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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 13094/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR AR Presidente rel. est.
SI SI GI
SA ER GI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13094/25 promossa da:
cittadino guineano nato a [...] il [...], C.F. – Parte_1 C.F._1
C.U.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Cattelan del Foro di Torino C.F._2
RICORRENTE- contro
, (c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“ nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo a favore di del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese ed onorari”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe in data 31.8.23 ha avanzato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale a lui già rilasciato dalla Questura di Trapani e scaduto il 19.8.23; con pagina 1 di 6 provvedimento emesso in data 21.10.24 e notificato il 29.5.25 il Questore di Torino ha rigettato tale domanda, richiamando il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sezione di Trapani pronunciato in data 31 luglio 2024. La commissione territoriale di Trapani, nel suo parere, ha riferito che in Guinea non si rileva alcuna situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e che il ricorrente non risulta ben integrato nel tessuto socio economico italiano “dal momento che non ha fornito alcun contratto di lavoro o certificato medico né alcuna documentazione equipollente”. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 29.6.25, ha impugnato il provvedimento di diniego chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di riconoscere la protezione speciale in capo al ricorrente.
Riferiva il ricorrente di essere giunto in Italia ancora minorenne;
di essere stato preso in carico quale minore straniero non accompagnato e di avere formalizzato in data 27.11.20 presso la Questura di Trapani la domanda di protezione internazionale;
all'esito la commissione territoriale aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale, permesso a lui rilasciato in data 17.5.21. Alla prima scadenza presentava istanza di rinnovo, istanza rigettata con il provvedimento qui impugnato, non preceduto da alcun preavviso di rigetto.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta evidenziando che il ricorrente aveva fornito prova di dimorare in Italia da diversi anni;
di avere in corso un rapporto di lavoro subordinato e di avere conseguito la licenza media.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Parte resistente non si costituiva malgrado la regolarità della notifica e viene qui dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 20.11.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Parlo italiano;
sono in Italia ormai da 4 anni. Avevo un permesso per protezione speciale. Vivo in un appartamento da solo e pago l'affitto. Lavoro nel campo edile ormai lavoro lì da 3 anni;
avevo lavorato in tirocinio a Marsala per 9 mesi. In Guinea ci sono mia mamma, mia sorella e i miei fratelli. Li sento telefonicamente;
ogni tanto aiuto mia madre mandandole dei soldi.”
Il GI, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
****
Innanzi tutto si sottolinea che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito GI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al pagina 2 di 6 giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rinnovo è stata avanzata nell'agosto 2023. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la nuova normativa. Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”. Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
pagina 3 di 6 In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi Persona_2 legami familiari di fatto.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Dalla documentazione prodotta si evince che giunto in Italia il ricorrente ha partecipato ad un corso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, raggiungendo il livello A2 di conoscenza della lingua (doc. 7); nel giugno 2022 ha conseguito il diploma di licenza media (doc. 8); nel 2022 ha intrapreso un tirocinio presso l'Azienda Hotel President di Marsala per il periodo dal 2.5.22 al 1.11.22, poi prorogato fino al 15.2.23 (doc.9); nel luglio 2023 ha iniziato un tirocinio formativo della durata di 6 mesi presso la soc. pagina 4 di 6 CAVIT S.p.A. (doc.10 e 11) prorogato sino al 30.6.24. Dal 1.7.24 è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo pieno e con termine al 30.6.27 (doc.12). Alla documentazione lavorativa sono state allegate alcune buste paga. Inoltre il ricorrente ha trovato una sistemazione abitativa autonoma (doc. 15 e 16).
Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Per quanto attiene alle spese di lite, si rileva che parte ricorrente ha insistito per ottenere la condanna della p.a. al pagamento delle stesse, evidenziando che nel corso dell'intera procedura amministrativa non vi era mai stato alcun contatto con il ricorrente che, se correttamente avvisato, avrebbe potuto integrare la sua domanda con la documentazione prodotta in questa sede. Il collegio non condivide la tesi di parte ricorrente. Innanzi tutto, si evidenzia che la mancata notificazione del parere negativo emesso dalla Commissione territoriale non viola alcun diritto di difesa, sia perché questo è un giudizio non sull'atto amministrativo ma sul merito, sia in ragione del fatto che la difesa ha potuto comunque pienamente svolgersi nell'atto introduttivo del presente procedimento. Inoltre, si deve evidenziare che l'istituto di cui all'art. 10 bis l. 241/1990 ha lo scopo di far conoscere alla p.a. procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Nel caso in esame il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato in quanto vincolato dal parere negativo pronunciato dalla commissione. Ritiene il collegio che in fattispecie come quella di specie, certamente non complessa ove è notorio che, domandando il richiedente un permesso che trova il suo presupposto nella sua asserita integrazione sul territorio nazionale, l'istanza debba essere corredata di documentazione volta a fornire la prova della sussistenza di tale presupposto, non si possa pretendere che la Questura sia onerata dal richiedere un nuovo parere della commissione dopo avere eventualmente ottenuto dal richiedente, preavvisato del possibile rigetto, la documentazione originariamente non prodotta. In ogni caso, e ciò è dirimente, nel caso concreto, non vi è alcuna prova del fatto che la decisione in sede amministrativa sarebbe stata differente qualora il ricorrente avesse avuto la possibilità di produrre la documentazione in suo possesso in sede amministrativa, stante la discrezionalità valutativa della p.a.. Non può pertanto affermarsi con certezza che la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento amministrativo abbia causato un effettivo pregiudizio alle ragioni del privato.
Ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla documentazione prodotta in questa sede.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a cittadino guineano nato a [...] Parte_1
(Guinea) il 23/06/2004, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
DR AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR AR Presidente rel. est.
