Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1972, n. 2041
CASS
Sentenza 22 giugno 1972

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Ove il giudice ravvisi che successivamente alla domanda vi sono state variazioni patrimoniali e monetarie, che impongano di variare in aumento la misura dell'assegno di mantenimento, quale determinata per il momento iniziale, ben puo adeguare ai singoli periodi l'assegno stesso, per renderlo conforme alla situazione patrimoniale e monetaria considerata. ( Conf 3853'69, mass n 344187).*

In Sede di rinvio le parti conservano le posizioni che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, e non possono dedurre nuove prove se queste non risultano necessarie a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione. ( V 2394'70, mass n 348636).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1972, n. 2041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2041
    Data del deposito : 22 giugno 1972

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