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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12363/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Laura Cucuzza;
-ricorrente- contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'Avv. Sebastiano Maugeri;
-resistente-
Oggetto: rendita per infortunio sul lavoro;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' esponendo di essere stato vittima di un infortunio sul lavoro in data 27.2.2018, CP_1 per il quale gli era già stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 14%; di aver presentato in data 26.1.2022 richiesta di revisione per l'aggravamento della menomazione dell'integrità psicofisica conseguente all'infortunio, a fronte del quale l' aveva confermato il grado di CP_1 menomazione riconosciuto in precedenza;
di aver proposto opposizione, per ottenere il
1 riconoscimento del preteso maggior grado di menomazione pari al 18%, senza tuttavia ottenere esito favorevole.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. Parte_1
sulla scorta dell'infortunio occorsogli, è attualmente pari al 18% (diciotto per cento)
[...] rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore
[...] del ricorrente della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 29.4.2024 si è costituito tempestivamente in giudizio l' , contestando la fondatezza della pretesa di parte ricorrente e formulando le CP_1 seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito, rigettare la domanda di revisione per aggravamento del danno biologico in misura del 18% da infortunio del 27.02.2018 così come avanzata in sede amministrativa dal ricorrente in data 27.01.2022 nei confronti dell' , CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia sul preteso aggravamento dei postumi, con decorrenza di legge ex art. 84 T.U. n. 1124/65, ossia dall'01.02.2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa di revisione per aggravamento, nonché anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse, o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113
T.U. 1124/65. Spese di CTU, in ogni caso, a carico di parte ricorrente”.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale.
All'esito dell'udienza di discussione del 10.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 2.1. Oggetto di giudizio è la misura percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica da riconoscersi in capo a parte ricorrente quale aggravamento in conseguenza dell'infortunio subito in data 27.2.2018, in relazione al quale questi ha presentato all' CP_1 richiesta di revisione passiva allegando la maggiore percentuale di danno pari al 18%.
2.2. Appare opportuno premettere che l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R.
1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni…”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che
“Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento
è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui
3 all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Il medesimo art. 13 al comma 7 richiama le disposizioni del D.P.R. 1124/1965 in tema di revisione e, in particolare, con riguardo alla fattispecie degli infortuni, l'art. 83 del suddetto
D.P.R. In tema di revisione, l'art. 83 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2.3. Ciò posto, per verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale.
Nella propria relazione il consulente nominato, esaminata la documentazione in atti e sottoposto a visita il ricorrente, ha riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 16% “aggravata rispetto a quella riconosciuta dall' , pari al 14%, in CP_1 conseguenza dell'infortunio del 27-02-2018” precisando che “la decorrenza coincide con la visita eseguita dal c.t.u. in data 12-06-2024”.
In particolare, in sede di visita obiettiva il consulente ha rilevato: “all'ispezione ipomiotrofia spalla destra, rispetto alla sinistra – alla pressione profonda accusa dolore che si riacutizza ai movimenti articolari. Riduzione con limitazione funzionale ad ½ dei movimenti articolari, in particolare si presenta ridotta l'elevazione alla metà (1/2) e ai 2/3 la retropulsione, con riduzione ai 2/3 nell'abduzione e adduzione, in particolare l'abduzione non raggiunge gli 80°”, osservando altresì che “in riferimento alla spalla destra che all'ultima visita fisiatrica documentata agli atti, del 22-09-2021, al sig. è stata riscontrata, dopo Parte_1 trattamento FKT e fangoterapia, riduzione funzionale in tutti i movimenti della spalla destra oltre un terzo. In atto alla visita eseguita dal sottoscritto ctu, all'esame obiettivo si nota aggravamento in riferimento ai movimenti articolari della spalla destra che complessivamente
4 hanno una limitazione funzionale di 1/2 per quanto riguarda, in particolare, i movimenti di elevazione della spalla destra e dei movimenti dell'abduzione” (cfr. relazione di consulenza depositata in data 22.8.2024).
Tale valutazione è stata contestata da parte ricorrente in punto di individuazione della data di decorrenza del maggior grado di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente, ritenendo piuttosto che dovesse attribuirsi rilievo alle risultanze della valutazione fisiatrica del marzo 2022, allegata in atti.
Alla luce di tali osservazioni, con ordinanza del 2.12.2024 è stato disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio “affinché [prendesse] posizione in merito alle osservazioni critiche svolte da parte ricorrente e, in particolare, [chiarisse] alla scrivente l'eventuale rilevanza da attribuire alla certificazione del 10.3.2022 (pur presa in considerazione dal consulente in quanto richiamata nella relativa relazione a pag. 19, ove si legge “limitazione funzionale spalla dx medi gradi per alga…”), a fronte di quanto riportato nelle conclusioni di cui alla relazione in cui il consulente si è riferito all'“ultima visita fisiatrica documentata agli atti del
22.9.2021””.
A seguito dei chiarimenti richiesti, con motivazioni condivisibili e prive di vizi logici, nonché coerenti con l'accertamento in sede obiettiva effettuato, il CTU ha precisato quanto segue: “Dalla documentazione medica, in riferimento alla visita fisiatrica del 22-09-2021, all'esame obiettivo, è stato riscontrato limitazione funzionale antalgica di oltre 1/3 della spalla destra, su tutti i piani, dopo benefico trattamento di fangoterapia. Dai parametri di riferimento in base a questa certificazione la percentuale è stata valutata secondo i parametri di CP_1 percentuale dell' al 14%. Nella visita fisiatrica del 11-03-2022, all'esame obiettivo, è CP_1 stato riscontrato limitazione funzionale antalgica a medi gradi della spalla destra su tutti i piani dello spazio, per algie, senza nessun riferimento ad una eventuale percentuale specifica di gradi in riferimento, […] Il sottoscritto CTU alla visita obiettiva del 12-06-2024 ha riscontrato: riduzione funzionale con limitazione ad ½ dei movimenti articolari specificando la gradazione ad ½ ed in particolare l'elevazione che si presenta ridotta alla metà (½) e ai 2/3 la retropulsione, con riduzione ai 2/3 nell'abduzione e adduzione, in particolare l'abduzione non raggiunge gli 80°. Dai parametri di riferimento la percentuale globalmente tenendo CP_1 conto che la riduzione funzionale della sola elevazione era limitata ad ½ mentre gli altri movimenti avevano una percentuale di riduzione inferiore alla metà (½) e, precisamente, la retropulsione ai 2/3 e così pure l'abduzione e l'adduzione e in particolare l'abduzione non raggiunge gli 80° quindi la valutazione, globalmente, è stata valutata al 16%, tenendo conto
5 che non sono tutti i movimenti della spalla ad essere ridotte alla metà.” (cfr. deposito dell'8.12.2024).
Il consulente ha, in sintesi, valorizzato le risultanze della visita obiettiva e le specifiche limitazioni ai movimenti in quella sede riscontrate, confrontandole con il precedente esame del marzo 2022 dal quale, di contro, emergeva una più generica “limitazione funzionale spalla dx a medi gradi per algia su tutti i piani dello spazio per algia” senza specifica indicazione del grado proporzionale di riduzione del movimento;
è quindi giunto alla condivisibile conclusione che, in mancanza di più specifiche risultanze emergenti dalle certificazioni in atti, il maggior grado di danno pari al 16% debba essere riconosciuto a far data dal 12.6.2024, atteso che in sede di visita obiettiva è stato rilevato che non tutti i movimenti alla spalla destra risultano ridotti della metà.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno dunque condivise e richiamate, siccome prive di vizi logico-giuridici e improntate a rigore scientifico.
2.4. Alla stregua di quanto esposto, la domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, dovendo allo stesso essere riconosciuto, con decorrenza dal 12.6.2024, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16% conseguente all'evento infortunio del 27.2.2018.
Di conseguenza, l' deve essere condannato alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente della rendita di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2000 per le menomazioni dell'integrità psicofisica nella misura del 16%, detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo in capitale, con la decorrenza come sopra indicata.
Considerato che l'art. 16 co. 6 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
3. Tenuto conto del riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica inferiore rispetto a quello preteso e della relativa decorrenza, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della metà.
