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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4365/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14556 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n.14556/2023 notificato in data 19/03/2024, emesso dal Comune di Catania e relativo all'omesso e/o tardivo pagamento dell'IMU per l'anno
2019 pari ad €.607,00.
A sostegno del ricorso, deduce la nullità dell'atto per omessa specificazione dell'immobile cui esso si riferisce e l'infondatezza della pretesa tributaria poichè l'unico immobile che essa possedeva in Catania venne acquisito al patrimonio del Comune di Catania nel 2003 ai sensi dell'art. 7 L. 47/1985, in quanto immobile costruito abusivamente.
Il Comune di Catania non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, invero, risulta che l'atto impugnato recava tutti i riferimenti
(ossia i dati catastali completi) necessari alla individuazione dell'immobile cui si riferiva la pretesa tributaria del Comune.
Ciò, se da un lato comporta l'infondatezza del primo motivo di ricorso, consente dall'altro di verificare che effettivamente l'avviso di accertamento oggetto di controversia riguardava proprio la stessa unità immobiliare, costruita abusivamente in area protetta, che con ordinanza n. 07/054 del 7.4.2003 il Comune di Catania acquisì al proprio patrimonio ai sensi dell'art. 7 L. 47/1985.
Donde la infondatezza della pretesa tributaria dell'ente impositore e la conseguente declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, dato che uno dei motivi di ricorso si è rivelato assolutamente inconsistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in
Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4365/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14556 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n.14556/2023 notificato in data 19/03/2024, emesso dal Comune di Catania e relativo all'omesso e/o tardivo pagamento dell'IMU per l'anno
2019 pari ad €.607,00.
A sostegno del ricorso, deduce la nullità dell'atto per omessa specificazione dell'immobile cui esso si riferisce e l'infondatezza della pretesa tributaria poichè l'unico immobile che essa possedeva in Catania venne acquisito al patrimonio del Comune di Catania nel 2003 ai sensi dell'art. 7 L. 47/1985, in quanto immobile costruito abusivamente.
Il Comune di Catania non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, invero, risulta che l'atto impugnato recava tutti i riferimenti
(ossia i dati catastali completi) necessari alla individuazione dell'immobile cui si riferiva la pretesa tributaria del Comune.
Ciò, se da un lato comporta l'infondatezza del primo motivo di ricorso, consente dall'altro di verificare che effettivamente l'avviso di accertamento oggetto di controversia riguardava proprio la stessa unità immobiliare, costruita abusivamente in area protetta, che con ordinanza n. 07/054 del 7.4.2003 il Comune di Catania acquisì al proprio patrimonio ai sensi dell'art. 7 L. 47/1985.
Donde la infondatezza della pretesa tributaria dell'ente impositore e la conseguente declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, dato che uno dei motivi di ricorso si è rivelato assolutamente inconsistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in
Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa