizio la Parte_1 società Controparte_1 Controparte_1 Contr premettendo di avere eseguito su incarico di
[...] Parte_2
marito di dei lavori urgenti –
[...] Controparte_1 dettagliati nel preventivo di contabilità del 3 agosto 2016 – presso gli immobili della siti in Patti, Controparte_1
c/da Galice, senza tuttavia ottenere alcun pagamento;
ha chiesto, dunque, la condanna della società convenuta al pagamento del corrispettivo dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti per l'importo complessivo di euro 10.821,60, oltre Iva, interessi e svalutazione monetaria, nonché le spese e compensi di mediazione quantificati in euro 700,00 con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di risposta depositata in data 24 maggio 2017, si è costituita la società Controparte_1
contestando la domanda attrice perché
[...] illegittima e infondata e chiedendo lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
quale affittuaria della piscina Controparte_3
e committente dei lavori eseguiti dalla parte attrice, deducendo che il predetto affittuario fosse l'unico soggetto legittimato a rispondere della pretesa attore;
in subordine, considerato che, in ogni caso, le spese per la manutenzione straordinaria della piscina e dei locali ove essa insiste erano a carico dell'affittuaria giusta previsione contenuta nel contratto di affitto, la società convenuta ha chiesto di essere manlevata dal terzo
[...]
in relazione ad ogni pretesa attorea. Controparte_3
Con provvedimento del 14 giugno 2017, il giudice ha disposto lo spostamento della prima udienza onerando il convenuto a provvedere alla citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. La con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 6 ottobre 2017 (data di consegna della raccomandata informativa) nel rispetto del termine minimo a comparire, ha chiamato in causa la Controparte_3
.
[...]
L'associazione, terza chiamata, non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Espletata l'attività istruttoria mediante l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale ammessa, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive. L'attore ha dedotto la sussistenza di un rapporto negoziale di appalto per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria presso i luoghi dove è corrente la sede della società convenuta.
La convenuta ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva.
Tale eccezione da riqualificare come eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale appare fondata. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda, occorre far riferimento alle norme del codice civile disciplinanti il contratto di appalto. In particolare, l'art. 1655 c.c. prevede che “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Dal dato letterale della norma si evince che l'appalto è un contratto bilaterale, a titolo oneroso, con il quale una parte si impegna nei confronti di un'altra alla realizzazione di un'opera o al compimento di un servizio. L'obbligazione fondamentale dell'appaltatore è quella di compiere l'opera o il servizio ordinati dal committente, mentre quella del committente è il pagamento del prezzo. L'opera, inoltre, deve essere realizzata a regola d'arte, ossia con perizia tecnica professionale;
di conseguenza se l'opera presenta vizi o difformità, in linea generale e alla presenza di determinati presupposti, l'appaltatore dovrà eliminarli a proprie spese. In ordine alla forma che deve rivestire il contratto, non è richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni
(Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 6.06.2003, n. 9077;
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 26.10.2009, n. 22616; più di recente, Tribunale Milano, Sezione VII Civile, Sentenza I marzo 2019, n. 2095). L'appaltatore, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto, del suo specifico contenuto oltre che dell'effettiva esecuzione dello stesso.
Nella specie, la convenuta ha sollevato specifiche contestazione in ordine alla sussistenza tra le parti di un contratto di appalto deducendo che tale rapporto era stato instaurato con la terza chiamata, affittuaria della piscina ove erano stati svolti i lavori di causa. Dall'istruttoria espletata, non è effettivamente risultata provata la stipula di un contratto tra l'attore e la convenuta in quanto è emerso che l'attore ha avuto contatti con , Parte_2 marito della legale rappresentante della società convenuta ma non
è stato dichiarato da nessuno dei testi escussi se il abbia Pt_2 effettivamente commissionato i lavori per conto e nell'interesse della società convenuta, sulla base di specifico mandato della con spendita del nome della Controparte_1 società rappresentata. Di contro, ha dichiarato di essersi limitato a mettere in Pt_2 contatto l'attore con il presidente dell'Associazione terza chiamata per commissionare i lavori di ripristino e per l'esecuzione degli stessi nell'interesse esclusivo dell'Associazione sulla quale gravano le relative spese.
Pertanto, ciò che risulta provato è che i rapporti negoziali anche in fase precontrattuale sono stati intrattenuti tra l'attore e il
, il quale risulta avere agito come intermediario tra il Pt_2
e la terza chiamata (cfr. teste . Parte_1 Parte_2
Peraltro, sull'eccepita incapacità a testimoniare del , Pt_2 occorre rilevare che, nell'ipotesi in cui, come nella specie, in un giudizio una delle parti abbia formulato eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia assunto la prova, la testimonianza così raccolta potrebbe essere, al più, affetta da nullità, che l'interessato ha l'onere di eccepire immediatamente dopo l'escussione del testimone o, in caso di assenza del difensore della parte all'udienza, nella prima udienza successiva (art. 157 c.p.c.), determinandosi diversamente la sanatoria della nullità (Cass., SS.UU., n. 9456/2023).
