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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 223/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il 1° dicembre 1969, elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Fabrizio Rodin, avv. Giorgio Rodin e avv. Floriana Ruiu, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023, ha esposto di aver presentato Parte_1
CP_ all' in data 4 novembre 2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in relazione alla morte del padre , titolare di Persona_1
pensione Inps n. 10136726 cat. VO, evidenziando che, a seguito di diniego, è stata anche interposta opposizione, senza esito alcuno. CP_ Ha quindi chiesto in questa sede l'utilità negata dall' nell'ambito del procedimento amministrativo.
CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, ai sensi dell'art. 13, sub art. 2, della l. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903.
Detti requisiti devono ritenersi soddisfatti nel caso di specie. pagina 1 di 4 2.1. È noto che il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo, in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.
Attraverso le audizioni testimoniali di , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
(udienza del 15 marzo 2024), rispettivamente madre, fratello e parente di quarto grado della ricorrente, è stato possibile accertare che avesse vissuto presso la casa di Parte_1 abitazione del padre , contando sull'ospitalità e sul totale sostegno economico di Persona_1
questi, fino alla data del suo decesso.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, deve ritenersi dimostrato che Parte_1 vivesse a carico del padre, al tempo del decesso di quest'ultimo.
2.2. La condizione di vivenza a carico non può essere esclusa dal fatto che alla ricorrente fosse stato riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenze ex lege 118/1971, in forza della sentenza del Tribunale di Cagliari del 24 maggio 2012, n. 1247 (in copia in atti).
A tal proposito, valga richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso non dissimile da quello qui in esame: “La L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente […]. Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali
pagina 2 di 4 criteri sono stati forniti dall'Istituto previdenziale, che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n.
478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro
1187,73 mensili. La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6)” (Cass. civ., Sez. L, 3 luglio 2007,
n. 14996).
2.3. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che, per il complesso patologico
(“depressione maggiore cronica farmaco-resistente; sindrome fibromialgica associata a
CFS-Chronic Fatigue Syndrome (Sindrome da fatica cronica post-mononuscleosica); osteoporosi densitometrica di tipo post-menopausale di grado marcato;
esiti di intervento chirurgico di isterectomia per fibromatosi uterina;
tiroidite di Hashimoto in terapia ormonale”) da cui era affetta alla data del decesso del padre, risalente al 15 settembre 2021 CP_ (l' ha sostenuto che il decesso sarebbe avvenuto il 10 luglio 2019, circostanza sconfessata dal certificato di morte, prodotto il 18 gennaio 2024, su ordine del tribunale ex art. 421 c.p.c.), la ricorrente fosse inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
L'inabilità permane all'attualità.
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa. CP_
2.4. L' pertanto, deve essere dichiarato tenuto a costituire in favore della ricorrente la pensione di reversibilità e condannato a pagare i ratei già maturati, nella misura e con decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.
CP_
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Il valore della controversia è indeterminabile, avendo la ricorrente domandato la condanna generica dell' e non avendo offerto alcuna allegazione e prova utile, unitamente al CP_1
pagina 3 di 4 ricorso, per ricostruire l'entità della provvidenza su base annua e, quindi, per rendere operativo il meccanismo di calcolo di cui all'art. 13, comma 2, secondo capoverso, c.p.c.
La produzione della dichiarazione fiscale di , effettuata per la prima volta il 9 Persona_1
aprile 2025, è inammissibile in quanto evidentemente tardiva.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
CP_
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente la pensione ai superstiti in dipendenza della morte del padre e condanna lo stesso resistente Persona_1 CP_1
al pagamento dei ratei della pensione già maturati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 17 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 223/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il 1° dicembre 1969, elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Fabrizio Rodin, avv. Giorgio Rodin e avv. Floriana Ruiu, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023, ha esposto di aver presentato Parte_1
CP_ all' in data 4 novembre 2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in relazione alla morte del padre , titolare di Persona_1
pensione Inps n. 10136726 cat. VO, evidenziando che, a seguito di diniego, è stata anche interposta opposizione, senza esito alcuno. CP_ Ha quindi chiesto in questa sede l'utilità negata dall' nell'ambito del procedimento amministrativo.
CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, ai sensi dell'art. 13, sub art. 2, della l. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903.
Detti requisiti devono ritenersi soddisfatti nel caso di specie. pagina 1 di 4 2.1. È noto che il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo, in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.
Attraverso le audizioni testimoniali di , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
(udienza del 15 marzo 2024), rispettivamente madre, fratello e parente di quarto grado della ricorrente, è stato possibile accertare che avesse vissuto presso la casa di Parte_1 abitazione del padre , contando sull'ospitalità e sul totale sostegno economico di Persona_1
questi, fino alla data del suo decesso.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, deve ritenersi dimostrato che Parte_1 vivesse a carico del padre, al tempo del decesso di quest'ultimo.
2.2. La condizione di vivenza a carico non può essere esclusa dal fatto che alla ricorrente fosse stato riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenze ex lege 118/1971, in forza della sentenza del Tribunale di Cagliari del 24 maggio 2012, n. 1247 (in copia in atti).
A tal proposito, valga richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso non dissimile da quello qui in esame: “La L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente […]. Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali
pagina 2 di 4 criteri sono stati forniti dall'Istituto previdenziale, che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n.
478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro
1187,73 mensili. La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6)” (Cass. civ., Sez. L, 3 luglio 2007,
n. 14996).
2.3. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che, per il complesso patologico
(“depressione maggiore cronica farmaco-resistente; sindrome fibromialgica associata a
CFS-Chronic Fatigue Syndrome (Sindrome da fatica cronica post-mononuscleosica); osteoporosi densitometrica di tipo post-menopausale di grado marcato;
esiti di intervento chirurgico di isterectomia per fibromatosi uterina;
tiroidite di Hashimoto in terapia ormonale”) da cui era affetta alla data del decesso del padre, risalente al 15 settembre 2021 CP_ (l' ha sostenuto che il decesso sarebbe avvenuto il 10 luglio 2019, circostanza sconfessata dal certificato di morte, prodotto il 18 gennaio 2024, su ordine del tribunale ex art. 421 c.p.c.), la ricorrente fosse inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
L'inabilità permane all'attualità.
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa. CP_
2.4. L' pertanto, deve essere dichiarato tenuto a costituire in favore della ricorrente la pensione di reversibilità e condannato a pagare i ratei già maturati, nella misura e con decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.
CP_
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Il valore della controversia è indeterminabile, avendo la ricorrente domandato la condanna generica dell' e non avendo offerto alcuna allegazione e prova utile, unitamente al CP_1
pagina 3 di 4 ricorso, per ricostruire l'entità della provvidenza su base annua e, quindi, per rendere operativo il meccanismo di calcolo di cui all'art. 13, comma 2, secondo capoverso, c.p.c.
La produzione della dichiarazione fiscale di , effettuata per la prima volta il 9 Persona_1
aprile 2025, è inammissibile in quanto evidentemente tardiva.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
CP_
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente la pensione ai superstiti in dipendenza della morte del padre e condanna lo stesso resistente Persona_1 CP_1
al pagamento dei ratei della pensione già maturati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 17 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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