Per la restante metà, esse vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata come CP_1 in dispositivo, tenuto conto che, quanto al valore della causa, deve farsi applicazione della regola del “valore effettivo della controversia” di cui all'art. 5 co. 1 del DM 55/2014. Sebbene la parte ricorrente abbia quantificato la propria domanda come di valore indeterminabile, il
6 relativo parametro tabellare di riferimento per la determinazione del compenso appare non coerente rispetto all'effettivo valore della controversia e alla modesta complessità in diritto delle questioni affrontate, sicché risulta proporzionato, per le ragioni sopra esposte, il parametro tabellare riferito alle controversie da € 5.200 a € 26.000 (cfr. Cass. 29821/2019; 10438/2023), in rapporto ai valori minimi.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12363/2023 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di al riconoscimento, con decorrenza dal Parte_1
12.6.2024, di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16% in conseguenza all'infortunio occorso in data 27.2.2018; condanna l' a corrispondere in favore di l'indennizzo in CP_1 Parte_1 rendita per la menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16%, con decorrenza come in parte motiva, detratto quanto già percepito dal ricorrente a titolo di indennizzo in capitale, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991; compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di della restante CP_1 Parte_1 metà delle spese di lite che si liquidano, per la parte già dimidiata, in € 1.348,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 43,00 quale rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Laura Cucuzza dichiaratasi antistataria;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/11/2025
La giudice del lavoro
CH SO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12363/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Laura Cucuzza;
-ricorrente- contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'Avv. Sebastiano Maugeri;
-resistente-
Oggetto: rendita per infortunio sul lavoro;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' esponendo di essere stato vittima di un infortunio sul lavoro in data 27.2.2018, CP_1 per il quale gli era già stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 14%; di aver presentato in data 26.1.2022 richiesta di revisione per l'aggravamento della menomazione dell'integrità psicofisica conseguente all'infortunio, a fronte del quale l' aveva confermato il grado di CP_1 menomazione riconosciuto in precedenza;
di aver proposto opposizione, per ottenere il
1 riconoscimento del preteso maggior grado di menomazione pari al 18%, senza tuttavia ottenere esito favorevole.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. Parte_1
sulla scorta dell'infortunio occorsogli, è attualmente pari al 18% (diciotto per cento)
[...] rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore
[...] del ricorrente della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 29.4.2024 si è costituito tempestivamente in giudizio l' , contestando la fondatezza della pretesa di parte ricorrente e formulando le CP_1 seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito, rigettare la domanda di revisione per aggravamento del danno biologico in misura del 18% da infortunio del 27.02.2018 così come avanzata in sede amministrativa dal ricorrente in data 27.01.2022 nei confronti dell' , CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia sul preteso aggravamento dei postumi, con decorrenza di legge ex art. 84 T.U. n. 1124/65, ossia dall'01.02.2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa di revisione per aggravamento, nonché anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse, o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113
T.U. 1124/65. Spese di CTU, in ogni caso, a carico di parte ricorrente”.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale.
All'esito dell'udienza di discussione del 10.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 2.1. Oggetto di giudizio è la misura percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica da riconoscersi in capo a parte ricorrente quale aggravamento in conseguenza dell'infortunio subito in data 27.2.2018, in relazione al quale questi ha presentato all' CP_1 richiesta di revisione passiva allegando la maggiore percentuale di danno pari al 18%.
2.2. Appare opportuno premettere che l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R.
1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni…”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che
“Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento
è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui
3 all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Il medesimo art. 13 al comma 7 richiama le disposizioni del D.P.R. 1124/1965 in tema di revisione e, in particolare, con riguardo alla fattispecie degli infortuni, l'art. 83 del suddetto
D.P.R. In tema di revisione, l'art. 83 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2.3. Ciò posto, per verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale.
Nella propria relazione il consulente nominato, esaminata la documentazione in atti e sottoposto a visita il ricorrente, ha riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 16% “aggravata rispetto a quella riconosciuta dall' , pari al 14%, in CP_1 conseguenza dell'infortunio del 27-02-2018” precisando che “la decorrenza coincide con la visita eseguita dal c.t.u. in data 12-06-2024”.
In particolare, in sede di visita obiettiva il consulente ha rilevato: “all'ispezione ipomiotrofia spalla destra, rispetto alla sinistra – alla pressione profonda accusa dolore che si riacutizza ai movimenti articolari. Riduzione con limitazione funzionale ad ½ dei movimenti articolari, in particolare si presenta ridotta l'elevazione alla metà (1/2) e ai 2/3 la retropulsione, con riduzione ai 2/3 nell'abduzione e adduzione, in particolare l'abduzione non raggiunge gli 80°”, osservando altresì che “in riferimento alla spalla destra che all'ultima visita fisiatrica documentata agli atti, del 22-09-2021, al sig. è stata riscontrata, dopo Parte_1 trattamento FKT e fangoterapia, riduzione funzionale in tutti i movimenti della spalla destra oltre un terzo. In atto alla visita eseguita dal sottoscritto ctu, all'esame obiettivo si nota aggravamento in riferimento ai movimenti articolari della spalla destra che complessivamente
4 hanno una limitazione funzionale di 1/2 per quanto riguarda, in particolare, i movimenti di elevazione della spalla destra e dei movimenti dell'abduzione” (cfr. relazione di consulenza depositata in data 22.8.2024).
Tale valutazione è stata contestata da parte ricorrente in punto di individuazione della data di decorrenza del maggior grado di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente, ritenendo piuttosto che dovesse attribuirsi rilievo alle risultanze della valutazione fisiatrica del marzo 2022, allegata in atti.
Alla luce di tali osservazioni, con ordinanza del 2.12.2024 è stato disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio “affinché [prendesse] posizione in merito alle osservazioni critiche svolte da parte ricorrente e, in particolare, [chiarisse] alla scrivente l'eventuale rilevanza da attribuire alla certificazione del 10.3.2022 (pur presa in considerazione dal consulente in quanto richiamata nella relativa relazione a pag. 19, ove si legge “limitazione funzionale spalla dx medi gradi per alga…”), a fronte di quanto riportato nelle conclusioni di cui alla relazione in cui il consulente si è riferito all'“ultima visita fisiatrica documentata agli atti del
22.9.2021””.
