Sentenza breve 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2025, proposto da:
Rosetta Cinque, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. n. 16540/2025 del 15.10.2025, con il quale il Comune di Positano ha respinto la s.c.i.a. ex art. 36 bis depositata dalla ricorrente in data 14.08.2025;
b - della nota prot. n. 114450 del 12.09.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa ET EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è comproprietaria di un immobile sito alla Via G. Marconi n. 95-99 del Comune di Positano.
Con provvedimento, prot. 10274 del 20.08.2020, il Comune rigettava le istanze di sanatoria ex artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (c.d. primo condono) del 25 marzo 1986 (pratiche n. 135/85 e n. 137/85), nonché le istanze di sanatoria ex art. 39 della legge n. 724 del 1994 (c.d. secondo condono) del 27 febbraio 1995 (prot. n. 1416 e n. 1424; pratiche n. 111/94 e n. 579/1994) e disponeva la relativa demolizione.
Avverso tale provvedimento era proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R. il quale, con sentenza n. 809/2023, lo rigettava.
Tale decisione era appellata dinanzi al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n. 190 del 18.01.2024, accoglieva l’istanza cautelare e, con sentenza n. 4379 del 21.05.2025, rigettava l’appello.
Il 14.08.2025, la ricorrente depositava istanza ex art. 36 bis DPR 380/2001.
Con provvedimento, prot. n. 16540/2025 del 15.10.2025, il Comune di Positano rigettava la s.c.i.a. ex art. 36 bis.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Si controverte sulla legittimità o meno del rigetto della SCIA.
Gli abusi non sanati, dei quali era ingiunta la demolizione, erano stati eseguiti presso il compendio immobiliare, in comproprietà dei suddetti coniugi, ubicato in Positano, ricadente in zona classificata 2 – “Tutela degli insediamenti antichi accentrati” dal piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, approvato con legge regionale della Campania n. 35 del 1987, nonché in zona di “rispetto ambientale” ai sensi del vigente piano regolatore generale di Positano ed assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 1954.
Gli abusi consistevano: a) quanto alla pratica n. 135/85, nella realizzazione, in totale difformità dalla licenza edilizia n. 195 dell’8 aprile 1969, di un'unità immobiliare a destinazione residenziale, articolata su due livelli (piano primo e secondo sottostrada, lato est), per una superficie utile di mq 134,55; b) quanto alla pratica n. 137/85, nella realizzazione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale, articolata su due livelli (piano primo e secondo sottostrada, lato est), per una superficie utile di mq 145,51; c) quanto alla pratica n. 111/94, nell’ampliamento in corrispondenza del secondo piano sottostrada dell’unità immobiliare sub lett. a, per una superficie complessivamente pari a mq 24, corrispondente ai locali pranzo, cucina, ripostiglio e vano scala; d) quanto alla pratica n. 579/1994, nell’ampliamento in corrispondenza del primo piano sottostrada dell’unità immobiliare sub lett. b, per una superficie complessivamente pari a mq 42,04, corrispondente ai locali ingresso, salotto e bagno, oltre all’ampliamento dell’antistante terrazzo.
Già il Consiglio di Stato, nella sentenza del 2025, n. 2379, di conferma della sentenza di questo TAR del 2023, n. 809, così aveva statuito:
“Il diniego di condono del 2020 si fondava, oltre che sulla insufficiente dimostrazione della titolarità dell’area di sedime, essenzialmente sul rilievo che, alla luce delle svariate ingiunzioni demolitorie nel tempo succedutesi con riferimento al compendio immobiliare de quo, le opere abusive sottoposte a sanatoria avevano subìto rilevanti, protratte e sistematiche trasformazioni plano-volumetriche e morfologiche all’indomani dello spirare dei termini di ultimazione fissati dagli artt. 31, comma 1, della l. n. 47 del 1985 (1° ottobre 1983) e 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994 (31 dicembre 1993), le quali avevano dato luogo ad una edificazione incompatibile col divieto di nuove costruzioni sancito dallo strumento urbanistico generale nella zona di “rispetto ambientale”.
L’istanza ex art. 36 bis riguardava la realizzazione di “interventi eseguiti in assenza di titolo o in difformità dal titolo che ne hanno mutato la consistenza di quanto originariamente autorizzato”.
Con il provvedimento, prot. n. 16540/2025 del 15.10.2025, oggetto della presente impugnativa, il Comune di Positano rigettava la s.c.i.a. ex art. 36 bis, qualificando condivisibilmente in termini di nuova costruzione la tipologia degli abusi edilizi in contestazione.
Agli atti è versata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 13.02.2025.
E ciò vale a rendere improcedibile il presente gravame.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Ne discende che la presentazione dell’istanza di sanatoria ha determinato un nuovo assetto di interessi relazionali, con incontestabile traslazione dell’interesse a ricorrere.
Vale altresì precisare, per completezza argomentativa, che l’istanza è stata presentata nei termini legalmente consentiti, come rimarcato dalla parte ricorrente.
Sul punto, lo stato degli atti è chiaro.
Con provvedimento del 20.08.2020, la P.A. rigettava le istanze di condono depositate dal dante causa della ricorrente ai fini della regolarizzazione di alcune opere realizzate sine titulo; disponeva la relativa demolizione (ordinanza n. 45/2020).
Avverso tale provvedimento, era proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R. il quale, con sentenza n. 809/2023, lo rigettava.
Tale decisione era appellata dinanzi al Consiglio di Stato il quale, però, con ordinanza n. 190 del 18.01.2024, accoglieva l’istanza cautelare.
Con sentenza, n. 4379 del 21.05.2025, il Consiglio di Stato rigettava l’appello.
Solo a partire da tale data, iniziava a decorrere il termine di 90 giorni di cui all’art. 31- comma 3 del D.P.R. n. 380/2001.
In data 14.08.2025, la ricorrente depositava istanza di accertamento di conformità, con contestuale istanza di accertamento di compatibilità, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Ergo, ne discende che il termine di 90 giorni di cui all’art. 31 – comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 non è decorso e l’immobile non è stato acquisito al patrimonio comunale.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è improcedibile.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO