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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3352/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19188/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259028006930000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120003314057000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120087289926000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130137499692000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso avv. Difensore_1
contro
Agenzia Entrate NE e comune di Acerra impugna il sollecito di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese;
- prescrizione.
Chiede:
- annullare le cartelle di pagamento;
- spese e di onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate NE.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di lite.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Acerra.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere limitatamente alle cartelle relative a contravvenzioni del codice della strada:
Cartella n. 071 2013 0083686963 / 000, notificata il 30/09/2014 Ente che ha emesso il ruolo: Comune di
Acerra Polizia Urbana sanz. violazioni amministrative;
Cartella n. 071 2016 0008205781 / 000, notificata il 20/06/2016 Ente che ha emesso il ruolo: Prefettura di
Lodi - sanz. violazioni amministrative;
Cartella n. 071 2016 0072150056 / 000, notificata il 08/05/2017 Ente che ha emesso il ruolo: Prefettura di
Piacenza - sanz. violazioni amministrative;
Cartella n. 071 2016 0106299454 / 000, notificata il 06/11/2017 Ente che ha emesso il ruolo: Prefettura di
Pavia - sanz. violazioni amministrative.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese. Dalla documentazione prodotta da Agenzia Entrate NE, tutte le cartelle sono state regolarmente notificate, non impugnate nei temini le pretese sono divenute definitive;
- che è fondata l'eccezione di prescrizione maturata, limitatamente alla cartelle: n. 071 2012 0003314057,
TARSU/TIA 2011 e n. 071 2012 0087289926, TARSU/TIA 2010;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione maturata relativamente alla cartella n. 071 2013
0137499692, TARSU/TIA 2013 notificata il 23/09/2014, Ente che ha emesso il ruolo comune di Acerra
Ufficio Tributi notificata in data 22/09/2014, atto interruttivo preavviso di fermo n.07180201500084707000 notificato 21/01/2016. Il preavviso di fermo è stato oggetto di giudicato con sentenza n. 15990/33/2016
Udienza del 13/09/2016 depositata il 3/10/2016. Nel caso in esame rigetta l'eccezione di prescrizione per conversione del termine che è decennale art.2953 cc.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle come in motivazione. Indica quale giudice fornito di giurisdizione l'A.G.O. e assegna il termine di legge per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle: n.071 2012 0003314057 e n.071 2012
0087289926.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19188/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259028006930000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120003314057000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120087289926000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130137499692000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso avv. Difensore_1
contro
Agenzia Entrate NE e comune di Acerra impugna il sollecito di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese;
- prescrizione.
Chiede:
- annullare le cartelle di pagamento;
- spese e di onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate NE.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di lite.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Acerra.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere limitatamente alle cartelle relative a contravvenzioni del codice della strada:
Cartella n. 071 2013 0083686963 / 000, notificata il 30/09/2014 Ente che ha emesso il ruolo: Comune di
Acerra Polizia Urbana sanz. violazioni amministrative;
Cartella n. 071 2016 0008205781 / 000, notificata il 20/06/2016 Ente che ha emesso il ruolo: Prefettura di
Lodi - sanz. violazioni amministrative;
Cartella n. 071 2016 0072150056 / 000, notificata il 08/05/2017 Ente che ha emesso il ruolo: Prefettura di
Piacenza - sanz. violazioni amministrative;
Cartella n. 071 2016 0106299454 / 000, notificata il 06/11/2017 Ente che ha emesso il ruolo: Prefettura di
Pavia - sanz. violazioni amministrative.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese. Dalla documentazione prodotta da Agenzia Entrate NE, tutte le cartelle sono state regolarmente notificate, non impugnate nei temini le pretese sono divenute definitive;
- che è fondata l'eccezione di prescrizione maturata, limitatamente alla cartelle: n. 071 2012 0003314057,
TARSU/TIA 2011 e n. 071 2012 0087289926, TARSU/TIA 2010;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione maturata relativamente alla cartella n. 071 2013
0137499692, TARSU/TIA 2013 notificata il 23/09/2014, Ente che ha emesso il ruolo comune di Acerra
Ufficio Tributi notificata in data 22/09/2014, atto interruttivo preavviso di fermo n.07180201500084707000 notificato 21/01/2016. Il preavviso di fermo è stato oggetto di giudicato con sentenza n. 15990/33/2016
Udienza del 13/09/2016 depositata il 3/10/2016. Nel caso in esame rigetta l'eccezione di prescrizione per conversione del termine che è decennale art.2953 cc.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle come in motivazione. Indica quale giudice fornito di giurisdizione l'A.G.O. e assegna il termine di legge per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle: n.071 2012 0003314057 e n.071 2012
0087289926.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.