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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/08/2025, n. 11884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11884 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38975 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 38975 /2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 09/12/1962 , con il patrocinio dell'Avv. DE PETRIS ANDREA ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(MI) il 24/12/1959 , con il patrocinio dell'Avv. FIORANI VIVIANA e ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del primo difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01.06.2022 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Roma in data 30.07.1992, precisando che dalla predetta unione nascevano i figli (il Per_1
18.02.1994) e (il 13.01.1998) deceduta prematuramente il 17.07.2016; deduceva che il Per_2 tragico evento aveva destabilizzato la coppia, tanto che il marito nel mese di luglio del 2018 si allontanava dall'abitazione familiare, per trasferirsi definitivamente a Greccio (Rieti) presso l'immobile di sua proprietà sito in Via dei Frati n. 51, comunicando alla moglie tale sua arbitraria decisione con una mera telefonata. A sostegno della propria domanda la ricorrente rappresentava di vivere stabilmente nella casa familiare con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, specificando che durante la separazione di fatto e dunque dal mese di luglio 2018 ad oggi, il resistente aveva sempre versato a titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma mensile di € 1.200,00/1.400,00, lasciandole in uso la carta bancomat appoggiata sul conto corrente intestato al medesimo cosicché l' potesse prelevare l'anzidetta cifra mensile per far fronte Parte_1 alle sue esigenze di vita quotidiane. Ha dedotto altresì di essere disoccupata, di aver sempre cercato di contribuire al ménage familiare svolgendo lavori saltuari che le consentissero comunque di occuparsi principalmente della cura e della educazione dei figli e della cura della casa, evidenziando pertanto di non possedere entrate reddituali idonee al proprio sostentamento, al contrario dell' CP_1 che godeva di una posizione e delle entrate lavorative stabili.
L'odierna ricorrente pertanto chiedeva l'assegnazione della casa familiare alla medesima quale esclusiva proprietaria, posto il trasferimento del resistente in altro immobile, nonché di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per la stessa pari ad euro 1.3000 mensili con decorrenza dal giugno 2022.
, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e contestava Controparte_1 le deduzioni formulate dalla controparte, evidenziando che l'allontanamento tra la coppia avveniva in seguito alla morte prematura della loro figlia, il quale comprendendo la situazione di delicatezza e fragilità proponeva un percorso di terapia di coppia, che però la ricorrente non accettava. Sosteneva altresì che si trasferiva a vivere a Greccio in quanto aveva ottenuto il trasferimento come insegnante presso l'Istituto Onnicomprensivo “Sergio Marchionne” di rientrando ogni fine settimana, Pt_2 precisando che di tale domanda di trasferimento la moglie ne era a conoscenza, rappresentando inoltre che al proprio rientro la moglie manifestava un atteggiamento di intolleranza, tale per cui lo stesso era costretto ad avvisare in anticipo del giorno e dell'orario del suo rientro. L'odierno resistente deduceva che la moglie aveva liberamente deciso di non inserirsi stabilmente nel mondo lavorativo, seppure laureata in giurisprudenza non aveva mai preso l'abilitazione, decideva di cancellarsi dall'Albo dei Revisori dei Conti e per qualche anno aveva svolto attività di contabilità nell'attività del fratello per poi decidere liberamente di lasciarla;
specificava inoltre in relazione al contributo di mantenimento per la stessa e per il figlio di aver lasciato che la moglie attingesse liberamente e senza limiti ai suoi risparmi personali, che erano poi esauriti, tant'è che dal mese di maggio 2022 il resistente aveva potuto contribuire al mantenimento della moglie parametrando il contributo alle proprie effettive possibilità economiche e versando mensilmente alla medesima la somma di € 600,00. Inoltre, in merito al figlio rappresentava che dopo aver conseguito il diploma e aver svolto attività Per_1 lavorativa di cameriere, dal mese di giugno 2022 si era trasferito a vivere con il padre e da tale data svolgeva attività di marketing aziendale presso l'Associazione “Oasi di Greccio”, pertanto era divenuto economicamente autosufficiente. Deduceva altresì che le proprie sostanze economiche non erano tali da poter elargire la somma di mantenimento richiesta dalla controparte, sottolineando che, sebbene la propria attività lavorativa di insegnante, percepiva inoltre un reddito, variabile, da diritti d'autore, derivante dalla pubblicazione di libri scolastici, introito che per sua stessa natura, si era progressivamente ridotto negli anni. Pertanto, aderiva alla domanda di controparte di assegnazione della casa familiare alla stessa quale proprietaria, di determinare un assegno di mantenimento per la moglie a carico dello stesso pari ad euro 600,00 mensili.
Il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2022, sentiti personalmente i coniugi ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, rilevato che risultava che il figlio delle parti , ormai maggiorenne viveva con la madre, ha adottato con ordinanza Per_1 presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 11.11.2022 i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e determinando in euro 900,00 mensili l'assegno posto a carico del Sig.
a titolo di mantenimento della moglie;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi CP_1 al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., all'esito dell'udienza del 04.07.2024, il Giudice ritenuta l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione e richiesta la documentazione economica aggiornata, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2025, tenutasi poi in modalità cartolare. All'esito della predetta udienza, il Giudice riservava la decisione al Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c con decorrenza dal 24.3.2025.
In sede di note conclusionali entrambe le parti ribadivano la modifica dei provvedimenti resi in sede presidenziale, ed in particolare la ricorrente ha chiesto il riconoscimento in capo della stessa dell'assegno di mantenimento pari ad euro 1300,00 mensili, mentre il resistente ha chiesto che venisse ridotto il contributo di mantenimento disposto in favore della moglie in sede presidenziale, chiedendo di determinarlo nella somma pari ad euro 500,00 mensili, altresì di disporre la divisione di tutti gli arredi presenti nella casa coniugale tra i due coniugi.
Osserva il Collegio
Separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. La conflittualità tra le parti e la separazione protrattasi, conduce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Assegnazione casa coniugale
In merito alla assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, entrambe le parti ne chiedevano l'assegnazione alla medesima.
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010). Nel caso di specie posto il diritto di proprietà esclusiva dell'immobile in capo alla ricorrente, la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti deve essere rigettata.
L'immobile in questione seguirà l'ordinario regime dettato dalle norme di diritto civile, rilevandosi in particolare che le questioni inerenti alla proprietà della casa familiare esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio essendo regolamentati dal diritto privato e sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Mantenimento in favore della moglie
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla separazione, gli aspetti economici della controversia si incentrano unicamente sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il suo mantenimento, non essendo stata proposta domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio.
Ebbene, dalla documentazione depositata da parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni rese da quest'ultima, risulta che la medesima è disoccupata, svolge attività privatamente di insegnante di pianoforte da cui ricava un netto mensile pari ad euro 250,00 mensili, è proprietaria della casa familiare e nuda proprietaria di un immobile sito in Leonessa (RI) Frazione Villa Alesse in usufrutto alla di lei madre, dichiarato però inagibile dalle autorità comunali a seguito del terremoto del 2016.
Dalla dichiarazione dei redditi 2024, riferiti all'anno di imposta del 2023, emerge che la Parte_1 ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 13.505,00, inoltre dagli estratti dei conto correnti aggiornati all'anno 2024 si evince che la medesima oltre al contributo economico a titolo di mantenimento versato dall' ha ricevuto compensi di cifre modiche per lo svolgimento di attività CP_1 privata di lezioni di pianoforte, infatti a titolo esemplificativo nei mesi di febbraio e marzo 2024 risulta una somma pari ad euro 80,00, nel mese di febbraio 2024 altra somma di euro 60,00, somme ricevute anche nei mesi successivi, che confermano l'attività lavorativa precaria della ricorrente.
Il resistente invece dichiara: di svolgere la professione di insegnante di fisica dalla quale ricava
1900,00 euro mensili netti e di essere autore di libri di testo scolastici per la Casa editrice Pearson
Italia S.p.a., con un reddito variabile, da diritti d'autore, derivante dalla pubblicazione di libri scolastici;
di essere titolare dell'immobile sito in Greccio, di aver un prestito personale decennale instaurato nel 2019 per l'ammontare di circa 600,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
In sede di comparsa conclusionale il medesimo dichiarava di godere di un reddito mensile medio attuale di circa 2.500,00 euro, nonché depositava in atti la liquidazione 2024 circa i diritti d'autore provenienti dalla casa editrice Sanoma s.p.a. che riportava i proventi maturati in relazione all'anno
2024 pari ad euro 8.173,87.
Inoltre, dalla dichiarazione dei redditi 2024, depositata in atti, emerge che il sig. ha percepito CP_1 un reddito complessivo pari ad euro 51.943,00, dagli estratti conto si evince che il medesimo percepisce un reddito netto per l'attività di docente pari ad euro 1.930,00 mensili, a titolo esemplificativo a luglio 2024 ha ricevuto un introito dalla Sanoma Italia S.p.a. per il 2023 (editoria scolastica) pari ad euro 8.698,07.
Ciò considerato, quanto al mantenimento della Sig.ra tenuto conto della disparità Parte_1 economica e reddituale tra le parti, con squilibrio in favore della ricorrente;
del tenore di vita familiare in costanza di matrimonio garantito quasi esclusivamente dal Sig. delle risorse economiche CP_1 della ricorrente circoscritte ai proventi da attività lavorativa non stabile, insufficienti al proprio adeguato sostentamento e non idonee a garantirle il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via principale dai redditi del marito;
considerato altresì che il medesimo oltre ad essere insegnante svolge anche attività di diritti d'autore, con collaborazioni con svariate case editrici, che seppure non manifestatamente provate dal resistente ma presumibilmente dimostrate anche dalle allegazioni della ricorrente, da cui si evince la presenza dello stesso nelle diciture dei svariati libri scolastici, il Tribunale ritiene equo determinare in euro 950,00 l'ammontare del contributo dovuto dal Sig. per il mantenimento della Sig.ra e successivo adeguamento automatico CP_1 Parte_1 annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: - Pronuncia la separazione personale tra ed Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 30.07.1992;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 00791, parte 2, serie A05);
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
- determina in euro 950,00 l'assegno di mantenimento a carico di ed in Controparte_1 favore di da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre adeguamento Parte_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 38975 /2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 09/12/1962 , con il patrocinio dell'Avv. DE PETRIS ANDREA ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(MI) il 24/12/1959 , con il patrocinio dell'Avv. FIORANI VIVIANA e ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del primo difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01.06.2022 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Roma in data 30.07.1992, precisando che dalla predetta unione nascevano i figli (il Per_1
18.02.1994) e (il 13.01.1998) deceduta prematuramente il 17.07.2016; deduceva che il Per_2 tragico evento aveva destabilizzato la coppia, tanto che il marito nel mese di luglio del 2018 si allontanava dall'abitazione familiare, per trasferirsi definitivamente a Greccio (Rieti) presso l'immobile di sua proprietà sito in Via dei Frati n. 51, comunicando alla moglie tale sua arbitraria decisione con una mera telefonata. A sostegno della propria domanda la ricorrente rappresentava di vivere stabilmente nella casa familiare con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, specificando che durante la separazione di fatto e dunque dal mese di luglio 2018 ad oggi, il resistente aveva sempre versato a titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma mensile di € 1.200,00/1.400,00, lasciandole in uso la carta bancomat appoggiata sul conto corrente intestato al medesimo cosicché l' potesse prelevare l'anzidetta cifra mensile per far fronte Parte_1 alle sue esigenze di vita quotidiane. Ha dedotto altresì di essere disoccupata, di aver sempre cercato di contribuire al ménage familiare svolgendo lavori saltuari che le consentissero comunque di occuparsi principalmente della cura e della educazione dei figli e della cura della casa, evidenziando pertanto di non possedere entrate reddituali idonee al proprio sostentamento, al contrario dell' CP_1 che godeva di una posizione e delle entrate lavorative stabili.
L'odierna ricorrente pertanto chiedeva l'assegnazione della casa familiare alla medesima quale esclusiva proprietaria, posto il trasferimento del resistente in altro immobile, nonché di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per la stessa pari ad euro 1.3000 mensili con decorrenza dal giugno 2022.
, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e contestava Controparte_1 le deduzioni formulate dalla controparte, evidenziando che l'allontanamento tra la coppia avveniva in seguito alla morte prematura della loro figlia, il quale comprendendo la situazione di delicatezza e fragilità proponeva un percorso di terapia di coppia, che però la ricorrente non accettava. Sosteneva altresì che si trasferiva a vivere a Greccio in quanto aveva ottenuto il trasferimento come insegnante presso l'Istituto Onnicomprensivo “Sergio Marchionne” di rientrando ogni fine settimana, Pt_2 precisando che di tale domanda di trasferimento la moglie ne era a conoscenza, rappresentando inoltre che al proprio rientro la moglie manifestava un atteggiamento di intolleranza, tale per cui lo stesso era costretto ad avvisare in anticipo del giorno e dell'orario del suo rientro. L'odierno resistente deduceva che la moglie aveva liberamente deciso di non inserirsi stabilmente nel mondo lavorativo, seppure laureata in giurisprudenza non aveva mai preso l'abilitazione, decideva di cancellarsi dall'Albo dei Revisori dei Conti e per qualche anno aveva svolto attività di contabilità nell'attività del fratello per poi decidere liberamente di lasciarla;
specificava inoltre in relazione al contributo di mantenimento per la stessa e per il figlio di aver lasciato che la moglie attingesse liberamente e senza limiti ai suoi risparmi personali, che erano poi esauriti, tant'è che dal mese di maggio 2022 il resistente aveva potuto contribuire al mantenimento della moglie parametrando il contributo alle proprie effettive possibilità economiche e versando mensilmente alla medesima la somma di € 600,00. Inoltre, in merito al figlio rappresentava che dopo aver conseguito il diploma e aver svolto attività Per_1 lavorativa di cameriere, dal mese di giugno 2022 si era trasferito a vivere con il padre e da tale data svolgeva attività di marketing aziendale presso l'Associazione “Oasi di Greccio”, pertanto era divenuto economicamente autosufficiente. Deduceva altresì che le proprie sostanze economiche non erano tali da poter elargire la somma di mantenimento richiesta dalla controparte, sottolineando che, sebbene la propria attività lavorativa di insegnante, percepiva inoltre un reddito, variabile, da diritti d'autore, derivante dalla pubblicazione di libri scolastici, introito che per sua stessa natura, si era progressivamente ridotto negli anni. Pertanto, aderiva alla domanda di controparte di assegnazione della casa familiare alla stessa quale proprietaria, di determinare un assegno di mantenimento per la moglie a carico dello stesso pari ad euro 600,00 mensili.
Il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2022, sentiti personalmente i coniugi ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, rilevato che risultava che il figlio delle parti , ormai maggiorenne viveva con la madre, ha adottato con ordinanza Per_1 presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 11.11.2022 i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e determinando in euro 900,00 mensili l'assegno posto a carico del Sig.
a titolo di mantenimento della moglie;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi CP_1 al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., all'esito dell'udienza del 04.07.2024, il Giudice ritenuta l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione e richiesta la documentazione economica aggiornata, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2025, tenutasi poi in modalità cartolare. All'esito della predetta udienza, il Giudice riservava la decisione al Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c con decorrenza dal 24.3.2025.
In sede di note conclusionali entrambe le parti ribadivano la modifica dei provvedimenti resi in sede presidenziale, ed in particolare la ricorrente ha chiesto il riconoscimento in capo della stessa dell'assegno di mantenimento pari ad euro 1300,00 mensili, mentre il resistente ha chiesto che venisse ridotto il contributo di mantenimento disposto in favore della moglie in sede presidenziale, chiedendo di determinarlo nella somma pari ad euro 500,00 mensili, altresì di disporre la divisione di tutti gli arredi presenti nella casa coniugale tra i due coniugi.
Osserva il Collegio
Separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. La conflittualità tra le parti e la separazione protrattasi, conduce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Assegnazione casa coniugale
In merito alla assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, entrambe le parti ne chiedevano l'assegnazione alla medesima.
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010). Nel caso di specie posto il diritto di proprietà esclusiva dell'immobile in capo alla ricorrente, la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti deve essere rigettata.
L'immobile in questione seguirà l'ordinario regime dettato dalle norme di diritto civile, rilevandosi in particolare che le questioni inerenti alla proprietà della casa familiare esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio essendo regolamentati dal diritto privato e sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Mantenimento in favore della moglie
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla separazione, gli aspetti economici della controversia si incentrano unicamente sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il suo mantenimento, non essendo stata proposta domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio.
Ebbene, dalla documentazione depositata da parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni rese da quest'ultima, risulta che la medesima è disoccupata, svolge attività privatamente di insegnante di pianoforte da cui ricava un netto mensile pari ad euro 250,00 mensili, è proprietaria della casa familiare e nuda proprietaria di un immobile sito in Leonessa (RI) Frazione Villa Alesse in usufrutto alla di lei madre, dichiarato però inagibile dalle autorità comunali a seguito del terremoto del 2016.
Dalla dichiarazione dei redditi 2024, riferiti all'anno di imposta del 2023, emerge che la Parte_1 ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 13.505,00, inoltre dagli estratti dei conto correnti aggiornati all'anno 2024 si evince che la medesima oltre al contributo economico a titolo di mantenimento versato dall' ha ricevuto compensi di cifre modiche per lo svolgimento di attività CP_1 privata di lezioni di pianoforte, infatti a titolo esemplificativo nei mesi di febbraio e marzo 2024 risulta una somma pari ad euro 80,00, nel mese di febbraio 2024 altra somma di euro 60,00, somme ricevute anche nei mesi successivi, che confermano l'attività lavorativa precaria della ricorrente.
Il resistente invece dichiara: di svolgere la professione di insegnante di fisica dalla quale ricava
1900,00 euro mensili netti e di essere autore di libri di testo scolastici per la Casa editrice Pearson
Italia S.p.a., con un reddito variabile, da diritti d'autore, derivante dalla pubblicazione di libri scolastici;
di essere titolare dell'immobile sito in Greccio, di aver un prestito personale decennale instaurato nel 2019 per l'ammontare di circa 600,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
In sede di comparsa conclusionale il medesimo dichiarava di godere di un reddito mensile medio attuale di circa 2.500,00 euro, nonché depositava in atti la liquidazione 2024 circa i diritti d'autore provenienti dalla casa editrice Sanoma s.p.a. che riportava i proventi maturati in relazione all'anno
2024 pari ad euro 8.173,87.
Inoltre, dalla dichiarazione dei redditi 2024, depositata in atti, emerge che il sig. ha percepito CP_1 un reddito complessivo pari ad euro 51.943,00, dagli estratti conto si evince che il medesimo percepisce un reddito netto per l'attività di docente pari ad euro 1.930,00 mensili, a titolo esemplificativo a luglio 2024 ha ricevuto un introito dalla Sanoma Italia S.p.a. per il 2023 (editoria scolastica) pari ad euro 8.698,07.
Ciò considerato, quanto al mantenimento della Sig.ra tenuto conto della disparità Parte_1 economica e reddituale tra le parti, con squilibrio in favore della ricorrente;
del tenore di vita familiare in costanza di matrimonio garantito quasi esclusivamente dal Sig. delle risorse economiche CP_1 della ricorrente circoscritte ai proventi da attività lavorativa non stabile, insufficienti al proprio adeguato sostentamento e non idonee a garantirle il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via principale dai redditi del marito;
considerato altresì che il medesimo oltre ad essere insegnante svolge anche attività di diritti d'autore, con collaborazioni con svariate case editrici, che seppure non manifestatamente provate dal resistente ma presumibilmente dimostrate anche dalle allegazioni della ricorrente, da cui si evince la presenza dello stesso nelle diciture dei svariati libri scolastici, il Tribunale ritiene equo determinare in euro 950,00 l'ammontare del contributo dovuto dal Sig. per il mantenimento della Sig.ra e successivo adeguamento automatico CP_1 Parte_1 annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: - Pronuncia la separazione personale tra ed Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 30.07.1992;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 00791, parte 2, serie A05);
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
- determina in euro 950,00 l'assegno di mantenimento a carico di ed in Controparte_1 favore di da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre adeguamento Parte_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28/07/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi