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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 16.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1628/2024
Tra
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati (CF: ), presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli alla via R. Gomez De Ayala n. 6.
RICORRENTE
E
(P. IVA ), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Avv. Nicola Nero, nella qualità di institore, giusta procura per atto Notar Persona_1
del 13 marzo 2023 rep. 1885, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo
( - e Dora Antonia Vuolo C.F._3 Email_1
( - . C.F._4 Email_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 9 Con ricorso depositato in data 23.1.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
a) di essere stato assunto dalla convenuta in data 19.3.1986, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Macchinista”, dell'area dei
“Tecnici Specializzati”, livello B1, come emerge dalle buste paga (agli atti), quale prestatore di servizio presso l'Impianto di Napoli della Divisione Trasporti Regionali Campania;
b) di aver sempre reso una prestazione lavorativa articolata su 5 giorni e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver sempre percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL di settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali, nonché una retribuzione accessoria, che trova la sua fonte principale, oltre che nel CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di
Gruppo FS Italiane;
c) che percepiva, come emerge dalle buste paga, tra le competenze accessorie previste dal
CCNL di settore e dal detto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane: l'indennità di utilizzazione professionale, disciplinata dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS
Italiane del 16.12.2016, indicata in busta paga ai codici 0965, 0966, 0967, 0968, 0987 e
0988, per la misura oraria, e ai codici 0169 e 0170, per la misura chilometrica;
l'indennità per assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.12.2016, indicata in busta paga ai codici 0991 e 0992;
d) che l'indennità di utilizzazione professionale era collegata, essenzialmente, alle mansioni svolte dal lavoratore e che, per i macchinisti, detta indennità veniva erogata in relazione all'attività di condotta, con importi orari e per chilometri percorsi, come previsto dal comma
4 dell'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
e) che l'importo della suddetta indennità era variabile, a seconda che il macchinista viaggiasse di giorno o di notte, che la condotta avvenisse ad agente unico, o a doppio agente, e così via;
f) che l'indennità per assenza dalla residenza era, altresì, connessa alle mansioni svolte dal lavoratore, atteso che la stessa compensa il disagio di essere assente dal luogo di residenza, in ragione della conduzione dei treni;
g) che le predette indennità non venivano computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie;
h) di aver diritto all'inclusione di tali indennità nella base di calcolo delle ferie, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, alla stregua della giurisprudenza formata sul punto dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché dai
Giudici di merito di I e di II grado.
pagina2 di 9 In diritto, deduceva la normativa in materia di retribuzione feriale, anche alla luce del diritto europeo, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: A)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art.
72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS
Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto B)Condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data che
l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto del Controparte_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Concludeva nel modo seguente: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: (i) nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, oppure per l'impossibilità di frazionare al suo interno una clausola contrattuale e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. (iii) Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione
pagina3 di 9 costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della
Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; (iv) In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre l'eventuale condanna della società nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria, senza riconoscimento alcuno rispetto ad emolumenti maturati in data anteriore al 2 aprile 2019, e tenendo conto del fatto che il rapporto di lavoro è cessato in data 1° dicembre 2023. (v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
All'udienza del 16.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice decideva con sentenza.
Nel caso in esame, il ricorrente ha richiesto il pagamento delle differenze retributive maturate sul trattamento economico delle ferie, a decorrere dal 18 luglio 2007 ad oggi.
Preliminarmente, si osserva che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246, depositata il 6 settembre 2022, ha ribadito che “la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori nella nuova formulazione”, di talché non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, in adesione a quanto già espresso da questo
Tribunale, (tra le altre, con la sentenza n. 5054/2021 pubbl. il 22/09/2021, Dott. Ruoppolo), anche da questo G.L., alla cui motivazione ci si riferisce ex art. 118 disp att. c.p.c.
Ritiene il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso dalla suprema Corte di
Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Va, in particolare, condiviso quanto statuito dalla sentenza della Cassazione civile, sez. lav., del
17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile, sez. lav., del 15/10/2020, n.
22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che pagina4 di 9 ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_2
retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e Persona_3
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali Per_4
deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_4
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il pagina5 di 9 valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., Per_4
punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE. Viene, dunque, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute.
L'indennità di utilizzazione professionale è collegata, essenzialmente, alle mansioni svolte dal lavoratore. Tant'è più vero che, per i macchinisti, detta indennità viene erogata in relazione all'attività di condotta, con importi orari e per chilometri percorsi, come previsto dal comma 4 dell'art. 31. L'indennità per assenza dalla residenza è, altresì, connessa alle mansioni svolte dal lavoratore, atteso che viene compensato il disagio dello stesso di essere assente dal luogo di residenza proprio in ragione della conduzione dei treni.
Entrambe le indennità risultano pacificamente erogate al ricorrente, con continuità, nel periodo di causa, tenuto anche conto che parte resistente non contesta tale carattere di continuità.
Entrambe le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale per il disagio, intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Proprio sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, siffatte caratteristiche impongono di ricomprendere le predette voci di retribuzione variabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale, che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale, da corrispondersi nelle giornate di ferie, e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei pagina6 di 9 Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016).
Deve, invero, rilevarsi che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva… Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla
IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice…. Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Vi è, quindi, il "nesso intrinseco" tra tali elementi della retribuzione e le mansioni espletate.
pagina7 di 9 Dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente,
e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali", che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Esse, difatti, a) sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; b) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e, in ogni caso, sono correlate al peculiare status professionale e/o personale dell'interessato.
Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione che non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità delle stesse.
Per le ragioni esposte, il G.L. accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara la nullità dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; - accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1
in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007, oltre accessori, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
P.Q.M
Il G.L., definitivamente pronunziando, in accoglimento del ricorso:
- dichiara la nullità dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34,
pagina8 di 9 punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; - accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, e, per l'effetto
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1
in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive, maturate dal 18 luglio 2007, oltre accessori, come per legge;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.600,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Napoli, lì 16.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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