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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1447/2024 introdotto con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ED EL ON (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Poli EL Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
RB IL (MI) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia D'Angelo EL Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - disporre l'affido condiviso ELle minori e Per_1
che vivranno con la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Persona_2
Colli EL ON (AP) in Via Vallicella n. 2 con possibilità EL padre di vedere le proprie figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera con orari e modalità da concordarsi anche in base agli impegni scolastici ed extra scolastici ELle ragazze. Settimanalmente il padre vedrà le figlie tutti i martedì e giovedì pomeriggio con orari da concordare anche in base agli impegni scolastici ed extrascolastici ELle medesime. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle esigenze di entrambi i genitori e ELle ragazze. Le festività natalizie
(Natale e Capodanno o pasquali) saranno festeggiate con l'alternanza dei giorni anche rispettando le necessità ELle ragazze ormai quasi maggiorenni. Per i mesi estivi le figlie potranno trascorrere una settimana con il padre concordandola col medesimo secondo le necessità e le possibilità; - disporre a carico EL padre l'obbligo di corrispondere alle figlie un mantenimento mensile pari ad Euro 150,00 a figlia per un totale mensile di Euro 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra ; - porre a carico EL Sig. il 50% Parte_1 CP_1
spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie per la corretta crescita ELle minori secondo il protocollo adottato dai Tribunali ELle Marche che entrambi accettano - con compensazione ELle spese.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 sulla premessa che: Parte_1
- dal 2001 al 2011 intratteneva una stabile relazione amorosa con il Sig. CP_1
dalla quale nascevano le minori (C.F.:
[...] Persona_2
il 30.09.2008 a San ED EL ON e C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) il 23.10.2009 a San ED EL ON;
C.F._4
- le minori venivano, alla nascita, riconosciute dal sig. di cui Controparte_1
assumevano, appunto, il cognome;
- dal 2011 i rapporti tra i genitori ELle minori si deterioravano, divenendo impossibile la prosecuzione ELla relazione e ELla convivenza;
- in data 05.03.2018 le parti innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, che emetteva nel proc. n. 2450/2017 ordinanza 3008/2018, raggiungevano un accordo sulle spese e modalità di visita EL padre con le minori e sull'affido. Disponeva il Tribunale, cioè, affido esclusivo alla madre , pertanto, collocataria ELle minori Parte_1
presso l'immobile di sua proprietà sito a Colli EL ON, in via Vallicella 2, ed un mantenimento di euro 200,00 totale (100,00 a figlia) a carico EL padre onerato anche EL 50% ELle spese straordinarie;
- ad oggi le disposizioni stabilite a livello economico (“il padre corrisponderà per le due figlie a titolo di mantenimento mensile la somma di Euro 100,00 per ogni figlia per un totale di Euro 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat da versarsi mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese”) dovevano essere modificate essendo le minori e cresciute e avendo mutato e aumentato Per_2 Per_1
le necessità. Ugualmente si chiedeva che la modifica EL diritto di visita “con possibilità EL padre di vedere e restare con le proprie figlie tutti i martedì dalle ore 18 alle 21 ed a sabati alterni sempre dalle ore 18 alle 21 presso l'abitazione ELla sig.ra nel luogo ove le bambine possono condividere con il genitore Pt_1
gli spazi a loro familiari. Le festività natalizie (Natale e Capodanno saranno festeggiare da e con il padre nei pomeriggi EL giorno di festa dalle ore Per_2 Per_1 18 alle ore 21 così come il giorno di Pasqua sempre nella casa ELle bambine dove le stesse saranno lasciate con il padre.”; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale adito nelle more EL procedimento n.
2450/2017 con ordinanza 3008/2018 EL 06.03.2018 tra le parti in Parte_3
riferimento alle provvidenze economiche e al diritto di visita, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto EL 29.10.2024 il Presidente EL Tribunale designava il Giudice relatore cui ELegava la trattazione EL procedimento e fissava, per la prima comparizione ELle parti innanzi al magistrato ELegato, l'udienza EL 17.04.2025.
In data 02.09.2022 si costituiva in giudizio parte resistente per opporsi alla richiesta di modifica ELle condizioni stabilite nel procedimento nr. 2450/2017 con ordinanza nr.
3008/2018 in relazione all'aumento ELl'assegno a titolo di contributo al mantenimento ELle minori, contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da controparte.
In udienza EL 17.04.2025, il Giudice, preso atto ELl'accordo intervenuto tra le parti, disponeva la discussione orale all'esito ELla quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi ELle medesime, nonché quelli ELle figlie minori.
Tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1447/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso ELle minori e che vivranno con la Per_1 Persona_2
madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Colli EL ON (AP), in via Vallicella
n. 2, con possibilità EL padre di vedere le proprie figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera con orari e modalità da concordarsi anche in base agli impegni scolastici ed extra scolastici ELle ragazze. Settimanalmente il padre vedrà le figlie tutti i martedì e giovedì pomeriggio con orari da concordare anche in base agli impegni scolastici ed extrascolastici ELle medesime. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle esigenze di entrambi i genitori e ELle ragazze. Le festività natalizie (Natale e Capodanno o pasquali) saranno festeggiate con l'alternanza dei giorni anche rispettando le necessità ELle ragazze ormai quasi maggiorenni. Per i mesi estivi le figlie potranno trascorrere una settimana con il padre concordandola col medesimo secondo le necessità e le possibilità;
- dispone a carico EL padre l'obbligo di corrispondere alle figlie un mantenimento mensile pari ad euro 150,00 a figlia per un totale mensile di euro 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno
5 di ogni mese;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- pone a carico EL Sig. il 50% spese straordinarie che dovessero ritenersi CP_1
necessarie per la corretta crescita ELle minori secondo il protocollo adottato dai
Tribunali ELle Marche che entrambe le parti accettano;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 9/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1447/2024 introdotto con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ED EL ON (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Poli EL Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
RB IL (MI) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia D'Angelo EL Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - disporre l'affido condiviso ELle minori e Per_1
che vivranno con la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Persona_2
Colli EL ON (AP) in Via Vallicella n. 2 con possibilità EL padre di vedere le proprie figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera con orari e modalità da concordarsi anche in base agli impegni scolastici ed extra scolastici ELle ragazze. Settimanalmente il padre vedrà le figlie tutti i martedì e giovedì pomeriggio con orari da concordare anche in base agli impegni scolastici ed extrascolastici ELle medesime. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle esigenze di entrambi i genitori e ELle ragazze. Le festività natalizie
(Natale e Capodanno o pasquali) saranno festeggiate con l'alternanza dei giorni anche rispettando le necessità ELle ragazze ormai quasi maggiorenni. Per i mesi estivi le figlie potranno trascorrere una settimana con il padre concordandola col medesimo secondo le necessità e le possibilità; - disporre a carico EL padre l'obbligo di corrispondere alle figlie un mantenimento mensile pari ad Euro 150,00 a figlia per un totale mensile di Euro 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra ; - porre a carico EL Sig. il 50% Parte_1 CP_1
spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie per la corretta crescita ELle minori secondo il protocollo adottato dai Tribunali ELle Marche che entrambi accettano - con compensazione ELle spese.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 sulla premessa che: Parte_1
- dal 2001 al 2011 intratteneva una stabile relazione amorosa con il Sig. CP_1
dalla quale nascevano le minori (C.F.:
[...] Persona_2
il 30.09.2008 a San ED EL ON e C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) il 23.10.2009 a San ED EL ON;
C.F._4
- le minori venivano, alla nascita, riconosciute dal sig. di cui Controparte_1
assumevano, appunto, il cognome;