Ancora, la convenuta ha contestato di avere ricevuto la consegna dell'opera e di avere accettato alcun preventivo. Sotto tale profilo, la consegna del preventivo e dei lavori è stata riferita sempre nel rapporto con . Pt_2
La presenza del sui luoghi di causa, i contatti dello Pt_2 stesso con il non possono, di per sé, essere Parte_1 sintomatici della stipula di un contratto con la società convenuta, terzo soggetto autonomo la cui rappresentanza legale era in capo alla in mancanza della prova anche presuntiva in ordine CP_1 all'effettivo incarico assegnato dalla al di CP_1 Pt_2 agire per conto e nell'interesse della prima e tenuto conto della contestazione da parte della convenuta secondo la quale è emerso che il aveva agito quale intermediario dell'Associazione Pt_2 terza chiamata. Dall'istruttoria, è, invece, emerso che il ha agito quale Pt_2 intermediario dell'Associazione terza chiamata, avendo il teste confermato la circostanza di cui al punto 10 della Pt_2 comparsa di risposta della convenuta:
È risultato, dunque, provato l'affidamento dei lavori da parte del presidente della terza chiamata, con accettazione dei Parte_3 lavori stessi e ricevimento anche del preventivo da parte del per conto della terza chiamata. Pt_2
Ciò fornisce prove presuntive sufficienti anche con riferimento alla regolare esecuzione della prestazione gravante sull'attore in favore della terza chiamata e sull'accettazione del prezzo da parte della stessa di cui al preventivo. Tale ricostruzione appare, invero, conforme alle risultanze probatorie in atti. In virtù dell'art. 6 del contratto di locazione intercorrente tra la convenuta e la “Tutte le spese di manutenzione Parte_4 ordinaria e straordinaria della piscina, dei locali ove essa insiste, degli impianti e attrezzature, saranno a carico dell'affittuaria”. Dall'escussione dei testi, è emerso che la ditta ha Parte_1 eseguito i lavori di messa in sicurezza della struttura sulla base dell'intermediazione del (nessuno dei testi ha riferito Pt_2 che l'incarico sia stato ricevuto dalla società convenuta), il quale ha dichiarato di essersi limitato a mettere in contatto l'attore con il presidente dell'associazione terza chiamata;
la fattura di acconto n. 78/2016, emessa dalla ditta con lettera datata 27 Parte_1 settembre 2016, è stata immediatamente contestata dalla convenuta , evidenziando di non avere mai conferito CP_1 alcun incarico alla ditta per l'esecuzione dei lavori Parte_1 indicati in fattura e precisando di non avere conferito alcuna delega a e di non avere mai ricevuto alcun Parte_2 preventivo di contabilità.
Per quanto esposto, è possibile riconoscere la responsabilità contrattuale dell' terza chiamata alla luce del CP_3 testimoniale escusso con condanna diretta della terza chiamata al pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo delle opere realizzate dal senza che vi sia stata alcuna eccezione Parte_1 di inadempimento proposta dalla terza chiamata rimasta contumace nel giudizio. Nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, come nella specie, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass., n. 516/2020). Per quanto esposto, la domanda dell'attore nei confronti della convenuta va rigettata.
Va, invece, accolta la domanda di adempimento proposta dall'attore, nei confronti della terza chiamata, da intendersi automaticamente estesa a quest'ultima per il principio sopra richiamato e condiviso.
La va condannata Controparte_3 al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 10.821,60, oltre interessi legali dalla domanda (data della citazione atteso che non è risultato uno specifico atto di messa in mora della terza chiamata né l'emissione di fattura a suo carico) al soddisfo, oltre all'IVA prevista per legge. Nessuna rivalutazione può essere riconosciuta trattandosi di debito di valuta. La domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata va ritenuta assorbita.
La domanda di condanna al pagamento delle spese della mediazione va rigettata atteso l'esito della lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta né tanto meno è possibile condannare la terza chiamata al pagamento della mediazione che non era obbligatoria nella specie e tenuto conto della circostanza che la terza chiamata non è stata convenuta in quella sede di mediazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi per il rigetto dell'eccezione preliminare, con istruttoria, scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta e tra l'attore e la terza chiamata.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 284/2017
R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, coì provvede:
- dichiara la contumacia de Controparte_3
;
[...]
- rigetta le domande dell'attore nei confronti della convenuta;
- condanna la al Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 10.821,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre all'IVA prevista per legge;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 268,28 per esborsi ed euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute;
condanna la terza chiamata al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge se dovute.
Patti, 1 febbraio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)