SI SI GI
SA ER GI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13094/25 promossa da:
cittadino guineano nato a [...] il [...], C.F. – Parte_1 C.F._1
C.U.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Cattelan del Foro di Torino C.F._2
RICORRENTE- contro
, (c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“ nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo a favore di del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese ed onorari”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe in data 31.8.23 ha avanzato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale a lui già rilasciato dalla Questura di Trapani e scaduto il 19.8.23; con pagina 1 di 6 provvedimento emesso in data 21.10.24 e notificato il 29.5.25 il Questore di Torino ha rigettato tale domanda, richiamando il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sezione di Trapani pronunciato in data 31 luglio 2024. La commissione territoriale di Trapani, nel suo parere, ha riferito che in Guinea non si rileva alcuna situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e che il ricorrente non risulta ben integrato nel tessuto socio economico italiano “dal momento che non ha fornito alcun contratto di lavoro o certificato medico né alcuna documentazione equipollente”. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 29.6.25, ha impugnato il provvedimento di diniego chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di riconoscere la protezione speciale in capo al ricorrente.
Riferiva il ricorrente di essere giunto in Italia ancora minorenne;
di essere stato preso in carico quale minore straniero non accompagnato e di avere formalizzato in data 27.11.20 presso la Questura di Trapani la domanda di protezione internazionale;
all'esito la commissione territoriale aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale, permesso a lui rilasciato in data 17.5.21. Alla prima scadenza presentava istanza di rinnovo, istanza rigettata con il provvedimento qui impugnato, non preceduto da alcun preavviso di rigetto.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta evidenziando che il ricorrente aveva fornito prova di dimorare in Italia da diversi anni;
di avere in corso un rapporto di lavoro subordinato e di avere conseguito la licenza media.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Parte resistente non si costituiva malgrado la regolarità della notifica e viene qui dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 20.11.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Parlo italiano;
sono in Italia ormai da 4 anni. Avevo un permesso per protezione speciale. Vivo in un appartamento da solo e pago l'affitto. Lavoro nel campo edile ormai lavoro lì da 3 anni;
avevo lavorato in tirocinio a Marsala per 9 mesi. In Guinea ci sono mia mamma, mia sorella e i miei fratelli. Li sento telefonicamente;
ogni tanto aiuto mia madre mandandole dei soldi.”
Il GI, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
****
Innanzi tutto si sottolinea che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito GI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al pagina 2 di 6 giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rinnovo è stata avanzata nell'agosto 2023. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la nuova normativa. Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”. Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
pagina 3 di 6 In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi Persona_2 legami familiari di fatto.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Dalla documentazione prodotta si evince che giunto in Italia il ricorrente ha partecipato ad un corso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, raggiungendo il livello A2 di conoscenza della lingua (doc. 7); nel giugno 2022 ha conseguito il diploma di licenza media (doc. 8); nel 2022 ha intrapreso un tirocinio presso l'Azienda Hotel President di Marsala per il periodo dal 2.5.22 al 1.11.22, poi prorogato fino al 15.2.23 (doc.9); nel luglio 2023 ha iniziato un tirocinio formativo della durata di 6 mesi presso la soc. pagina 4 di 6 CAVIT S.p.A. (doc.10 e 11) prorogato sino al 30.6.24. Dal 1.7.24 è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo pieno e con termine al 30.6.27 (doc.12). Alla documentazione lavorativa sono state allegate alcune buste paga. Inoltre il ricorrente ha trovato una sistemazione abitativa autonoma (doc. 15 e 16).
Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Per quanto attiene alle spese di lite, si rileva che parte ricorrente ha insistito per ottenere la condanna della p.a. al pagamento delle stesse, evidenziando che nel corso dell'intera procedura amministrativa non vi era mai stato alcun contatto con il ricorrente che, se correttamente avvisato, avrebbe potuto integrare la sua domanda con la documentazione prodotta in questa sede. Il collegio non condivide la tesi di parte ricorrente. Innanzi tutto, si evidenzia che la mancata notificazione del parere negativo emesso dalla Commissione territoriale non viola alcun diritto di difesa, sia perché questo è un giudizio non sull'atto amministrativo ma sul merito, sia in ragione del fatto che la difesa ha potuto comunque pienamente svolgersi nell'atto introduttivo del presente procedimento. Inoltre, si deve evidenziare che l'istituto di cui all'art. 10 bis l. 241/1990 ha lo scopo di far conoscere alla p.a. procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Nel caso in esame il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato in quanto vincolato dal parere negativo pronunciato dalla commissione. Ritiene il collegio che in fattispecie come quella di specie, certamente non complessa ove è notorio che, domandando il richiedente un permesso che trova il suo presupposto nella sua asserita integrazione sul territorio nazionale, l'istanza debba essere corredata di documentazione volta a fornire la prova della sussistenza di tale presupposto, non si possa pretendere che la Questura sia onerata dal richiedere un nuovo parere della commissione dopo avere eventualmente ottenuto dal richiedente, preavvisato del possibile rigetto, la documentazione originariamente non prodotta. In ogni caso, e ciò è dirimente, nel caso concreto, non vi è alcuna prova del fatto che la decisione in sede amministrativa sarebbe stata differente qualora il ricorrente avesse avuto la possibilità di produrre la documentazione in suo possesso in sede amministrativa, stante la discrezionalità valutativa della p.a.. Non può pertanto affermarsi con certezza che la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento amministrativo abbia causato un effettivo pregiudizio alle ragioni del privato.
Ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla documentazione prodotta in questa sede.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a cittadino guineano nato a [...] Parte_1
(Guinea) il 23/06/2004, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
DR AR
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