Ordinanza collegiale 15 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 15/07/2021, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00600/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2021, proposto da
ND LÈ, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Aldo Moro 37;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva,
- del Provvedimento del 16 febbraio 2021, GDAP.16/02/2021.0061641.U, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, notificato il 19 febbraio 2021, con il quale veniva rigettata l'istanza di distacco ai sensi dell'art. 42 bis , D.lgs. n. 151 del 2001, avanzata con nota del 22 gennaio 2021, Prot. N. 677, recante la seguente motivazione: “ … Ne consegue che la mancanza del presupposto, indefettibile, di un posto vacante e disponibile presso la sede richiesta non consente di accogliere l'istanza di assegnazione temporanea avanzata dall'Agente Scelto PELLE' né tale diniego può in alcun modo essere superato atteso che un provvedimento concesso in violazione di tale principio potrebbe determinare anche danni per l'erario ”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorso in epigrafe è stato riassunto avanti a questo Tribunale a seguito dell’ordinanza declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal T.A.R. Puglia, Lecce, 21 maggio 2021, n. 778;
- che l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
- che come chiarito in sede di trattazione orale la parte ricorrente nel riassumere il ricorso lo ha notificato solamente all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce e non all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
- che l’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, dispone che i ricorsi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa;
- che pertanto nel caso in esame la notifica dell’atto di riassunzione è nulla;
- che l’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nella formulazione originaria, impediva la rinnovazione della notificazione in casi come quello in esame, perché la subordinava alla circostanza che la nullità dipendesse “ da causa non imputabile al notificante ”;
- che tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza 9 luglio 2021, n. 148, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole “, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante ”;
- che il Collegio ritiene di dover dare applicazione del citato art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante a seguito della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale;
- che infatti tale sentenza, benché non ancora inserita nelle Gazzetta Ufficiale alla data odierna, risulterà applicabile alla fattispecie in esame - che in questa sede viene valutata solo sotto il profilo cautelare - in ragione della sua efficacia retroattiva rispetto ad una questione ancora pendente al momento della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale;
- che pertanto, trattandosi nella fattispecie in esame di un’ipotesi di nullità della notificazione in un caso in cui non si è costituito in giudizio il destinatario della stessa, il Collegio fissa il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
- che per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare viene sin d’ora fissata la camera di consiglio dell’8 settembre 2021;
- che nelle more dello svolgimento di tali adempimenti il Collegio ritiene sin d’ora di disporre degli incombenti istruttori;
- che il ricorrente, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, con il ricorso in epigrafe impugna il diniego all’istanza di distacco ai sensi dell’art. 42- bis , del D.lgs. n. 151 del 2001;
- che il diniego è motivato con riferimento alla mancanza di un posto vacante e disponibile presso la sede di Lecce;
- che il ricorrente contesta in fatto tale circostanza con riguardo alle Case circondariali di Lecce, Brindisi e Taranto;
- che pertanto ai fini del decidere è necessario acquisire entro il 20 agosto 2021 una relazione di chiarimenti dall’Amministrazione intimata in cui venga precisato quale sia la condizione degli organici ed alla quale venga altresì allegato ogni altro elemento o documento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia;
- che la ripartizione delle spese della presente fase di giudizio verrà effettuata alla definizione dell’incidente cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, fissa il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificazione, dispone altresì gli incombenti istruttori di cui in motivazione entro i termini sopra indicati e fissa, per la prosecuzione dell’esame della domanda cautelare, la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO