Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1760/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1760/2019
TRA
, CF: nata a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cassano allo ionio al vico II Manin n. 2, elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio alla via Luigi
Praino n.22 presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
ROCORRENTE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio avv.
[...]
di Roma Rep n. 80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Castrovillari in Corso Per_1
Calabria, presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2019 parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2008, 2009 e 2010 alle dipendenze delle aziende agricole e , lamentando l'illegittimità e l'infondatezza CP_2 Controparte_3
della richiesta restitutoria delle somme erogate a titolo di indennità di malattia e maternità per il periodo dal 20.6.2010 al 20.11.2010, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto a trattenere le somme percepite.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
In via assorbente, nel merito, la pretesa non risulta fondata nei termini di seguito esposti.
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n.
11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
La ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da , stante la rinuncia all'escussione dei testi formalizzata all'udienza del 6.12.2024. CP_4 Si consideri che dalle stesse deduzioni delle parti si evince chiaramente che il debito in esame è derivato dalla sopravvenuta insussistenza degli elementi costitutivi della prestazione erogata per disconoscimento dei rapporti lavorativi in agricoltura. Ebbene, pur a fronte di tali allegazioni, la parte ha omesso l'offerta della prova degli elementi costitutivi del vantato diritto a trattenere la prestazione già liquidata in suo favore. Non avendo la ricorrente coltivato il giudizio ed assolto il proprio onere probatorio, la domanda giudiziale, finalizzata all'accertamento negativo dell'indebito per l'anno
2010, non può trovare accoglimento.
Né l'irripetibilità può trovare legittimazione nella disciplina di favore invocata in ricorso e contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione (cfr. Cass. Sent. 19908/2004). Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n. 88/1989 è da ritenersi tassativo e, nel loro ambito, non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Infine, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riferimento alla prestazione dedotta in causa, deve evidenziarsi che per la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. Ebbene, pur in assenza di allegazioni su quest'ultima circostanza, si consideri che la missiva dell'istituto previdenziale ricevuta, per ammissione della stessa ricorrente, il 17.1.2019 ha utilmente interrotto il decorso del termine prescrizionale in relazione all'annualità di riferimento della prestazione dedotta;
pertanto, la relativa doglianza non appare fondata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese compensate in ragione della dichiarazione di incapienza reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Castrovillari, 10 marzo 2025 Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021