A seguito dei chiarimenti richiesti, con motivazioni condivisibili e prive di vizi logici, nonché coerenti con l'accertamento in sede obiettiva effettuato, il CTU ha precisato quanto segue: “Dalla documentazione medica, in riferimento alla visita fisiatrica del 22-09-2021, all'esame obiettivo, è stato riscontrato limitazione funzionale antalgica di oltre 1/3 della spalla destra, su tutti i piani, dopo benefico trattamento di fangoterapia. Dai parametri di riferimento in base a questa certificazione la percentuale è stata valutata secondo i parametri di CP_1 percentuale dell' al 14%. Nella visita fisiatrica del 11-03-2022, all'esame obiettivo, è CP_1 stato riscontrato limitazione funzionale antalgica a medi gradi della spalla destra su tutti i piani dello spazio, per algie, senza nessun riferimento ad una eventuale percentuale specifica di gradi in riferimento, […] Il sottoscritto CTU alla visita obiettiva del 12-06-2024 ha riscontrato: riduzione funzionale con limitazione ad ½ dei movimenti articolari specificando la gradazione ad ½ ed in particolare l'elevazione che si presenta ridotta alla metà (½) e ai 2/3 la retropulsione, con riduzione ai 2/3 nell'abduzione e adduzione, in particolare l'abduzione non raggiunge gli 80°. Dai parametri di riferimento la percentuale globalmente tenendo CP_1 conto che la riduzione funzionale della sola elevazione era limitata ad ½ mentre gli altri movimenti avevano una percentuale di riduzione inferiore alla metà (½) e, precisamente, la retropulsione ai 2/3 e così pure l'abduzione e l'adduzione e in particolare l'abduzione non raggiunge gli 80° quindi la valutazione, globalmente, è stata valutata al 16%, tenendo conto
5 che non sono tutti i movimenti della spalla ad essere ridotte alla metà.” (cfr. deposito dell'8.12.2024).
Il consulente ha, in sintesi, valorizzato le risultanze della visita obiettiva e le specifiche limitazioni ai movimenti in quella sede riscontrate, confrontandole con il precedente esame del marzo 2022 dal quale, di contro, emergeva una più generica “limitazione funzionale spalla dx a medi gradi per algia su tutti i piani dello spazio per algia” senza specifica indicazione del grado proporzionale di riduzione del movimento;
è quindi giunto alla condivisibile conclusione che, in mancanza di più specifiche risultanze emergenti dalle certificazioni in atti, il maggior grado di danno pari al 16% debba essere riconosciuto a far data dal 12.6.2024, atteso che in sede di visita obiettiva è stato rilevato che non tutti i movimenti alla spalla destra risultano ridotti della metà.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno dunque condivise e richiamate, siccome prive di vizi logico-giuridici e improntate a rigore scientifico.
2.4. Alla stregua di quanto esposto, la domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, dovendo allo stesso essere riconosciuto, con decorrenza dal 12.6.2024, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16% conseguente all'evento infortunio del 27.2.2018.
Di conseguenza, l' deve essere condannato alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente della rendita di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2000 per le menomazioni dell'integrità psicofisica nella misura del 16%, detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo in capitale, con la decorrenza come sopra indicata.
Considerato che l'art. 16 co. 6 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
3. Tenuto conto del riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica inferiore rispetto a quello preteso e della relativa decorrenza, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della metà.
Per la restante metà, esse vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata come CP_1 in dispositivo, tenuto conto che, quanto al valore della causa, deve farsi applicazione della regola del “valore effettivo della controversia” di cui all'art. 5 co. 1 del DM 55/2014. Sebbene la parte ricorrente abbia quantificato la propria domanda come di valore indeterminabile, il
6 relativo parametro tabellare di riferimento per la determinazione del compenso appare non coerente rispetto all'effettivo valore della controversia e alla modesta complessità in diritto delle questioni affrontate, sicché risulta proporzionato, per le ragioni sopra esposte, il parametro tabellare riferito alle controversie da € 5.200 a € 26.000 (cfr. Cass. 29821/2019; 10438/2023), in rapporto ai valori minimi.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12363/2023 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di al riconoscimento, con decorrenza dal Parte_1
12.6.2024, di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16% in conseguenza all'infortunio occorso in data 27.2.2018; condanna l' a corrispondere in favore di l'indennizzo in CP_1 Parte_1 rendita per la menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16%, con decorrenza come in parte motiva, detratto quanto già percepito dal ricorrente a titolo di indennizzo in capitale, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991; compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di della restante CP_1 Parte_1 metà delle spese di lite che si liquidano, per la parte già dimidiata, in € 1.348,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 43,00 quale rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Laura Cucuzza dichiaratasi antistataria;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/11/2025
La giudice del lavoro
CH SO
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