- dal 2011 i rapporti tra i genitori ELle minori si deterioravano, divenendo impossibile la prosecuzione ELla relazione e ELla convivenza;
- in data 05.03.2018 le parti innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, che emetteva nel proc. n. 2450/2017 ordinanza 3008/2018, raggiungevano un accordo sulle spese e modalità di visita EL padre con le minori e sull'affido. Disponeva il Tribunale, cioè, affido esclusivo alla madre , pertanto, collocataria ELle minori Parte_1
presso l'immobile di sua proprietà sito a Colli EL ON, in via Vallicella 2, ed un mantenimento di euro 200,00 totale (100,00 a figlia) a carico EL padre onerato anche EL 50% ELle spese straordinarie;
- ad oggi le disposizioni stabilite a livello economico (“il padre corrisponderà per le due figlie a titolo di mantenimento mensile la somma di Euro 100,00 per ogni figlia per un totale di Euro 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat da versarsi mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese”) dovevano essere modificate essendo le minori e cresciute e avendo mutato e aumentato Per_2 Per_1
le necessità. Ugualmente si chiedeva che la modifica EL diritto di visita “con possibilità EL padre di vedere e restare con le proprie figlie tutti i martedì dalle ore 18 alle 21 ed a sabati alterni sempre dalle ore 18 alle 21 presso l'abitazione ELla sig.ra nel luogo ove le bambine possono condividere con il genitore Pt_1
gli spazi a loro familiari. Le festività natalizie (Natale e Capodanno saranno festeggiare da e con il padre nei pomeriggi EL giorno di festa dalle ore Per_2 Per_1 18 alle ore 21 così come il giorno di Pasqua sempre nella casa ELle bambine dove le stesse saranno lasciate con il padre.”; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale adito nelle more EL procedimento n.
2450/2017 con ordinanza 3008/2018 EL 06.03.2018 tra le parti in Parte_3
riferimento alle provvidenze economiche e al diritto di visita, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto EL 29.10.2024 il Presidente EL Tribunale designava il Giudice relatore cui ELegava la trattazione EL procedimento e fissava, per la prima comparizione ELle parti innanzi al magistrato ELegato, l'udienza EL 17.04.2025.
In data 02.09.2022 si costituiva in giudizio parte resistente per opporsi alla richiesta di modifica ELle condizioni stabilite nel procedimento nr. 2450/2017 con ordinanza nr.
3008/2018 in relazione all'aumento ELl'assegno a titolo di contributo al mantenimento ELle minori, contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da controparte.
In udienza EL 17.04.2025, il Giudice, preso atto ELl'accordo intervenuto tra le parti, disponeva la discussione orale all'esito ELla quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi ELle medesime, nonché quelli ELle figlie minori.
Tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1447/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso ELle minori e che vivranno con la Per_1 Persona_2
madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Colli EL ON (AP), in via Vallicella
n. 2, con possibilità EL padre di vedere le proprie figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera con orari e modalità da concordarsi anche in base agli impegni scolastici ed extra scolastici ELle ragazze. Settimanalmente il padre vedrà le figlie tutti i martedì e giovedì pomeriggio con orari da concordare anche in base agli impegni scolastici ed extrascolastici ELle medesime. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle esigenze di entrambi i genitori e ELle ragazze. Le festività natalizie (Natale e Capodanno o pasquali) saranno festeggiate con l'alternanza dei giorni anche rispettando le necessità ELle ragazze ormai quasi maggiorenni. Per i mesi estivi le figlie potranno trascorrere una settimana con il padre concordandola col medesimo secondo le necessità e le possibilità;
- dispone a carico EL padre l'obbligo di corrispondere alle figlie un mantenimento mensile pari ad euro 150,00 a figlia per un totale mensile di euro 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno
5 di ogni mese;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- pone a carico EL Sig. il 50% spese straordinarie che dovessero ritenersi CP_1
necessarie per la corretta crescita ELle minori secondo il protocollo adottato dai
Tribunali ELle Marche che entrambe le parti accettano;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 9/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi