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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 966/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 82, Torino, presso lo Parte_1 studio dell'avv. MATASSA DANIELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Peschiera 164, Controparte_1 C.F._1 Torino, presso lo studio dell'avv. CRISTALDI ELENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 07/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 275 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati due figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 17/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 966/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 82, Torino, presso lo Parte_1 studio dell'avv. MATASSA DANIELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Peschiera 164, Controparte_1 C.F._1 Torino, presso lo studio dell'avv. CRISTALDI ELENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 07/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 275 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati due figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 17/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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